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Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08047/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01409 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08047/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8047 del 2023, proposto da TE OS,
CO OS, NO RD, CI CA, AN ST, GE RD,
ET RD, FR RD, CI PI, NI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08047/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina n. 434/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco AN;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza n. 127 del 24 maggio 2013, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in corso sui fondi di proprietà dei ricorrenti e, ai sensi degli artt. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 23, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, l'acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune di Fondi dei manufatti ivi abusivamente eretti.
Il Comune di Fondi accertava l'abusiva lottizzazione di un terreno di circa mq
4.000,00, distinto nel locale catasto al foglio n. 83, ex mappali nn. 14 e 74, in otto appezzamenti distinti di mq 450,00 ciascuno, in seguito al frazionamento catastale n.
205740 del 23 luglio 2007. Il Comune motivava che tale operazione veniva realizzata in assenza di permesso di costruire e in zona agricola V3, giusto il vigente PRG comunale, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497
e del PTP dell'ambito 13, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile
1987, nonché sismico.
In particolare, dall'istruttoria svolta il Comune deduceva che nel corso degli anni si sono avuti numerosi trasferimenti di proprietà mediante atti tra vivi a valere sui suddetti terreni ed una importante trasformazione urbanistica ed edilizia degli stessi, attraverso il loro frazionamento e vendita in lotti, le cui caratteristiche dimensionali e strutturali denotavano una destinazione a scopo edificatorio. N. 08047/2023 REG.RIC.
In conseguenza di ciò, con ordinanza n. 127 del 24 maggio 2013 il Comune di Fondi disponeva la sospensione dei lavori in corso e l'acquisizione di diritto al patrimonio disponibile dell'ente dei suoli e dei manufatti ivi abusivamente eretti, ai sensi degli artt. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 23, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15.
2. Parte appellante ha depositato in giudizio in data 26 gennaio 2026 atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data 29 gennaio 2026 il Comune di Fondi ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
Il giudizio d'appello deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Come da accordo delle parti, le spese dell'appello sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese dell'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco AN, Consigliere, Estensore N. 08047/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco AN
IL PRESIDENTE
LA SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01409 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08047/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8047 del 2023, proposto da TE OS,
CO OS, NO RD, CI CA, AN ST, GE RD,
ET RD, FR RD, CI PI, NI AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08047/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina n. 434/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco AN;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'ordinanza n. 127 del 24 maggio 2013, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in corso sui fondi di proprietà dei ricorrenti e, ai sensi degli artt. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 23, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, l'acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune di Fondi dei manufatti ivi abusivamente eretti.
Il Comune di Fondi accertava l'abusiva lottizzazione di un terreno di circa mq
4.000,00, distinto nel locale catasto al foglio n. 83, ex mappali nn. 14 e 74, in otto appezzamenti distinti di mq 450,00 ciascuno, in seguito al frazionamento catastale n.
205740 del 23 luglio 2007. Il Comune motivava che tale operazione veniva realizzata in assenza di permesso di costruire e in zona agricola V3, giusto il vigente PRG comunale, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497
e del PTP dell'ambito 13, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile
1987, nonché sismico.
In particolare, dall'istruttoria svolta il Comune deduceva che nel corso degli anni si sono avuti numerosi trasferimenti di proprietà mediante atti tra vivi a valere sui suddetti terreni ed una importante trasformazione urbanistica ed edilizia degli stessi, attraverso il loro frazionamento e vendita in lotti, le cui caratteristiche dimensionali e strutturali denotavano una destinazione a scopo edificatorio. N. 08047/2023 REG.RIC.
In conseguenza di ciò, con ordinanza n. 127 del 24 maggio 2013 il Comune di Fondi disponeva la sospensione dei lavori in corso e l'acquisizione di diritto al patrimonio disponibile dell'ente dei suoli e dei manufatti ivi abusivamente eretti, ai sensi degli artt. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 23, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15.
2. Parte appellante ha depositato in giudizio in data 26 gennaio 2026 atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data 29 gennaio 2026 il Comune di Fondi ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate.
Il giudizio d'appello deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Come da accordo delle parti, le spese dell'appello sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese dell'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco AN, Consigliere, Estensore N. 08047/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco AN
IL PRESIDENTE
LA SA
IL SEGRETARIO