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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3643/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160010679177000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7915/2025 depositato il 22/12/2025 Visto e letto l'atto di appello di IA LE AT RI (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l''atto di costituzione in giudizio, contente appello incidentale, di IA LE AT (AdE); Visto e letto la memoria di costituzione della parte privata appellata, contente appello Resistente_1incidentale, ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata, per replica all'appello incidentale contribuente, dalla difesa di DE il 6 luglio 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimata per più titoli, così statuendo:
“ accoglie il ricorso con riferimento alla cartella n. 07120160010679177000 e alle intimazioni di pagamento n. TF5IPPN006722018 e TF5IPRN001482020; rigetta nel resto e compensa le spese ” ;
-che l'DE ha proposto appello principale impugnando la sentenza “ nelle seguenti parti e, cioè: 1) nella parte in cui ha annullato la cartella n. 07120160010679177000, affermando che, all ' atto della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000400000, vale a dire alla data dell'11.04.24, il relativo credito fosse prescritto;
2) nella parte in cui ha compensato le spese di lite. ” ;
-che l'AdE, altra parte pubblica del processo di primo grado, si è costituita ed ha proposto appello incidentale parziale sugli stessi capi della sentenza appellati da DE;
-che si è costituito il contribuente che a sua volta ha proposto appello incidentale (1) “ in relazione al capo di pronunzia con il quale si dichiara la legittimità della costituzione in giudizio di agenzia LE entrate e riscossioni direzione provinciale di Napoli mediante il ricorso ad un avvocato del libero foro ” nonché (2) riguardo al capo della sentenza in cui ha ritenuto notificata la cartella n. 07120160010679177000, ed ha inoltre eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'appello proposto da DE, sempre a mezzo avvocato del libero foro, per essere stata rilasciata la procura da soggetto non legittimato;
ritenuto
-che tutti gli appelli siano tempestivi e a contraddittorio regolare;
-che vada esaminata dapprima la eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto da DE opposta dalla parte contribuente;
-che la eccezione è così formulata: “ il conferente il mandato con il quale il presente gravame è stato interposto attraverso la persona indicata del dott. Nominativo_2 si osserva che lo stesso si è qualificato quale mero responsabile dell'atto introduttivo del giudizio che non è conferente e non è idoneo a rappresentare la agenzia LE entrate e riscossioni che deve invece derivare dalla deduzione, ritualmente allegata e comprovata, della ricorrenza di un rapporto istituzionale di rappresentanza dell'ente di contenuto tale da legittimare la proposizione attiva del presente giudizio ” ;
-che la eccezione è infondata in quanto la procura al difensore è stata rilasciata da soggetto investito da procura per stare in giudizio per l'DE, depositata agli atti (e richiamata nella Nominativo_3procura alle liti), data dal legale rappresentante di DE per Notar del 25 luglio 2024;
-che va poi esaminato il primo motivo di appello incidentale del contribuente, la cui proposta questione , secondo una interpretazione sostanziale e complessiva dell'atto di costituzione in questo grado, risulterebbe opposta anche come eccezione, relativa alla costituzione in Guidizzolo e alla proposizione dell'appello mediante avvocato del libero foro;
-che la questione è infondata alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di legittimità secondo cui (da ult. Cassazione n. 8616 del 1 aprile 2025): “ In tema di rappresentanza processuale dell'IA LE AT RI, nei giudizi tributari la costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro è pienamente legittima senza necessità di adozione di apposita delibera o di produzione documentale della convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato. Ciò in quanto la convenzione tra ADER e Avvocatura Generale dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, riserva espressamente all'Avvocatura erariale il patrocinio per le liti innanzi alla Corte di Cassazione tributaria, mentre prevede che per le controversie innanzi alle Commissioni tributarie di merito l'ente sta in giudizio direttamente tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco. In tale ipotesi opera un meccanismo sostanzialmente automatico per cui la sussistenza dei relativi presupposti risulta postulata, anche solo implicitamente, con il semplice conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'IA, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità, essendo la convenzione e i regolamenti interni adeguatamente pubblicizzati e reperibili dal pubblico indifferenziato LE potenziali controparti. ” ;
