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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 503 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 503 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 08/01/2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Adriano Giorgini in sostituzione degli Avv.ti Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare fino al deposito della sentenza.
Il difensore discute riportandosi al contenuto degli atti difensivi.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19.46
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata l'8 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 503 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Calvani e dell'Avv. Andrea Parte_1
Stramaccia;
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: invalidità del contratto a tempo determinato – pagamento saldo busta paga.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: dichiari la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto stipulato tra Pt_1 [...]
e per i motivi di cui in narrativa, dalla data della stipulazione ovvero dalla Parte_1 Controparte_1 successiva che risulterà di giustizia. Condanni, conseguentemente, la società convenuta alla ricostituzione del rapporto e alla riammissione del ricorrente in servizio. Condanni altresì la società convenuta al risarcimento del danno a favore del lavoratore con la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (base Euro 1.597,70), o la diversa che risulterà di giustizia.
Condanni in ogni caso la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di Euro 3.347,68, o la diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. espone di essere stato assunto dalla società convenuta il 28.9.2022 con mansioni di Pt_1 addetto al magazzino e collocato al 5° livello CCNL trasporto merci e logistica presso il magazzino sito in Calenzano, via Baldanzese n. 170. Nega qualsivoglia sottoscrizione di contratti di lavoro al momento dell'assunzione, allegando di aver ricevuto solo nel successivo gennaio un modello Unilav da cui deduce di aver appreso la sussistenza del contratto a tempo determinato con conseguente proroga fino al successivo settembre 2023.
Espone infine che il rapporto risulta proseguito fin dopo la proroga indicata nel modello Unilav, allegando al riguardo busta paga dell'ottobre 2023, e precisamente fino al 31 ottobre quando, con comunicazione mediante Whatsapp, veniva avvertito della scadenza del contratto e del fatto che non avrebbe dovuto presentarsi a lavoro il giorno seguente.
Stante il silenzio serbato dalla società nonostante la diffida del 29.1.2024, con cui il ricorrente ha contestato la validità del contratto di lavoro ed il relativo recesso, mettendosi a disposizione dell'impresa, deduce nella presente sede l'illegittimità del contratto di lavoro a termine stante l'assenza di sottoscrizione, nonché l'illegittimità della proroga attesa la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il dodicesimo mese senza alcuna indicazione della causale giustificante la proroga della prestazione lavorativa.
Evoca, quindi, la tutela prevista dall'art. 28 d.lgs. 81/2015, indicando, quale ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità relativa, l'importo di €. 1.597,70.
Avanza, altresì, richiesta di condanna al pagamento del saldo della busta paga del mese di ottobre per euro 3.347,68.
3 La società, pur ritualmente notificata (cfr. notifica del 3.7.2024 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo PEC all'impresa), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento.
Deve richiamarsi, in continuità, il consolidato pensiero giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam ed insuscettibile di essere provata per testi, presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto ad opera del lavoratore in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto (Cass n 4418 del 2016; Cass., n. 18478 del 2022; Cass., n. 2774 del 2018 allegata dalla ricorrente).
Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto.
Conseguentemente, non è sufficiente neppure la consegna al prestatore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, in quanto “la consegna in questione - benché' seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro” (Cassazione,
n. 2774 del 2018).
Nel caso di specie, nella documentazione versata in atti non vi è traccia della stipula di alcun contratto, e men che meno, di un contratto di proroga, dal momento che gli unici documenti a disposizione del Tribunale consistono tutti in atti unilateralmente adottati dalla datrice di lavoro che non recano alcuna firma per accettazione da parte del lavoratore e che nulla prevedono in punto di collocazione temporale della prestazione.
La proroga documentata nel modello Unilav, non sottoscritta dal lavoratore, rappresenta un atto ben diverso dal contratto di lavoro, del tutto autonomo e indipendente, con la conseguenza che anche l'eventuale sottoscrizione della stessa giammai potrebbe essere sufficiente per colmare la mancanza della forma scritta di un precedente contratto di lavoro.
Conseguentemente, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4 Tale motivo di nullità del contratto rende superflua l'analisi dell'ulteriore motivo addotto dal lavoratore.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In assenza di un'allegazione in termini di maggior danno, occorre tener conto dell'anzianità del lavoratore, di poco superiore ad un anno, e del comportamento dell'impresa, del tutto reticente. Tale elemento rende equa la liquidazione dell'indennità nella misura di sei mensilità. Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR indicata dal ricorrente, in attesa di una contestazione in tal senso e dell'indicazione della somma di €.
