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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4084/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. CONTI CIPRIANI ANTONELLA (PEC: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO nonché contro
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 702/2024 del 25.03.2024 nell'ambito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 4021/2023 promosso dalla Sig.ra ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di fiscale n. 45606, notificata in data Pt_2 Parte 31.08.2023 avente ad oggetto la riscossione coattiva di sanzioni amministrative contenute in del C.d.s..
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
La Sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2024 ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Giudice Adito affinché Voglia, con Suo provvedimento respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, rigettare in toto l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese nella misura del 15% C.A. e successive spese occorrende per entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 1 di 3 Rilevato che: non è contestato che l'ingiunzione fiscale n. 45606 notificata in data 31.8.2023 ha ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada oggetto di verbali notificati in data 16.05.2016, 20.05.2016, 7.08.2016, 27.02.2017 e 13.11.2017.
ritenuto che:
l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento avvenuti in data 27.02.2017 e 13.11.2017) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione (31.8.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, per il verbale notificato in data 27.2.2017 non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 23.8.2018 (27.2.2017 + 542 gg) mentre per il verbale notificato in data 13.11.2017) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 9.5.2019 (13.11.2017 + 542 gg)
pagina 2 di 3 Quanto agli altri VAV il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, tenuto conto del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ovvero 26.3.2021 e 2.6.2021 tenuto conto della data di notifica dei relativi verbali (16.05.2016, 20.05.2016 e 7.08.2016.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 5.200,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023.
Condanna altresì la Sig.ra a rimborsare a ciascuna parte del giudizio di primo Controparte_1 grado le spese di lite, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali e a rimborsare all'appellante le spese di lite del grado di appello che si Parte_1 liquidano in d euro € 1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ex art 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4084/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. CONTI CIPRIANI ANTONELLA (PEC: Controparte_1
) Email_2 CONVENUTO nonché contro
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 702/2024 del 25.03.2024 nell'ambito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 4021/2023 promosso dalla Sig.ra ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di fiscale n. 45606, notificata in data Pt_2 Parte 31.08.2023 avente ad oggetto la riscossione coattiva di sanzioni amministrative contenute in del C.d.s..
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
La Sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2024 ha chiesto CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “All'Ill.mo Giudice Adito affinché Voglia, con Suo provvedimento respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, rigettare in toto l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese nella misura del 15% C.A. e successive spese occorrende per entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 1 di 3 Rilevato che: non è contestato che l'ingiunzione fiscale n. 45606 notificata in data 31.8.2023 ha ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada oggetto di verbali notificati in data 16.05.2016, 20.05.2016, 7.08.2016, 27.02.2017 e 13.11.2017.
ritenuto che:
l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_3 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento avvenuti in data 27.02.2017 e 13.11.2017) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione (31.8.2023) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, per il verbale notificato in data 27.2.2017 non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 23.8.2018 (27.2.2017 + 542 gg) mentre per il verbale notificato in data 13.11.2017) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 9.5.2019 (13.11.2017 + 542 gg)
pagina 2 di 3 Quanto agli altri VAV il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, tenuto conto del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale ovvero 26.3.2021 e 2.6.2021 tenuto conto della data di notifica dei relativi verbali (16.05.2016, 20.05.2016 e 7.08.2016.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 5.200,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 17468 45057/6265 notificata in data 4.9.2023.
Condanna altresì la Sig.ra a rimborsare a ciascuna parte del giudizio di primo Controparte_1 grado le spese di lite, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali e a rimborsare all'appellante le spese di lite del grado di appello che si Parte_1 liquidano in d euro € 1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello
Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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