-che non è introdotta dalla parte contribuente alcuna ragione, neppure di fatto, che induca a non applicare il detto orientamento;
-che a questo punto si può passare al merito dibattuto sulla notificazione, questione proposta dall'appello incidentale contribuente, e sulla prescrizione della pretesa, contrastata dei due appelli LE parti pubbliche, recata dalla cartella n. 07120160010679177000, con lungo dibattito sulla disciplina emergenziale COVID, da esaminare congiuntamente attesa la identità del capo investito;
-che la sentenza appellata sul punto al capo investito dell'appello ha così deciso: “ Per la cartella n. 07120160010679177000 avente ad oggetto imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo nonché interessi e sanzioni IRPEF, notificata il 27/4/2016, alla data di notifica dell' atto impugnato (11/4/2024) risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione. ” ;
-che l'appello incidentale contribuente e' infondato in quanto in primo grado, sub allegato 5 FILE Estratto ruolo 07120160010679177000 notifica e Racc. AR avviso.pdf, l'DE ha depositato, previa indicazione in memoria di costituzione con puntuale elencazione per comunicazione, l'estratto di ruolo inerente la cartella e la relata di notificazione della stessa, che risulta eseguita a mezzo messo mediante consegna a portiere e successivo invio di raccomanda informativa (cd. CAN) come attestato dalla bolgetta di spedizione attestata dall'Ufficio postale;
la produzione e' avvenuta in data 8 luglio 2024, e quindi e' utilizzabile a prescindere dalla attestazione di conformita' ;
-che i due appelli LE parti pubbliche sono invece fondati;
-che gli stessi hanno opposto una omessa lettura di atti e difese in quanto, come meglio si esprime l'DE: “ Contrariamente a quanto statuito in primo grado, però, l'annullamento della predetta cartella fonda sull'omessa valutazione di un atto interruttivo espressamente richiamato ed allegato agli atti di causa (doc. n. 9 del fascicolo 1° grado) e, cioè, sull' omessa valutazione dell'Avviso di intimazione n. 07120229011296505000, notificato con la Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05.22 regolarmente consegnata al destinatario l ' 1.06.22. ” ;
-che il motivo è fondato in quanto in primo grado DE aveva così opposto in memoria in punto di atti interruttivi della prescrizione: “ Avviso di intimazione n. 07120229011296505000, notificato, in relazione alla cartella n. 07120160010679177000, con la Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05.22 regolarmente consegnata al destinatario l'1.06.22 ” ; aveva elencato il documento (in comunicazione) nella stessa memoria così 9. Avviso di intimazione n. 07120229011296505000 e Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05 – 1.06.22; e aveva depositato il documento in data 8 luglio 2024 sub allegato 9 file AVI 07120229011296505000 e Racc. AR notifica.pdf ;
-che quindi sono infondate le eccezioni opposte dalla difesa contribuente riguardo alla mancata esplicazione, alla mancata elencazione in comunicazione, e alla inutilizzabilità per omessa attestazione di conformità;
-che effettivamente risulta dalla detta documentazione che la predetta intimazione riguarda esattamente la cartella 07120160010679177000 nonchè la sua rituale notificazione a mezzo posta raccomandata AR. ordinaria (cd. modalità semplificata) con consegna al portiere in data 1 giugno 2022;
-che poiché trattasi di atto di intimazione obbligatoria impugnabile, rimasto non oppugnato e quindi divenuto definitivo, la prescrizione eventualmente verificatasi prima della sua notificazione non è più eccepibile (anche se per vero la imposta richiesta in quanto erariale è soggetta a termine decennale, questione non introdotta da alcuna LE parti, che si sono poi concentrate su un dibattito sulla normativa di sospensione COVID);
-che dunque non è necessario soffermarsi sulla disciplina emergenziale COVID, invocata a favore e contro da tutte le parti ed oggetto del dibattuto più intenso, poiché appunto rimane, rispetto alla comunicazione preventiva impugnata, del tutto irrilevante, atteso che questa è stata notificata a meno di due anni dalla notificazione della intimazione predetta;
-che gli altri motivi di appello LE parti pubbliche rimangono assorbiti, atteso che va provveduto integralmente sul regime LE spese anche di primo grado;
