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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 699/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VACCINO Parte_1 C.F._1
FILIPPO ed elettivamente domiciliata in CORSO BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA, presso il difensore avv. VACCINO FILIPPO* contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUZZI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO e elettivamente domiciliato in PIAZZALE GORINI 10 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. NUZZI MAURIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
Motivi della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta in data 24/6/2006. Dalla loro unione sono nate le figlie e Persona_1 Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 28/2/2023. All'udienza cartolare del 10/12/2024 le parti depositavano le loro conclusioni congiunte, nei seguenti termini:
“pronunciare 1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.06.2006 tra la IG.ra Pt_1
C.F. nata ad [...] il [...] e residente in 11020 Saint
[...] CodiceFiscale_3
Christophe – AO, Località Meysattaz n. 90 e il IG. C.F. Controparte_1 C.F._4
nato ad [...] il [...] e residente in 11020 Saint Christophe AO, Località Maillod n.25
[...] presso la Chiesa di SAt'Orso– AO (cfr. doc. n.1) e annotato sui registri degli atti di matrimonio del comune di Aosta in data 26.06.2006 all'anno 2006 parte II Serie A n.19 (cfr. doc. n.) ordinando pagina 1 di 4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aosta, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. 2) Affidare le figlie minori C.F. nata ad [...] il [...] Persona_1 CodiceFiscale_5
e C.F. nata ad [...] il [...] ai genitori con Persona_3 CodiceFiscale_6 collocazione abitativa presso la madre.
Il padre avrà comunque diritto di stare con le minori quando desidera e su accordo con le stesse figlie sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultime. Il padre avrà comunque diritto di stare con le minori:
- un fine settimana ogni due dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera ore 19.00
- metà del periodo delle vacanze natalizie previo accordo tra le parti e le minori
- in via alternativa ogni anno o il periodo delle vacanze invernali/carnevale oppure le vacanze Pasquali.
- 20 giorni nel periodo estivo (nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno) da concordarsi con la madre delle minori entro il 31 Maggio di ogni anno.
2- Porre a carico del IG. assegno di mantenimento per le figlie per la somma Controparte_1 totale di €. 500,00.= mensili da pagarsi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese. Il contributo al Pt_1 mantenimento dei figli viene riconosciuto nella somma di €600,00 mensili a seguito del trasferimento dell'intera proprietà della casa coniugale alla SI.ra Somma soggetta a rivalutazione monetaria Pt_1 secondo gli indici ISTAT.
3 - Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per i figli così precisate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
pagina 2 di 4 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa.
4 - Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 50 % dai coniugi.
5 – La parti convengono il trasferimento della quota pari al 50% dal SI. alla SI.ra Per_1 Pt_1 della casa coniugale sita in Saint Christophe – AO, Località Meysattaz Foglio 37 Mapp. 424 sub. 16 e
244 sub. 12 ( e ogni altro mappale riguardante la casa coniugale ed eventuali terreni annessi) per l'importo di €. 50.000,00.= Il trasferimento di quanto sopra, è condizione essenziale del divorzio, e sarà perfezionato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente Sentenza a semplice richiesta della IG.ra . Parte_1
I costi annessi al trasferimento saranno a carico della IG.ra . Parte_1
La SI.ra si impegna a richiedere l'accollo dei mutui cointestati e accesi presso la Banca di Pt_1
DI Cooperativo ST (Mutuo n. 112402592) e TE SA AO (mutuo 08/73900145). La
SI.ra provvederà in ogni caso a tenere indenne il IG. per Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia richiesta di denaro da parte degli Istituti Bancari di cui sopra.
Il IG. e la IG.ra si impegnano a pagare al 50% le rate dei mutui Controparte_1 Parte_1 sino all'effettivo trasferimento dell'immobile come sopra sovraesposto.
