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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6896/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
815/2024)
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
24/04/1970 rappresentata e difesa dagli avv. SEQUINO TOMMASO e SEQUINO LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. MASSIMILIANO GORGONI ed ERMINIO
CAPASSO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile
1 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 815/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “cardiopatia ipertensiva in soggetto con toracoalgia da sforzo ed episodi di angina instabile con esame coronarografico negativo per stenosi coronariche, spondiloartrosi diffusa, sindrome depressiva, esiti di ovariectomia destra in età fertile, esiti di intervento chirurgico di tunnel caprale a dx”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “la pressione arteriosa rilevata all'arteria omerale di destra, in posizione supina è di 130/75
2 mmHg e la frequenza cardiaca è di 70 battiti al minuto. Toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, assenza di fremiti e sfregamenti, aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. Circolazione periferica: polsi arteriosi normosfigmici alla palpazione nei comuni punti di repere”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Ciò premesso, la ricorrente è affetta da cardiopatia ipertensiva in soggetto con storia di toracoalgia da sforzo ed episodi di angina instabile con evidenza coronarografica di coronarie indenni da lesioni stenosanti. In atti sono presenti diverse valutazioni clinico-strumentali in cui si conferma quanto precedentemente descritto. All'anamnesi, la ricorrente riferisce episodi di toracoalgia da sforzo. Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione,
MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare con FVT normo-trasmesso. Non si rilevano soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere.
Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere.
L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate con terapia medica. Pertanto, per il quadro clinico descritto, in relazione anche alla documentazione medica depositata in cui si descrive un soggetto con patologia ascrivibile ad una II classe NYHA, si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del 41% (cod. 6446). In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una spondiloartrosi diffusa con multiple protrusioni discali sia a livello cervicale che lombare. Tale condizione clinica è supportata sia da documentazione clinica che da quella strumentale. All'anamnesi, la ricorrente riferisce di rachialgia diffusa con maggiore localizzazione al rachide lombare, viceversa, non fa riferimento ad interventi chirurgici né ad aventi traumatici recenti degni di
3 nota, eccetto un esito remoto di frattura da scoppio della falange distale del III raggio del piede destro, come da verbale di PS del P.O. “S.
Giuliano” e referto RX entrambe effettuate in data 19.05.97. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidee da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide lombare a cui si associa una limitazione antalgica alla flesso-estensione. Conservata la funzionalità del rachide cervicale. Non si segnalano significative limitazioni a carico dello scheletro appendicolare. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è fisiologica. Fattibili i cambi posturali e la stazione eretta.
Pertanto, per il quadro clinico descritto, valutando come struttura osteoarticolare di maggiore interesse il rachide lombare, si può riconoscere, per analogia, una percentuale invalidante del 25% (cod.
7009, D.M. 05.02.92). Per quanto riguarda l'apparato neurologico e la relativa sfera emotiva, la ricorrente presenta un storia clinica di cefalea con associata sindromeansioso-depressiva. Nell'ultima valutazione del
27.12.24 si descrive un soggetto con cefalea tensiva, spunti vertiginosi in paziente con depressione endoreattiva di grado severo. Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona e abbigliamento.
