Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2025, proposto da
IZ TO e SI TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Cipolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine alle istanze di convocazione dei Ricorrenti al fine del rilascio di autorizzazione al soggiorno;
per la condanna
della stessa a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 06 gennaio 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Ferrara ha rilasciato in favore degli odierni ricorrenti, i fratelli TO AZ e TO SI, nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato di cui, rispettivamente, a prot. n. P – FE/L/Q/2023/103538 e n. P-FE/L/Q/2023/103541.
Le autorizzazioni sono state richieste da AT ID, titolare di azienda associata a Confagricoltura Ferrara.
Per l’effetto, i ricorrenti hanno ottenuto dall’Ambasciata italiana in Marocco i visti di ingresso n. 044621014 e n. 044621371, validi dal 15 dicembre 2024 al 28 maggio 2025.
In data 16 dicembre 2024, pertanto, i ricorrenti hanno fatto ingresso in Italia (cfr. timbri sul visto). Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2025 i ricorrenti lamentano che il datore di lavoro si è reso irreperibile impedendo il completamento dell’iter previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno in favore degli interessati.
I ricorrenti hanno dato atto di essersi, intanto, spostati a Potenza, al fine di reperire una provvisoria occupazione.
Viene precisato che, in data 05 maggio 2025, il difensore dei ricorrenti, a seguito di un precedente sollecito da parte di questi ultimi, ha ulteriormente invitato il datore di lavoro, per il tramite della Confagricoltura, a “prendere immediato contatto con la Prefettura di Ferrara al fine di portare in esito la procedura relativa al rilascio del titolo di soggiorno”.
In data 23 maggio 2025, d’altronde, da parte di Confagricoltura è stato comunicato che “l’azienda agricola ER DA non è più associata alla suddetta CONFAGRICOLTURA a decorrere dal 01.01.2024”.
Il difensore dei ricorrenti, quindi, con istanza datata 21 luglio 2025 ha richiesto al SUI di Ferrara, di convocare i ricorrenti e regolarizzare la relativa posizione: ha fatto seguito, in data 01 agosto 2025, diffida ad adempiere nei confronti del SUI.
Lamentando l’illegittimità del silenzio da parte dell’Amministrazione sull’istanza che precede, con il ricorso introduttivo, quindi, ai sensi dell’art. 117 c.p.a. i ricorrenti hanno chiesto all’intestato Tar di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e, conseguentemente, ordinare alla Prefettura di Ferrara di convocare i ricorrenti RO AZ e SI per il rilascio della dichiarazione, a firma del responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione, dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione, necessaria per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso e insistendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato.
All’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 22 del d. lgs. n. 286/1998 detta la disciplina per l'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato, individuando nello sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di ogni provincia, il responsabile dell'intero procedimento.
Nella specie il ricorrente si trova in Italia a seguito di rilascio del nulla osta e pertanto, avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dalla data di ingresso ma lamenta di non essere stato convocato a tali fini, ancorché abbia presentato espressa domanda a tal fine.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che ad una richiesta specifica e circostanziata, quale quella di cui si tratta, l'Amministrazione sia tenuta a dare una risposta, sia essa positiva ( se sussistono i requisiti) o negativa (se questi non sussistono o sono medio tempore venuti meno), nel rispetto del principio del clare loqui che deve caratterizzare il rapporto tra l'Amministrazione e i cittadini, tanto più se stranieri e in situazione di difficoltà (se non in possesso di regolare titolo di soggiorno è prevista l'espulsione dal territorio).
Come noto, a termini dell'attuale formulazione dell'art. 2 della legge 241/1990 (« Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ») neppure la presentazione di una istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l'Amministrazione dall'obbligo di porgere alla stessa riscontro tramite una comunicazione espressa, essendo in tali ipotesi limite semplicemente attenuato l'onere motivazionale del riscontro stesso.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ha osservato che il silenzio inadempimento è ravvisabile non solo quando l'obbligo sia espressamente contemplato da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando lo stesso sia desumibile dai principi informatori dell'azione amministrativa ovvero quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (da ultimo, in termini, si veda TAR Puglia, Lecce, 14 ottobre 2025 n. 1377 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in presenza di un'istanza quale quella in discorso, con cui il ricorrente ha formulato una puntuale richiesta, l'Amministrazione, alla luce dei principi sopra richiamati, ha l'obbligo di riscontrarla in modo espresso.
Ne consegue, quindi, l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’Amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso ex art. 117 c.p.a. presentato dal ricorrente.
In ragione delle superiori considerazioni, che evidenziano la fondatezza dei motivi di censura veicolati da parte ricorrente avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Ferrara - Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l'immigrazione - sulla richiesta presentata in data 21 luglio 2025, il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra esposti, e fatta salva ogni determinazione nel merito da parte dell’Amministrazione, la quale, d’altronde, ha l'obbligo di concludere il procedimento conseguente all'istanza del ricorrente con un provvedimento motivato espresso, sia esso di segno positivo ovvero negativo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza se anteriore.
Confidando nella spontanea esecuzione da parte dell'Amministrazione nei termini sopra indicati, allo stato non è necessario procedere fin d'ora anche alla nomina del commissario ad acta alla quale non di meno si addiverrà, su istanza di parte ricorrente, qualora nel termine assegnato l'amministrazione non abbia adempiuto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, ordina alla Prefettura di Ferrara - Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l'immigrazione, di concludere il procedimento conseguente all'istanza presentata dal ricorrente in data 21 luglio 2025 tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO IE |
IL SEGRETARIO