1.597,70 quale “paga base” (oltre che alla voce “retr. di fatto”) all'interno della busta paga – di origine datoriale – di ottobre 2023.
Parimenti suscettibile di accoglimento la domanda di condanna della datrice al pagamento del saldo della busta paga rispetto all'importo corrisposto. Trattandosi di responsabilità contrattuale, è difatti notorio che il riparto dell'onere probatorio prevede, in capo al prestatore che agisca in giudizio per conseguire il compenso allo stesso spettante, l'onere di provare unicamente l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, limitandosi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto. A fronte della busta paga prodotta, di provenienza datoriale, e dell'inesistenza di elementi che consentano di presupporre l'avvenuto pagamento dei contributi (motivo per cui deve l'importo viene rivendicato, a ragione, al lordo), sussistono tutti i presupposti per la condanna della datrice alla corresponsione del dovuto nella quantificazione indicata dal lavoratore.
Alle somme liquidate in virtù della presente pronuncia consegue il pagamento, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., anche degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione dell'estrema linearità della causa, della natura indeterminata della stessa, della contumacia della convenuta e dell'avvenuta decisione della causa senza ulteriori approfondimenti istruttori.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta la trasformazione del rapporto di lavoro intercorrente tra e Parte_1 in contratto a tempo indeterminato a partire dal 28.9.2022; Controparte_1
2) per l'effetto, ordina alla società resistente la ricostituzione del rapporto di lavoro e condanna la stessa al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
3) condanna altresì a corrispondere il saldo della busta paga relativa al Controparte_1 mese di ottobre 2023, quantificata in €. 3.347,68, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.689,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, l'8 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 503 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 08/01/2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Adriano Giorgini in sostituzione degli Avv.ti Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare fino al deposito della sentenza.
Il difensore discute riportandosi al contenuto degli atti difensivi.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19.46
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata l'8 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 503 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Calvani e dell'Avv. Andrea Parte_1
Stramaccia;
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: invalidità del contratto a tempo determinato – pagamento saldo busta paga.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: dichiari la trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto stipulato tra Pt_1 [...]
e per i motivi di cui in narrativa, dalla data della stipulazione ovvero dalla Parte_1 Controparte_1 successiva che risulterà di giustizia. Condanni, conseguentemente, la società convenuta alla ricostituzione del rapporto e alla riammissione del ricorrente in servizio. Condanni altresì la società convenuta al risarcimento del danno a favore del lavoratore con la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (base Euro 1.597,70), o la diversa che risulterà di giustizia.
Condanni in ogni caso la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di Euro 3.347,68, o la diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. espone di essere stato assunto dalla società convenuta il 28.9.2022 con mansioni di Pt_1 addetto al magazzino e collocato al 5° livello CCNL trasporto merci e logistica presso il magazzino sito in Calenzano, via Baldanzese n. 170. Nega qualsivoglia sottoscrizione di contratti di lavoro al momento dell'assunzione, allegando di aver ricevuto solo nel successivo gennaio un modello Unilav da cui deduce di aver appreso la sussistenza del contratto a tempo determinato con conseguente proroga fino al successivo settembre 2023.
Espone infine che il rapporto risulta proseguito fin dopo la proroga indicata nel modello Unilav, allegando al riguardo busta paga dell'ottobre 2023, e precisamente fino al 31 ottobre quando, con comunicazione mediante Whatsapp, veniva avvertito della scadenza del contratto e del fatto che non avrebbe dovuto presentarsi a lavoro il giorno seguente.
Stante il silenzio serbato dalla società nonostante la diffida del 29.1.2024, con cui il ricorrente ha contestato la validità del contratto di lavoro ed il relativo recesso, mettendosi a disposizione dell'impresa, deduce nella presente sede l'illegittimità del contratto di lavoro a termine stante l'assenza di sottoscrizione, nonché l'illegittimità della proroga attesa la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il dodicesimo mese senza alcuna indicazione della causale giustificante la proroga della prestazione lavorativa.