-che dunque l'appello incidentale contribuente va rigettato mentre vanno accolti parzialmente i due appelli principale DE ed incidentale AdE;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti, sussistendo ragioni legali nella distonia del dibattito, fondamentalmente intercorso in giudizio tra le parti, indotta dalla non chiarezza della disciplina COVID;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale dell'AdE, rigetta l'appello incidentale del contribuente, e, in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado anche riguardo alla cartella n. 07120160010679177000; conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LO ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3643/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160010679177000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7915/2025 depositato il 22/12/2025 Visto e letto l'atto di appello di IA LE AT RI (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l''atto di costituzione in giudizio, contente appello incidentale, di IA LE AT (AdE); Visto e letto la memoria di costituzione della parte privata appellata, contente appello Resistente_1incidentale, ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata, per replica all'appello incidentale contribuente, dalla difesa di DE il 6 luglio 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimata per più titoli, così statuendo:
“ accoglie il ricorso con riferimento alla cartella n. 07120160010679177000 e alle intimazioni di pagamento n. TF5IPPN006722018 e TF5IPRN001482020; rigetta nel resto e compensa le spese ” ;
-che l'DE ha proposto appello principale impugnando la sentenza “ nelle seguenti parti e, cioè: 1) nella parte in cui ha annullato la cartella n. 07120160010679177000, affermando che, all ' atto della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000400000, vale a dire alla data dell'11.04.24, il relativo credito fosse prescritto;
2) nella parte in cui ha compensato le spese di lite. ” ;
-che l'AdE, altra parte pubblica del processo di primo grado, si è costituita ed ha proposto appello incidentale parziale sugli stessi capi della sentenza appellati da DE;
-che si è costituito il contribuente che a sua volta ha proposto appello incidentale (1) “ in relazione al capo di pronunzia con il quale si dichiara la legittimità della costituzione in giudizio di agenzia LE entrate e riscossioni direzione provinciale di Napoli mediante il ricorso ad un avvocato del libero foro ” nonché (2) riguardo al capo della sentenza in cui ha ritenuto notificata la cartella n. 07120160010679177000, ed ha inoltre eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'appello proposto da DE, sempre a mezzo avvocato del libero foro, per essere stata rilasciata la procura da soggetto non legittimato;
ritenuto
-che tutti gli appelli siano tempestivi e a contraddittorio regolare;
-che vada esaminata dapprima la eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto da DE opposta dalla parte contribuente;
-che la eccezione è così formulata: “ il conferente il mandato con il quale il presente gravame è stato interposto attraverso la persona indicata del dott. Nominativo_2 si osserva che lo stesso si è qualificato quale mero responsabile dell'atto introduttivo del giudizio che non è conferente e non è idoneo a rappresentare la agenzia LE entrate e riscossioni che deve invece derivare dalla deduzione, ritualmente allegata e comprovata, della ricorrenza di un rapporto istituzionale di rappresentanza dell'ente di contenuto tale da legittimare la proposizione attiva del presente giudizio ” ;
-che la eccezione è infondata in quanto la procura al difensore è stata rilasciata da soggetto investito da procura per stare in giudizio per l'DE, depositata agli atti (e richiamata nella Nominativo_3procura alle liti), data dal legale rappresentante di DE per Notar del 25 luglio 2024;
-che va poi esaminato il primo motivo di appello incidentale del contribuente, la cui proposta questione , secondo una interpretazione sostanziale e complessiva dell'atto di costituzione in questo grado, risulterebbe opposta anche come eccezione, relativa alla costituzione in Guidizzolo e alla proposizione dell'appello mediante avvocato del libero foro;
-che la questione è infondata alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di legittimità secondo cui (da ult. Cassazione n. 8616 del 1 aprile 2025): “ In tema di rappresentanza processuale dell'IA LE AT RI, nei giudizi tributari la costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro è pienamente legittima senza necessità di adozione di apposita delibera o di produzione documentale della convenzione stipulata con l'Avvocatura dello Stato. Ciò in quanto la convenzione tra ADER e Avvocatura Generale dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, riserva espressamente all'Avvocatura erariale il patrocinio per le liti innanzi alla Corte di Cassazione tributaria, mentre prevede che per le controversie innanzi alle Commissioni tributarie di merito l'ente sta in giudizio direttamente tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco. In tale ipotesi opera un meccanismo sostanzialmente automatico per cui la sussistenza dei relativi presupposti risulta postulata, anche solo implicitamente, con il semplice conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell'IA, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità, essendo la convenzione e i regolamenti interni adeguatamente pubblicizzati e reperibili dal pubblico indifferenziato LE potenziali controparti. ” ;
