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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cariola, in virtù di P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._1
Monteleone, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024 - opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, la Controparte_1 Parte_1 proponendo opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo complessivo di euro 654,44 notificatogli dalla pagina 1 di 6 convenuta, in data 30.8.2019, in riferimento all'ingiunzione n. 900.2011.0186851562 notificata in data 10.1.2012 per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
A fondamento della domanda, deduceva la mancanza di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale, avuto riguardo al tempo decorso tra la data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 10.1.2012, e quella del pignoramento, in data 30.8.2019, in assenza di atti interruttivi.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del pignoramento e che fosse accertata l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'ingiunzione allo stesso sottesa.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio Parte_1 del Tribunale di Cosenza, in favore di quello di Pescara;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che l'atto di pignoramento conteneva tutte le indicazioni volte ad individuare la tipologia del credito, il relativo importo ed il riferimento agli atti allo stesso sottesi
(cfr. ingiunzione di pagamento n. 900.2011.0186851562 notificata in data 10.1.2012 e intimazione di pagamento n. 0000099001, notificata il 4.3.2019), sicchè alcuna carenza di motivazione era ravvisabile;
che il Concessionario aveva notificato, in relazione al suddetto credito, dapprima, in data 17.04.2013, il preavviso di fermo amministrativo n. 2013/000006459 sull'autovettura Audi A8
4.0 V8 TDI tg. CF445YB e successivamente, in data 04.03.2019, l'intimazione di pagamento n.
0000099001, senza che il debitore avesse impugnato tali atti, sicchè la relativa pretesa creditoria si era cristallizzata;
che, pertanto, l'eccezione di prescrizione non poteva essere sollevata in sede di opposizione a pignoramento, dovendo la stessa essere fatta valere mediante l'impugnazione degli atti allo stesso sottesi e ritualmente notificati al debitore.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse rigettata.
Con sentenza n. 408/2024, depositata il 26.4.2024, il Giudice di Pace di Cosenza accoglieva l'opposizione e annullava il pignoramento, per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la che contestava l'erroneità della Parte_1 decisione di primo grado, in riferimento alle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure in ordine all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, rilevando che il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazione del principio secondo cuila scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produceva l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito;
che, in particolare, nella fattispecie in esame, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
0000099001, notificata il 4.3.2019, aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad essa sottesa,
pagina 2 di 6 non potendosi eccepire l'intervenuta prescrizione maturata prima di tale atto solo in sede di opposizione al successivo pignoramento.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da e condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, oltre alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello, rilevando che la Controparte_1 contestazione in esame, avendo ad oggetto l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), per intervenuta prescrizione maturata antecedentemente la notificazione dell'intimazione di pagamento, poteva essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo;
che, nel caso di specie, il pignoramento opposto si fondava su una cartella notificata nel 2012 e seguita da un'intimazione di pagamento notificata nel 2019, con conseguente prescrizione del relativo credito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
****
L'appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione. Parte_1
Nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta da ha ad oggetto l'atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo complessivo di euro 654,44 notificatogli dalla in data 30.8.2019, in riferimento all'ingiunzione n. Parte_1
900.2011.0186851562, notificata in data 10.1.2012 per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada anno 2009.
Risulta, tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo del concessionario per la riscossione che il debitore abbia ricevuto la precedente notificazione di altri due atti: il preavviso di fermo amministrativo n. 2013/000006459 sull'autovettura Audi A8 4.0 V8 TDI tg. CF445YB, in data
17.04.2013, e l'intimazione di pagamento n. 0000099001, in data 04.03.2019, quest'ultima richiamata anche nell'atto di pignoramento.
pagina 3 di 6 Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025), “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che “il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora"
- la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), dunque confermando che l'avviso in parola rientra nel novero di cui all'art. 19 cit..
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n. 22108).
Simili principi sono stati espressi in materia tributaria, ma, ad avviso di questo giudicante, sono applicabili anche alla presente fattispecie, avente ad oggetto un'opposizione a pignoramento, ossia ad esecuzione già iniziata, per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellato ha richiamato il provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024), secondo cui “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)”.
pagina 4 di 6 In motivazione è stato specificato che il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata (se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale), con la conseguenza che non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l'impugnazione “(almeno fino a quando non è iniziata l'esecuzione)”.
Orbene, i principi richiamati dall'appellato sono stati espressi dalla Suprema Corte in materia di opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che costituisce atto assimilabile al precetto che precede l'inizio dell'esecuzione, al fine di ritenere ammissibile la contestazione relativa alla prescrizione maturata per il decorso del tempo tra l'accertamento dell'infrazione e la notificazione del primo atto interruttivo (cfr. cartella di pagamento), anche in sede di opposizione proposta avverso la successiva intimazione di pagamento, a prescindere dall'impugnazione della prodromica cartella.
Nel caso di specie, al contrario, l'opposizione è stata proposta dal debitore Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento notificato il 30.8.2019 ed avverso la sottesa ingiunzione di pagamento notificata in data 10.11.2012, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito, per la mancata notificazione di altri atti interruttivi.
