Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2025, proposto da
RO AV AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatrice Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
dell’ordinanza n. 3533/2022 del 27.05.2022 resa dal Tribunale civile di Catania nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702- bis c.p.c., iscritto al n. 8842/2022 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. FR HE e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 3533/2022 del 27.05.2022 resa nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702- bis c.p.c., iscritto al n. 8842/2022 R.G., il Tribunale civile di Catania, accogliendo la relativa domanda proposta dal sig. RO AV AR, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, “... della complessiva somma di € 38.960,00, in valori monetari attuali, oltre gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo ”, nonché “... alla refusione, in favore di RO AV AR, e, per esso, parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, in favore dell’erario, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.768,00, oltre iva, cpa e spese generali .”
L’ordinanza, munita di formula esecutiva in data 9.02.2023, è stata notificata via pec al Ministero della Salute in data 31.03.2023 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione rilasciata dal Tribunale di Catania in data 17.10.2025.
2. Lamentando la mancata esecuzione della predetta pronuncia, con ricorso notificato in data 27.12.2025 e depositato in pari data il sig. AR ha chiesto al Tribunale di:
- ordinare al Ministero della Salute di dare piena ottemperanza al giudicato scaturente dal titolo giudiziale per cui è causa, assegnando un termine non maggiore di trenta giorni per la sua esecuzione e prescrivendone le relative modalità;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
3. In data 9.03.2026 il ricorrente ha versato in atti copia del versamento di € 43.030,54 eseguito in proprio favore dal Ministero della Salute in data 5.03.2026 in esecuzione del titolo ottemperando.
4. Il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio dell’11.03.2026, presente il difensore della parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come da verbale, l’irritualità della notificazione del ricorso, la quale è stata effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione intimata e non, invece, presso l’ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente.
La parte ricorrente, rilevando, sul punto, che la predetta notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo – atteso che l’Amministrazione intimata vi ha dato seguito eseguendo il titolo ottemperando per cui è causa – ha chiesto la cessazione della materia del contendere insistendo per il pagamento delle spese processuali in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
La causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene, prioritariamente, che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente in data 9.03.2026, nonché tenuto conto di quanto osservato dalla stessa parte in occasione della camera di consiglio, il titolo ottemperando per cui è causa sia stato eseguito, con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio osserva quanto segue.
7.1. Anche nell'ipotesi del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 114, comma 1, c.p.a. opera la regola generale secondo la quale l'atto introduttivo deve essere notificato – alla stregua di tutti gli atti introduttivi di giudizi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità intimata, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958 n. 260.
Il vizio della notificazione del presente ricorso, per vero, sarebbe suscettibile di essere sanato disponendosi la sua rinnovazione in ossequio alla disposizione di cui all’art. 44, co. 4, c.p.a., così come modificata a seguito dalla sentenza 26 maggio-9 luglio 2021, n. 148 della Corte Costituzionale, la quale ha previsto in via generale, e prescindendosi dal fatto che l'esito negativo della notificazione sia dipesa da causa non imputabile al notificante, l’obbligo per il giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza delle medesime.
La rinnovazione della suddetta notificazione, tuttavia, risulta ultronea oltreché disfunzionale per ragioni di economia processuale, tenuto conto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere e della concreta inutilità, per l’Ente intimato, di comparire nel presente giudizio al fine di contraddire in ordine al merito del ricorso.
Il vizio della notificazione rilevato dal Collegio refluisce, ciò nonostante, sulla presente pronuncia sulle spese, le quali, conseguentemente, possono essere compensate in considerazione della mancata evocazione in giudizio della stessa Amministrazione e della sua mancata comparizione innanzi a questo Tribunale.
8. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 16 del 21.01.2026 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
Con separato decreto, all’esito di apposita udienza fissata in camera di consiglio, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- accoglie l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR HE | AU TO |
IL SEGRETARIO