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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa IA MUSSA Presidente
Dott.ssa LL MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1065/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nato ad [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(To) in Via Venticinque Aprile n. 29, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Ivrea (To) in Via Baratono, 3, presso lo studio dell'Avv. Franca Giuseppina
Sapone, che lo rappresenta per procura in atti.
e nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente a [...]3, elettivamente domiciliata in Ivrea (To) in Via Palestro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco Sado, che la rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni definitive congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
religioso celebrato tra i sig.ri e il 05.06.2005 in Issiglio Parte_2 Parte_1
(To), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vistrorio al n. 1, serie B, parte II, anno
2005 alle seguenti CONDIZIONI
1. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra sarà assegnata alla stessa con l'uso degli Pt_2
arredi ivi contenuti;
2. Per la figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, la residenza permane Per_1
presso la casa coniugale con la madre, mentre la figlia , nelle more del presente procedimento Per_2
divenuta maggiorenne e non economicamente indipendente, la residenza permane presso
l'abitazione del padre;
4. Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, in considerazione del fatto che ciascun genitore
ha con sé una figlia, i medesimi provvederanno al mantenimento diretto delle stesse per il periodo
in cui le hanno con sé. Il padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche della sig.ra
verserà alla stessa un contributo mensile per il mantenimento della figlia che Pt_2 Per_1
manterrà la residenza presso la madre, di € 100,00 mensili (rivalutabili annualmente in base
all'indice ISTAT con decorrenza da febbraio 2025), entro il giorno 20 di ciascun mese, mediante
bonifico bancario sul c/c intestato alla madre.
5. Il padre inoltre provvederà a versare mensilmente € 100,00 direttamente alla figlia su Per_1
una carta prepagata a lei intestata.
6. La madre provvederà a versare al padre il 50% delle spese medico-sanitarie e farmaceutiche non
coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche e quelle ludico sportive per la figlia , secondo Per_2 quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea del 24 giugno 2016 e così il padre per
le predette spese relative alla figlia Per_1
7. L'assegno UNICO INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le
detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
8. L'autovettura CITROEN BERLINGO intestata al signor targata CS084XL, Parte_1
acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, è attribuita in proprietà esclusiva alla sig.ra
il quale provvederà a curare gli incombenti occorrenti per la trascrizione del passaggio di Pt_2
proprietà. L'autovettura ND JA intestata al sig. targata DB649HG, Parte_1
acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, resta attribuita in proprietà esclusiva al
marito. I coniugi provvederanno ai relativi trasferimenti di proprietà entro 90 giorni dalla
pronuncia della separazione
9. Il conto corrente acceso presso la Fineko Bank, cointestato ai coniugi – Parte_1
, rimane di proprietà esclusiva del sig. e così tutte le somme Parte_2 Parte_1
ivi depositate ed il medesimo assume l'impegno di pagare le rate mensili del finanziamento acceso
dai coniugi per € 102,00 mensili fino ad estinzione.
10. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente e di aver regolamentato
ogni altra questione economica.
11. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti e di quelli
delle figlie.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
13. Le parti intendono definire a spese compensate il presente procedimento”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.5.2024,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2 pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario a Issiglio, il 5.6.2005, trascritto nei
Registri del medesimo Comune, Atto 1, parte II, serie A, anno 2005;
- dall'unione coniugale sono nate le figlie , a CU (To) il 9.2.2005 (prima del Per_1
matrimonio), e , a CU (To) il 13.6.2007; Per_2
- la comunione tra i coniugi è da tempo irrimediabilmente compromessa e la convivenza è
divenuta intollerabile.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49
c.p.c., fosse pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (in data 22.10.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55. Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22.10.2024 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 75/2025 pubblicata in data
14.1.2025, passata in giudicato il 25.2.2025 (come da attestazione del 3.3.2025 in atti). Da
allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole
(cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali).
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
22.10.2025), così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.ri e in Issiglio, il giorno 5.6.2005, Parte_1 Parte_2
trascritto il 9.6.2005 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2005, Parte
II, Serie A, n. 1,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2. dispone che la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , sia assegnata alla stessa Pt_2
con l'uso degli arredi ivi contenuti;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per la figlia , maggiorenne Per_1
e non economicamente indipendente, la residenza permane presso la casa coniugale con la madre, mentre la figlia , nelle more del presente procedimento divenuta Per_2
maggiorenne e non economicamente indipendente, la residenza permane presso l'abitazione del padre;
4. quanto al contributo al mantenimento delle figlie, in considerazione del fatto che ciascun genitore ha con sé una figlia, dispone che i medesimi provvederanno al mantenimento diretto delle stesse per il periodo in cui le hanno con sé. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche della sig.ra verserà alla stessa un contributo mensile per il mantenimento della Pt_2
figlia , che manterrà la residenza presso la madre, di € 100,00 mensili (rivalutabili Per_1
annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza da febbraio 2025), entro il giorno 20
di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre inoltre provvederà a versare mensilmente € 100,00 direttamente alla figlia su una carta prepagata a lei Per_1
intestata.
6. dispone che la madre provveda a versare al padre il 50% delle spese medico-sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche e quelle ludico sportive per la figlia , secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Ivrea Per_2
del 24 giugno 2016 e così il padre per le predette spese relative alla figlia;
Per_1
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno UNICO INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'autovettura CITROEN
BERLINGO intestata al signor targata CS084XL, acquistata in regime Parte_1
patrimoniale di comunione legale, è attribuita in proprietà esclusiva alla sig.ra , il Pt_2
quale provvederà a curare gli incombenti occorrenti per la trascrizione del passaggio di proprietà. L'autovettura ND JA intestata al sig. targata DB649HG, Parte_1
acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, resta attribuita in proprietà
esclusiva al marito. I coniugi provvederanno ai relativi trasferimenti di proprietà entro entro 90 giorni dalla pronuncia della separazione;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il conto corrente acceso presso la
Fineko Bank, cointestato ai coniugi – , rimane di Parte_1 Parte_2
proprietà esclusiva del sig. e così tutte le somme ivi depositate ed il Parte_1
medesimo assume l'impegno di pagare le rate mensili del finanziamento acceso dai coniugi per € 102,00 mensili fino ad estinzione;
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente e di aver regolamentato ogni altra questione economica;
11. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti e di quelli delle figlie;
12. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti;
13. compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
LL TR IA MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)