Evoca, quindi, la tutela prevista dall'art. 28 d.lgs. 81/2015, indicando, quale ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità relativa, l'importo di €. 1.597,70.
Avanza, altresì, richiesta di condanna al pagamento del saldo della busta paga del mese di ottobre per euro 3.347,68.
3 La società, pur ritualmente notificata (cfr. notifica del 3.7.2024 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo PEC all'impresa), non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento.
Deve richiamarsi, in continuità, il consolidato pensiero giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta, prevista ad substantiam ed insuscettibile di essere provata per testi, presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto ad opera del lavoratore in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto (Cass n 4418 del 2016; Cass., n. 18478 del 2022; Cass., n. 2774 del 2018 allegata dalla ricorrente).
Questo significa, pertanto, che la clausola appositiva del termine presuppone la sottoscrizione del contratto stesso da parte del prestatore, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, senza che ciò possa essere provato con mezzi diversi dall'esibizione del documento scritto.
Conseguentemente, non è sufficiente neppure la consegna al prestatore del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro, in quanto “la consegna in questione - benché' seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro” (Cassazione,
n. 2774 del 2018).
Nel caso di specie, nella documentazione versata in atti non vi è traccia della stipula di alcun contratto, e men che meno, di un contratto di proroga, dal momento che gli unici documenti a disposizione del Tribunale consistono tutti in atti unilateralmente adottati dalla datrice di lavoro che non recano alcuna firma per accettazione da parte del lavoratore e che nulla prevedono in punto di collocazione temporale della prestazione.
La proroga documentata nel modello Unilav, non sottoscritta dal lavoratore, rappresenta un atto ben diverso dal contratto di lavoro, del tutto autonomo e indipendente, con la conseguenza che anche l'eventuale sottoscrizione della stessa giammai potrebbe essere sufficiente per colmare la mancanza della forma scritta di un precedente contratto di lavoro.
Conseguentemente, la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte del lavoratore prima o contestualmente all'inizio del rapporto, non comportando alcuna accettazione della durata limitata del rapporto, determina la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4 Tale motivo di nullità del contratto rende superflua l'analisi dell'ulteriore motivo addotto dal lavoratore.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In assenza di un'allegazione in termini di maggior danno, occorre tener conto dell'anzianità del lavoratore, di poco superiore ad un anno, e del comportamento dell'impresa, del tutto reticente. Tale elemento rende equa la liquidazione dell'indennità nella misura di sei mensilità. Non vi sono motivi per discostarsi dalla quantificazione dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR indicata dal ricorrente, in attesa di una contestazione in tal senso e dell'indicazione della somma di €.
1.597,70 quale “paga base” (oltre che alla voce “retr. di fatto”) all'interno della busta paga – di origine datoriale – di ottobre 2023.
Parimenti suscettibile di accoglimento la domanda di condanna della datrice al pagamento del saldo della busta paga rispetto all'importo corrisposto. Trattandosi di responsabilità contrattuale, è difatti notorio che il riparto dell'onere probatorio prevede, in capo al prestatore che agisca in giudizio per conseguire il compenso allo stesso spettante, l'onere di provare unicamente l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, limitandosi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore l'onere di fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto. A fronte della busta paga prodotta, di provenienza datoriale, e dell'inesistenza di elementi che consentano di presupporre l'avvenuto pagamento dei contributi (motivo per cui deve l'importo viene rivendicato, a ragione, al lordo), sussistono tutti i presupposti per la condanna della datrice alla corresponsione del dovuto nella quantificazione indicata dal lavoratore.
Alle somme liquidate in virtù della presente pronuncia consegue il pagamento, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., anche degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione dell'estrema linearità della causa, della natura indeterminata della stessa, della contumacia della convenuta e dell'avvenuta decisione della causa senza ulteriori approfondimenti istruttori.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta la trasformazione del rapporto di lavoro intercorrente tra e Parte_1 in contratto a tempo indeterminato a partire dal 28.9.2022; Controparte_1
2) per l'effetto, ordina alla società resistente la ricostituzione del rapporto di lavoro e condanna la stessa al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità omnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
3) condanna altresì a corrispondere il saldo della busta paga relativa al Controparte_1 mese di ottobre 2023, quantificata in €. 3.347,68, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
4) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 3.689,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, l'8 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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