In realtà, sono stati notificati al debitore sia il preavviso di fermo, in data 17.4.2013, sia l'intimazione di pagamento in data 4.3.2019, entrambi mai impugnati né autonomamente, né unitamente all'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento.
Consegue che, ad avviso di questo giudicante, essendo iniziata l'esecuzione mediante la notificazione del pignoramento, e non essendo stati impugnati, neanche unitamente ad esso, i due atti prodromici costituiti dal preavviso di fermo e dall'intimazione di pagamento, regolarmente notificati al debitore, la pretesa di credito dagli stessi portata si è cristallizzata ed è divenuta irretrattabile.
Con l'opposizione a pignoramento, pertanto, non può essere eccepita la prescrizione maturata tra la notifica dell'ingiunzione e quella dell'intimazione di pagamento mai impugnata, essendosi cristallizzata la pretesa di credito sottesa a tale atto prodromico.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, abbia errato nel ritenere ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto proposta solo in sede di opposizione a pignoramento, trattandosi di vizio già esistente alla data di notificazione della precedente intimazione di pagamento n. 0000099001, avvenuta in data 04.03.2019, e, in quanto tale, da far valere mediante opposizione avverso tale atto.
pagina 5 di 6 Si ribadisce, peraltro, che l'intimazione di pagamento in oggetto non è stata contestata né impugnata neanche unitamente all'opposizione proposta avverso il pginoramento.
In conclusione e sulla scorta delle argomentazioni esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 merita accoglimento, sicchè, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024, deve essere rigettata l'opposizione proposta da con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado e va dichiarata la validità dell'atto di pignoramento presso terzi n.
2019/0000611639 dell'importo di euro 654,44, notificato in data 30.8.2019.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado, si osserva che la stessa – pur astrattamente ammissibile e fondata – non può trovare accoglimento nel caso di specie, in difetto di prova, da parte della di avere Parte_1 effettivamente corrisposto le somme – pari ad € 308,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite – che
è stata condannata a pagare, in favore dell'appellato, con la sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Cosenza n. 408/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara la validità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo di euro 654,44, notificato in data
30.8.2019;
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 596,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 505,00 per compensi professionali (di cui € 173,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 332,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cariola, in virtù di P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._1
Monteleone, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024 - opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, la Controparte_1 Parte_1 proponendo opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo complessivo di euro 654,44 notificatogli dalla pagina 1 di 6 convenuta, in data 30.8.2019, in riferimento all'ingiunzione n. 900.2011.0186851562 notificata in data 10.1.2012 per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
A fondamento della domanda, deduceva la mancanza di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale, avuto riguardo al tempo decorso tra la data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 10.1.2012, e quella del pignoramento, in data 30.8.2019, in assenza di atti interruttivi.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del pignoramento e che fosse accertata l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'ingiunzione allo stesso sottesa.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio Parte_1 del Tribunale di Cosenza, in favore di quello di Pescara;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che l'atto di pignoramento conteneva tutte le indicazioni volte ad individuare la tipologia del credito, il relativo importo ed il riferimento agli atti allo stesso sottesi
(cfr. ingiunzione di pagamento n. 900.2011.0186851562 notificata in data 10.1.2012 e intimazione di pagamento n. 0000099001, notificata il 4.3.2019), sicchè alcuna carenza di motivazione era ravvisabile;
che il Concessionario aveva notificato, in relazione al suddetto credito, dapprima, in data 17.04.2013, il preavviso di fermo amministrativo n. 2013/000006459 sull'autovettura Audi A8
4.0 V8 TDI tg. CF445YB e successivamente, in data 04.03.2019, l'intimazione di pagamento n.
0000099001, senza che il debitore avesse impugnato tali atti, sicchè la relativa pretesa creditoria si era cristallizzata;
che, pertanto, l'eccezione di prescrizione non poteva essere sollevata in sede di opposizione a pignoramento, dovendo la stessa essere fatta valere mediante l'impugnazione degli atti allo stesso sottesi e ritualmente notificati al debitore.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse rigettata.
Con sentenza n. 408/2024, depositata il 26.4.2024, il Giudice di Pace di Cosenza accoglieva l'opposizione e annullava il pignoramento, per intervenuta prescrizione del credito.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la che contestava l'erroneità della Parte_1 decisione di primo grado, in riferimento alle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure in ordine all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore, rilevando che il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazione del principio secondo cuila scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produceva l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito;
che, in particolare, nella fattispecie in esame, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
0000099001, notificata il 4.3.2019, aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad essa sottesa,
pagina 2 di 6 non potendosi eccepire l'intervenuta prescrizione maturata prima di tale atto solo in sede di opposizione al successivo pignoramento.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da e condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, oltre alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello, rilevando che la Controparte_1 contestazione in esame, avendo ad oggetto l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), per intervenuta prescrizione maturata antecedentemente la notificazione dell'intimazione di pagamento, poteva essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo;
che, nel caso di specie, il pignoramento opposto si fondava su una cartella notificata nel 2012 e seguita da un'intimazione di pagamento notificata nel 2019, con conseguente prescrizione del relativo credito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
24.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
****
L'appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento, per quanto di ragione. Parte_1
Nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta da ha ad oggetto l'atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo complessivo di euro 654,44 notificatogli dalla in data 30.8.2019, in riferimento all'ingiunzione n. Parte_1
900.2011.0186851562, notificata in data 10.1.2012 per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada anno 2009.
