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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8797 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 23398/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 24618/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv A. Impagliazzo, Parte_1 presso il cui studio in Forio, alla via L. Impagliazzo, 35/1, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile di fatto e di diritto Per_1
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità ex lege 222/84, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. 24618/'23 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 1.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, con particolare riferimento al profilo relativo alla indicazione di “un termine finale alla condizione invalidante del ricorrente”.
Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Dall'esame della documentazione sanitaria esibita si evince che l'istante è affetto da cardiopatia classe III NYHA per sostituzione valvolare aortica e mitralica , esiti di lesioni alla spalla destra trattata chirurgicamente e sindrome delle apnee notturne di grado medio Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che il sig. allo stato di anni 61, è portatore delle seguenti infermità: Parte_1
Cardiopatia valvolare di classe III NYHA con sostituzione valvolare aortica e mitralica
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata chirurgicamente
Sindrome delle apnee notturne
Si rende necessario definire quali siano le occupazioni proprie di un giardiniere, così come il sig. riferisce di svolgere. A tal fine verrà considerata la Parte_1 classificazione ISFOL ISTAT, da cui si evince alla voce 6.4.1.3.1: “Le professioni comprese in questa unità producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate alle coltivazioni agricole;
curano l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini.”.
In definitiva è possibile affermare che sin dall'epoca della revisione del 14/04/2021, presentata ai fini del ripristino dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità ai sensi della Legge 222/84, il sig. abbia avuto Parte_1 la capacità lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Tale condizione clinica è migliorata a seguito dell'intervento di sostituzione mitralica nel febbraio 2024 , epoca in cui pertanto il sig non ha più la capacità Parte_1 lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Si ha pertanto materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
Il sig. allo stato di anni 61, è portatore delle seguenti infermità: Parte_1
Cardiopatia valvolare di classe III NYHA con sostituzione valvolare aortica e mitralica
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata chirurgicamente
Sindrome delle apnee notturne
Sulla base delle considerazioni espresse si ritiene che sin dalla revisione (aprile 2021) il sig. abbia avuto la capacità lavorativa permanentemente ridotta Parte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo. Sulla base del miglioramento della condizione clinica a seguito di intervento di sostituzione valvolare mitralica (febbraio 2024) tale beneficio viene sospeso. Pertanto a partire da febbraio 2024 il sig non ha più la capacità lavorativa Parte_1 permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che: “…la valutazione tecnica medico-legale espressa nel presente elaborato è fondata sulla documentazione sanitaria agli atti, sulla obiettività rilevata in corso di visita e sui criteri normativi previsti dalla legge 222/1984 e dalle tabelle di cui al DM 05/02/1992.
La definizione del termine valutativo (febbraio 2024)… rappresenta un necessario riferimento temporale al momento del miglioramento clinico documentato in atti e confermato dall'esame obiettivo (assenza di segni di scompenso, saturazione 97%, deambulazione autonoma, tolleranza allo sforzo conservata.)
…
La classe funzionale NYHA, seconda- terza, attribuita al signor è stata definita Pt_1 sulla base dei reperti clinici attuali più favorevoli rispetto al periodo antecedente l'intervento sostitutivo valvolare- Gli esiti di lesione alla spalla e la sindrome delle apnee notturne sono stati considerati nel giudizio complessivo senza tuttavia determinare allo stato una compromissione globale tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo dopo la data sopra indicata.
…
Per quanto sopra esposto si confermano integralmente le valutazioni medico legali e le conclusioni già espresse nel corpo della presente consulenza tecnica di ufficio”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Oggetto di contestazione da parte del resistente è il dato formale della mancanza di documentazione medica attestate il ritenuto miglioramento (cfr pag 4 del ricorso: “la conclusione del ctu, nella parte in cui appone un termine finale, non è suffragata da alcuna documentazione”) e la inammissibilità dell'apposizione di un “termine finale” alla condizione di invalidità. Le doglianze sono prive di rilievo. Va osservato che pacifico tra le parti è il fatto storico della sottoposizione del ricorrente ad intervento di sostituzione valvolare mitralica (limitandosi le contestazioni di parte istante al solo profilo dell'esistenza in atti della relativa certificazione) né risultano doglianze riconoscibili e apprezzabili in termini di violazioni di nozioni di scienza medica, rilevanti sotto il profilo dell'iter motivazionale. Quanto alla lamentata indicazione di
“termine finale”, va osservato che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario per il periodo in cui lo stesso deve ritenersi sussistente.
Le conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise
Deve pertanto dichiararsi che ha avuto la capacità lavorativa Parte_1 permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo per il periodo dal 14.4.2021 al febbraio 2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato ad [...], il [...], ha avuto la Parte_1 capacità lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo per il periodo dal 14.4.2021 al febbraio 2024;
b) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi euro € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. A. Impagliazzo, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 23398/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 24618/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv A. Impagliazzo, Parte_1 presso il cui studio in Forio, alla via L. Impagliazzo, 35/1, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile di fatto e di diritto Per_1
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità ex lege 222/84, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per TP (proc. 24618/'23 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.9.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 1.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.10.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, con particolare riferimento al profilo relativo alla indicazione di “un termine finale alla condizione invalidante del ricorrente”.
Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Dall'esame della documentazione sanitaria esibita si evince che l'istante è affetto da cardiopatia classe III NYHA per sostituzione valvolare aortica e mitralica , esiti di lesioni alla spalla destra trattata chirurgicamente e sindrome delle apnee notturne di grado medio Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che il sig. allo stato di anni 61, è portatore delle seguenti infermità: Parte_1
Cardiopatia valvolare di classe III NYHA con sostituzione valvolare aortica e mitralica
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata chirurgicamente
Sindrome delle apnee notturne
Si rende necessario definire quali siano le occupazioni proprie di un giardiniere, così come il sig. riferisce di svolgere. A tal fine verrà considerata la Parte_1 classificazione ISFOL ISTAT, da cui si evince alla voce 6.4.1.3.1: “Le professioni comprese in questa unità producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate alle coltivazioni agricole;
curano l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini.”.
In definitiva è possibile affermare che sin dall'epoca della revisione del 14/04/2021, presentata ai fini del ripristino dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità ai sensi della Legge 222/84, il sig. abbia avuto Parte_1 la capacità lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Tale condizione clinica è migliorata a seguito dell'intervento di sostituzione mitralica nel febbraio 2024 , epoca in cui pertanto il sig non ha più la capacità Parte_1 lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Si ha pertanto materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
Il sig. allo stato di anni 61, è portatore delle seguenti infermità: Parte_1
Cardiopatia valvolare di classe III NYHA con sostituzione valvolare aortica e mitralica
Esiti di lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra trattata chirurgicamente
Sindrome delle apnee notturne
Sulla base delle considerazioni espresse si ritiene che sin dalla revisione (aprile 2021) il sig. abbia avuto la capacità lavorativa permanentemente ridotta Parte_1 in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo. Sulla base del miglioramento della condizione clinica a seguito di intervento di sostituzione valvolare mitralica (febbraio 2024) tale beneficio viene sospeso. Pertanto a partire da febbraio 2024 il sig non ha più la capacità lavorativa Parte_1 permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che: “…la valutazione tecnica medico-legale espressa nel presente elaborato è fondata sulla documentazione sanitaria agli atti, sulla obiettività rilevata in corso di visita e sui criteri normativi previsti dalla legge 222/1984 e dalle tabelle di cui al DM 05/02/1992.
La definizione del termine valutativo (febbraio 2024)… rappresenta un necessario riferimento temporale al momento del miglioramento clinico documentato in atti e confermato dall'esame obiettivo (assenza di segni di scompenso, saturazione 97%, deambulazione autonoma, tolleranza allo sforzo conservata.)
…
La classe funzionale NYHA, seconda- terza, attribuita al signor è stata definita Pt_1 sulla base dei reperti clinici attuali più favorevoli rispetto al periodo antecedente l'intervento sostitutivo valvolare- Gli esiti di lesione alla spalla e la sindrome delle apnee notturne sono stati considerati nel giudizio complessivo senza tuttavia determinare allo stato una compromissione globale tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo dopo la data sopra indicata.
…
Per quanto sopra esposto si confermano integralmente le valutazioni medico legali e le conclusioni già espresse nel corpo della presente consulenza tecnica di ufficio”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Oggetto di contestazione da parte del resistente è il dato formale della mancanza di documentazione medica attestate il ritenuto miglioramento (cfr pag 4 del ricorso: “la conclusione del ctu, nella parte in cui appone un termine finale, non è suffragata da alcuna documentazione”) e la inammissibilità dell'apposizione di un “termine finale” alla condizione di invalidità. Le doglianze sono prive di rilievo. Va osservato che pacifico tra le parti è il fatto storico della sottoposizione del ricorrente ad intervento di sostituzione valvolare mitralica (limitandosi le contestazioni di parte istante al solo profilo dell'esistenza in atti della relativa certificazione) né risultano doglianze riconoscibili e apprezzabili in termini di violazioni di nozioni di scienza medica, rilevanti sotto il profilo dell'iter motivazionale. Quanto alla lamentata indicazione di
“termine finale”, va osservato che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario per il periodo in cui lo stesso deve ritenersi sussistente.
Le conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise
Deve pertanto dichiararsi che ha avuto la capacità lavorativa Parte_1 permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo per il periodo dal 14.4.2021 al febbraio 2024.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato ad [...], il [...], ha avuto la Parte_1 capacità lavorativa permanentemente ridotta in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo per il periodo dal 14.4.2021 al febbraio 2024;
b) condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi euro € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. A. Impagliazzo, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)