6 - Con compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia di divorzio, ritenendo congrui gli accordi raggiunti.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 16 gennaio 2025
pagina 3 di 4
Il Presidente rel./est. Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 699/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VACCINO Parte_1 C.F._1
FILIPPO ed elettivamente domiciliata in CORSO BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA, presso il difensore avv. VACCINO FILIPPO* contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUZZI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO e elettivamente domiciliato in PIAZZALE GORINI 10 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. NUZZI MAURIZIO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
Motivi della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta in data 24/6/2006. Dalla loro unione sono nate le figlie e Persona_1 Per_2
La separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 28/2/2023. All'udienza cartolare del 10/12/2024 le parti depositavano le loro conclusioni congiunte, nei seguenti termini:
“pronunciare 1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.06.2006 tra la IG.ra Pt_1
C.F. nata ad [...] il [...] e residente in 11020 Saint
[...] CodiceFiscale_3
Christophe – AO, Località Meysattaz n. 90 e il IG. C.F. Controparte_1 C.F._4
nato ad [...] il [...] e residente in 11020 Saint Christophe AO, Località Maillod n.25
[...] presso la Chiesa di SAt'Orso– AO (cfr. doc. n.1) e annotato sui registri degli atti di matrimonio del comune di Aosta in data 26.06.2006 all'anno 2006 parte II Serie A n.19 (cfr. doc. n.) ordinando pagina 1 di 4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Aosta, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. 2) Affidare le figlie minori C.F. nata ad [...] il [...] Persona_1 CodiceFiscale_5
e C.F. nata ad [...] il [...] ai genitori con Persona_3 CodiceFiscale_6 collocazione abitativa presso la madre.
Il padre avrà comunque diritto di stare con le minori quando desidera e su accordo con le stesse figlie sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultime. Il padre avrà comunque diritto di stare con le minori:
- un fine settimana ogni due dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera ore 19.00
- metà del periodo delle vacanze natalizie previo accordo tra le parti e le minori
- in via alternativa ogni anno o il periodo delle vacanze invernali/carnevale oppure le vacanze Pasquali.
- 20 giorni nel periodo estivo (nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno) da concordarsi con la madre delle minori entro il 31 Maggio di ogni anno.
2- Porre a carico del IG. assegno di mantenimento per le figlie per la somma Controparte_1 totale di €. 500,00.= mensili da pagarsi alla SI.ra entro il 5 di ogni mese. Il contributo al Pt_1 mantenimento dei figli viene riconosciuto nella somma di €600,00 mensili a seguito del trasferimento dell'intera proprietà della casa coniugale alla SI.ra Somma soggetta a rivalutazione monetaria Pt_1 secondo gli indici ISTAT.
3 - Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per i figli così precisate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
pagina 2 di 4 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa.
4 - Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 50 % dai coniugi.
5 – La parti convengono il trasferimento della quota pari al 50% dal SI. alla SI.ra Per_1 Pt_1 della casa coniugale sita in Saint Christophe – AO, Località Meysattaz Foglio 37 Mapp. 424 sub. 16 e
244 sub. 12 ( e ogni altro mappale riguardante la casa coniugale ed eventuali terreni annessi) per l'importo di €. 50.000,00.= Il trasferimento di quanto sopra, è condizione essenziale del divorzio, e sarà perfezionato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente Sentenza a semplice richiesta della IG.ra . Parte_1
I costi annessi al trasferimento saranno a carico della IG.ra . Parte_1
La SI.ra si impegna a richiedere l'accollo dei mutui cointestati e accesi presso la Banca di Pt_1
DI Cooperativo ST (Mutuo n. 112402592) e TE SA AO (mutuo 08/73900145). La
SI.ra provvederà in ogni caso a tenere indenne il IG. per Parte_1 Controparte_1 qualsivoglia richiesta di denaro da parte degli Istituti Bancari di cui sopra.
Il IG. e la IG.ra si impegnano a pagare al 50% le rate dei mutui Controparte_1 Parte_1 sino all'effettivo trasferimento dell'immobile come sopra sovraesposto.
6 - Con compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia di divorzio, ritenendo congrui gli accordi raggiunti.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 16 gennaio 2025
pagina 3 di 4
Il Presidente rel./est. Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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