Risulta, tuttavia, dalla documentazione allegata al fascicolo del concessionario per la riscossione che il debitore abbia ricevuto la precedente notificazione di altri due atti: il preavviso di fermo amministrativo n. 2013/000006459 sull'autovettura Audi A8 4.0 V8 TDI tg. CF445YB, in data
17.04.2013, e l'intimazione di pagamento n. 0000099001, in data 04.03.2019, quest'ultima richiamata anche nell'atto di pignoramento.
pagina 3 di 6 Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025), “L'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che “il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora"
- la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817), dunque confermando che l'avviso in parola rientra nel novero di cui all'art. 19 cit..
Da tanto discende che qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, ivi compresa quella di quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (da ultimo Cass. 05/08/2024, n. 22108).
Simili principi sono stati espressi in materia tributaria, ma, ad avviso di questo giudicante, sono applicabili anche alla presente fattispecie, avente ad oggetto un'opposizione a pignoramento, ossia ad esecuzione già iniziata, per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno appellato ha richiamato il provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione (cfr.
Ordinanza n. 18152 del 02/07/2024), secondo cui “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)”.
pagina 4 di 6 In motivazione è stato specificato che il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata (se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale), con la conseguenza che non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l'impugnazione “(almeno fino a quando non è iniziata l'esecuzione)”.
Orbene, i principi richiamati dall'appellato sono stati espressi dalla Suprema Corte in materia di opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che costituisce atto assimilabile al precetto che precede l'inizio dell'esecuzione, al fine di ritenere ammissibile la contestazione relativa alla prescrizione maturata per il decorso del tempo tra l'accertamento dell'infrazione e la notificazione del primo atto interruttivo (cfr. cartella di pagamento), anche in sede di opposizione proposta avverso la successiva intimazione di pagamento, a prescindere dall'impugnazione della prodromica cartella.
Nel caso di specie, al contrario, l'opposizione è stata proposta dal debitore Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento notificato il 30.8.2019 ed avverso la sottesa ingiunzione di pagamento notificata in data 10.11.2012, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito, per la mancata notificazione di altri atti interruttivi.
In realtà, sono stati notificati al debitore sia il preavviso di fermo, in data 17.4.2013, sia l'intimazione di pagamento in data 4.3.2019, entrambi mai impugnati né autonomamente, né unitamente all'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento.
Consegue che, ad avviso di questo giudicante, essendo iniziata l'esecuzione mediante la notificazione del pignoramento, e non essendo stati impugnati, neanche unitamente ad esso, i due atti prodromici costituiti dal preavviso di fermo e dall'intimazione di pagamento, regolarmente notificati al debitore, la pretesa di credito dagli stessi portata si è cristallizzata ed è divenuta irretrattabile.
Con l'opposizione a pignoramento, pertanto, non può essere eccepita la prescrizione maturata tra la notifica dell'ingiunzione e quella dell'intimazione di pagamento mai impugnata, essendosi cristallizzata la pretesa di credito sottesa a tale atto prodromico.
Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, abbia errato nel ritenere ammissibile l'eccezione di prescrizione del credito, in quanto proposta solo in sede di opposizione a pignoramento, trattandosi di vizio già esistente alla data di notificazione della precedente intimazione di pagamento n. 0000099001, avvenuta in data 04.03.2019, e, in quanto tale, da far valere mediante opposizione avverso tale atto.
pagina 5 di 6 Si ribadisce, peraltro, che l'intimazione di pagamento in oggetto non è stata contestata né impugnata neanche unitamente all'opposizione proposta avverso il pginoramento.
In conclusione e sulla scorta delle argomentazioni esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 merita accoglimento, sicchè, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024, deve essere rigettata l'opposizione proposta da con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado e va dichiarata la validità dell'atto di pignoramento presso terzi n.
2019/0000611639 dell'importo di euro 654,44, notificato in data 30.8.2019.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado, si osserva che la stessa – pur astrattamente ammissibile e fondata – non può trovare accoglimento nel caso di specie, in difetto di prova, da parte della di avere Parte_1 effettivamente corrisposto le somme – pari ad € 308,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite – che
è stata condannata a pagare, in favore dell'appellato, con la sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellato soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (tabella n. 1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 0,01 ed € 1.000,00, avuto riguardo alla natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Cosenza n. 408/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza n. 408/2024, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dichiara la validità dell'atto di pignoramento presso terzi n. 2019/0000611639 dell'importo di euro 654,44, notificato in data
30.8.2019;
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore della delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 596,50, di cui € 91,50 per esborsi ed € 505,00 per compensi professionali (di cui € 173,00 per compensi del giudizio di primo grado ed € 332,00 per compensi del presente giudizio), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 25.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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