-che non è introdotta dalla parte contribuente alcuna ragione, neppure di fatto, che induca a non applicare il detto orientamento;
-che a questo punto si può passare al merito dibattuto sulla notificazione, questione proposta dall'appello incidentale contribuente, e sulla prescrizione della pretesa, contrastata dei due appelli LE parti pubbliche, recata dalla cartella n. 07120160010679177000, con lungo dibattito sulla disciplina emergenziale COVID, da esaminare congiuntamente attesa la identità del capo investito;
-che la sentenza appellata sul punto al capo investito dell'appello ha così deciso: “ Per la cartella n. 07120160010679177000 avente ad oggetto imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo nonché interessi e sanzioni IRPEF, notificata il 27/4/2016, alla data di notifica dell' atto impugnato (11/4/2024) risultava decorso il termine quinquennale di prescrizione. ” ;
-che l'appello incidentale contribuente e' infondato in quanto in primo grado, sub allegato 5 FILE Estratto ruolo 07120160010679177000 notifica e Racc. AR avviso.pdf, l'DE ha depositato, previa indicazione in memoria di costituzione con puntuale elencazione per comunicazione, l'estratto di ruolo inerente la cartella e la relata di notificazione della stessa, che risulta eseguita a mezzo messo mediante consegna a portiere e successivo invio di raccomanda informativa (cd. CAN) come attestato dalla bolgetta di spedizione attestata dall'Ufficio postale;
la produzione e' avvenuta in data 8 luglio 2024, e quindi e' utilizzabile a prescindere dalla attestazione di conformita' ;
-che i due appelli LE parti pubbliche sono invece fondati;
-che gli stessi hanno opposto una omessa lettura di atti e difese in quanto, come meglio si esprime l'DE: “ Contrariamente a quanto statuito in primo grado, però, l'annullamento della predetta cartella fonda sull'omessa valutazione di un atto interruttivo espressamente richiamato ed allegato agli atti di causa (doc. n. 9 del fascicolo 1° grado) e, cioè, sull' omessa valutazione dell'Avviso di intimazione n. 07120229011296505000, notificato con la Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05.22 regolarmente consegnata al destinatario l ' 1.06.22. ” ;
-che il motivo è fondato in quanto in primo grado DE aveva così opposto in memoria in punto di atti interruttivi della prescrizione: “ Avviso di intimazione n. 07120229011296505000, notificato, in relazione alla cartella n. 07120160010679177000, con la Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05.22 regolarmente consegnata al destinatario l'1.06.22 ” ; aveva elencato il documento (in comunicazione) nella stessa memoria così 9. Avviso di intimazione n. 07120229011296505000 e Racc. AR n. 69512690683-6 del 23.05 – 1.06.22; e aveva depositato il documento in data 8 luglio 2024 sub allegato 9 file AVI 07120229011296505000 e Racc. AR notifica.pdf ;
-che quindi sono infondate le eccezioni opposte dalla difesa contribuente riguardo alla mancata esplicazione, alla mancata elencazione in comunicazione, e alla inutilizzabilità per omessa attestazione di conformità;
-che effettivamente risulta dalla detta documentazione che la predetta intimazione riguarda esattamente la cartella 07120160010679177000 nonchè la sua rituale notificazione a mezzo posta raccomandata AR. ordinaria (cd. modalità semplificata) con consegna al portiere in data 1 giugno 2022;
-che poiché trattasi di atto di intimazione obbligatoria impugnabile, rimasto non oppugnato e quindi divenuto definitivo, la prescrizione eventualmente verificatasi prima della sua notificazione non è più eccepibile (anche se per vero la imposta richiesta in quanto erariale è soggetta a termine decennale, questione non introdotta da alcuna LE parti, che si sono poi concentrate su un dibattito sulla normativa di sospensione COVID);
-che dunque non è necessario soffermarsi sulla disciplina emergenziale COVID, invocata a favore e contro da tutte le parti ed oggetto del dibattuto più intenso, poiché appunto rimane, rispetto alla comunicazione preventiva impugnata, del tutto irrilevante, atteso che questa è stata notificata a meno di due anni dalla notificazione della intimazione predetta;
-che gli altri motivi di appello LE parti pubbliche rimangono assorbiti, atteso che va provveduto integralmente sul regime LE spese anche di primo grado;
-che dunque l'appello incidentale contribuente va rigettato mentre vanno accolti parzialmente i due appelli principale DE ed incidentale AdE;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti, sussistendo ragioni legali nella distonia del dibattito, fondamentalmente intercorso in giudizio tra le parti, indotta dalla non chiarezza della disciplina COVID;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale dell'AdE, rigetta l'appello incidentale del contribuente, e, in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado anche riguardo alla cartella n. 07120160010679177000; conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.