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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2013/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 277/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112590032972 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1214/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo per Omessa Dichiarazione della Tassa Sui Rifiuti
(Ta.Ri.), n. 112590032972 del 22.05.2025, con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo di € 739,00 per omessa dichiarazione con evasione totale del tributo per l'annualità di imposta 2018.
Benché ritualmente evocata in giudizio Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente rinunciava alla istanza di sospensione che aveva avanzato. Indi, la causa veniva decisa nel merito.
L'avviso di accertamento è relativo all'immobile sito in Roma Indirizzo_1 identificato in Catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2. Il ricorrente ha riferito che proprietario all'immobile de quo è il Condominio di Indirizzo_1 Roma, C.F. P.IVA_1, che ha mutato la destinazione d'uso dei locali lavatoi, costruiti al piano 7°, sul lastrico solare, in due unità immobiliari speculari, identificate in Catasto al Daticatastali_2 e al Daticatastali_1.
Il ricorrente ha dimostrato che OM TA aveva già notificato l'Avviso di accertamento n.
112401435256 del 11.10.2024, con il quale aveva richiesto al ricorrente, sempre per la stessa unità immobiliare, il pagamento della TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
A seguito di rituale impugnazione, con sentenza n. 14743/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma ha accolto totalmente il ricorso e annullato l'Avviso di accertamento n. 112401435256 del 11.10.2024 relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con l'avviso di accertamento n. 112590032972 del 22.05.2025, impugnato nel presente giudizio, vengono richieste nuovamente somme relative all'anno 2018, per le quali è intervenuta già una sentenza di annullamento.
Tanto basta per giustificare l'annullamento dell'atto impugnato, con spese a carico di Roma Capitale che non ha mai risposto all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente dando così causa al giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
360,00 oltre oneri e rimborso del cut.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RIZZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 277/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112590032972 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1214/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo per Omessa Dichiarazione della Tassa Sui Rifiuti
(Ta.Ri.), n. 112590032972 del 22.05.2025, con il quale viene richiesto il pagamento dell'importo di € 739,00 per omessa dichiarazione con evasione totale del tributo per l'annualità di imposta 2018.
Benché ritualmente evocata in giudizio Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente rinunciava alla istanza di sospensione che aveva avanzato. Indi, la causa veniva decisa nel merito.
L'avviso di accertamento è relativo all'immobile sito in Roma Indirizzo_1 identificato in Catasto al Daticatastali_1 categoria catastale A/2. Il ricorrente ha riferito che proprietario all'immobile de quo è il Condominio di Indirizzo_1 Roma, C.F. P.IVA_1, che ha mutato la destinazione d'uso dei locali lavatoi, costruiti al piano 7°, sul lastrico solare, in due unità immobiliari speculari, identificate in Catasto al Daticatastali_2 e al Daticatastali_1.
Il ricorrente ha dimostrato che OM TA aveva già notificato l'Avviso di accertamento n.
112401435256 del 11.10.2024, con il quale aveva richiesto al ricorrente, sempre per la stessa unità immobiliare, il pagamento della TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
A seguito di rituale impugnazione, con sentenza n. 14743/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma ha accolto totalmente il ricorso e annullato l'Avviso di accertamento n. 112401435256 del 11.10.2024 relativo agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con l'avviso di accertamento n. 112590032972 del 22.05.2025, impugnato nel presente giudizio, vengono richieste nuovamente somme relative all'anno 2018, per le quali è intervenuta già una sentenza di annullamento.
Tanto basta per giustificare l'annullamento dell'atto impugnato, con spese a carico di Roma Capitale che non ha mai risposto all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente dando così causa al giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
360,00 oltre oneri e rimborso del cut.