Presenta normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Dai test somministrati non si rilevano patologie organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Riferisce astenia, ansia generalizzata, umore depresso e insonnia. Lamenta sintomatologia dolorosa diffusa riconducibile ad una verosimile fibromialgia cosi come ipotizzato nella valutazione reumatologica del 04.09.24. Attualmente, assume terapia farmacologica al bisogno benzodiazepine e antidepressivi). Pertanto, per il quadro clinico descritto, valutabile in una forma media, si può riconoscere
4 una percentuale invalidante del 25% (cod. 2205, D.M. 05.02.92). In conclusione, alla stregua di quanto scritto in virtù dell'esamina personalmente eseguita le patologie appena indicate possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra , in applicazione del Parte_1 calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, di una invalidità pari al 67% con decorrenza a far data dal 29.12.22.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale. Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
5 Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6896/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
815/2024)
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il Parte_1
24/04/1970 rappresentata e difesa dagli avv. SEQUINO TOMMASO e SEQUINO LUIGI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. MASSIMILIANO GORGONI ed ERMINIO
CAPASSO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile
1 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 815/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “cardiopatia ipertensiva in soggetto con toracoalgia da sforzo ed episodi di angina instabile con esame coronarografico negativo per stenosi coronariche, spondiloartrosi diffusa, sindrome depressiva, esiti di ovariectomia destra in età fertile, esiti di intervento chirurgico di tunnel caprale a dx”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “la pressione arteriosa rilevata all'arteria omerale di destra, in posizione supina è di 130/75
2 mmHg e la frequenza cardiaca è di 70 battiti al minuto. Toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, assenza di fremiti e sfregamenti, aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. Circolazione periferica: polsi arteriosi normosfigmici alla palpazione nei comuni punti di repere”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“Ciò premesso, la ricorrente è affetta da cardiopatia ipertensiva in soggetto con storia di toracoalgia da sforzo ed episodi di angina instabile con evidenza coronarografica di coronarie indenni da lesioni stenosanti. In atti sono presenti diverse valutazioni clinico-strumentali in cui si conferma quanto precedentemente descritto. All'anamnesi, la ricorrente riferisce episodi di toracoalgia da sforzo. Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione,
MV fisiologico su tutto l'ambito polmonare con FVT normo-trasmesso. Non si rilevano soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere.
Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere.
L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate con terapia medica. Pertanto, per il quadro clinico descritto, in relazione anche alla documentazione medica depositata in cui si descrive un soggetto con patologia ascrivibile ad una II classe NYHA, si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del 41% (cod. 6446). In ambito osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una spondiloartrosi diffusa con multiple protrusioni discali sia a livello cervicale che lombare. Tale condizione clinica è supportata sia da documentazione clinica che da quella strumentale. All'anamnesi, la ricorrente riferisce di rachialgia diffusa con maggiore localizzazione al rachide lombare, viceversa, non fa riferimento ad interventi chirurgici né ad aventi traumatici recenti degni di
3 nota, eccetto un esito remoto di frattura da scoppio della falange distale del III raggio del piede destro, come da verbale di PS del P.O. “S.
Giuliano” e referto RX entrambe effettuate in data 19.05.97. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidee da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide lombare a cui si associa una limitazione antalgica alla flesso-estensione. Conservata la funzionalità del rachide cervicale. Non si segnalano significative limitazioni a carico dello scheletro appendicolare. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è fisiologica. Fattibili i cambi posturali e la stazione eretta.
Pertanto, per il quadro clinico descritto, valutando come struttura osteoarticolare di maggiore interesse il rachide lombare, si può riconoscere, per analogia, una percentuale invalidante del 25% (cod.
7009, D.M. 05.02.92). Per quanto riguarda l'apparato neurologico e la relativa sfera emotiva, la ricorrente presenta un storia clinica di cefalea con associata sindromeansioso-depressiva. Nell'ultima valutazione del
27.12.24 si descrive un soggetto con cefalea tensiva, spunti vertiginosi in paziente con depressione endoreattiva di grado severo. Confrontando quanto scritto con l'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico si evidenza un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curata nella persona e abbigliamento.
Presenta normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. Dai test somministrati non si rilevano patologie organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono in linea con l'età anagrafica. Riferisce astenia, ansia generalizzata, umore depresso e insonnia. Lamenta sintomatologia dolorosa diffusa riconducibile ad una verosimile fibromialgia cosi come ipotizzato nella valutazione reumatologica del 04.09.24. Attualmente, assume terapia farmacologica al bisogno benzodiazepine e antidepressivi). Pertanto, per il quadro clinico descritto, valutabile in una forma media, si può riconoscere
4 una percentuale invalidante del 25% (cod. 2205, D.M. 05.02.92). In conclusione, alla stregua di quanto scritto in virtù dell'esamina personalmente eseguita le patologie appena indicate possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra , in applicazione del Parte_1 calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, di una invalidità pari al 67% con decorrenza a far data dal 29.12.22.”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale. Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
5 Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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