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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9031 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24773 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ), rappresentata e Parte 1
difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Ilaria Tuorto, con studio in Napoli alla via
Toledo n. 205, ove elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2
) elett.te Controparte 1
dom.to in Ischia alla via Fasolara n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosalba Alassini che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
chiedeva l'affido super esclusivo Con ricorso depositato in data 21.11.2024 Parte 1 della minore, stante il disinteresse paterno e la sua assenza totale, modificare in aumento l'assegno di mantenimento per la minore posto che ella non vedeva né sentiva il padre che non partecipava a nessuna spesa extra (libri, sport, spese mediche, etc.), condannare il resistente al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 15.03.2008 e che da tale unione era nata la figlia, Per_1, il 16.08.2008, studentessa;
che le parti in data 19.9.2013 sottoscrivevano separazione consensuale mentre con sentenza del 31.01.2019 n.
1197/2019, il Tribunale di Napoli pronunciava lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affido condiviso della minore nonché Euro 900,00, all'attualità € 1.048,10, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava che il resistente fosse assente nella vita della figlia che non vedeva né sentiva dal 31 maggio 2024 allorquando le aveva inviato un messaggio di cortesia cui poi non era seguito alcunchè se non una videochiamata il 28 di luglio e poi nulla più; che il resistente era solito frequentare, con la seconda moglie e la figlia avuta dalla stessa, la gelateria che si trovava sotto casa della ricorrente e più volte la figlia Per_1 lo aveva incontrato o lo aveva visto dal balcone ma egli si era sempre voltato altrove;
che la minore era stata in cura dalla psicologa;
che diversi erano stati gli episodi a riprova dell'assoluto disinteresse paterno che si concretizzava addirittura nel vedere la figlia per strada, anche con gli amici, e non salutarla. Scotto di Controparte_1 si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo altresì che la ricorrente da qualche anno aveva iniziato a frapporre ostacoli alla sua frequentazione con la figlia. Aggiungeva di aver sempre versato l'assegno a suo carico e concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentite le parti e disposto l'ascolto di Per 1, nonostante le molteplici sollecitazioni per una definizione concordata, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa era riservata al collegio per la decisione previo parere del PM. Con la prima domanda formulata in ricorso la ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo della minore stante il disinteresse paterno e la sua assenza totale dalla vita della figlia, in udienza nel formulare le conclusioni la difesa della ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della minore riportandosi in ogni caso alle conclusioni di cui al ricorso.
L'esame della domanda richiede un'attenta disamina del quadro normativo anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare come condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte: “L'art. 337 quater c.c. segue alla solenne affermazione del diritto alla bigenitorialità del minore contenuta nell'art. 337 ter c.c. che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente.
Nell'art. 337 ter c.c., al terzo comma, si definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la decisione può essere disgiunta.
La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore.
10.2 L'ipotesi derogatoria dell'affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c.. L'affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. E', pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell'affido esclusivo, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori.
Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori.
10.3 Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse. 10.4 L'affido esclusivo, secondo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
. 10.5 C'è da ritenere, di conseguenza, che nell'ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.
11. Ove si confronti il parametro della contrarietà all'interesse del minore posto a base della determinazione giudiziale dell'affido esclusivo con i criteri legislativi relativi alle decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale si può rilevare che ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell'abuso dei poteri che pure ne compongono il contenuto. Per i provvedimenti conformativi/limitativi, l'art. 333 c.c. richiede un comportamento "comunque pregiudizievole" al figlio.
• 12. Il confronto tra i due sistemi di norme, art. 337 ter e quater c.c., versus art. 330 e 333
c.c. fa emergere che nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale viene dato rilievo preminente alle condotte soggettive incidenti sul pregiudizio per il minore. Nell'art. 330 c.c. sono descritte le violazioni direttamente incidenti sulla titolarità della responsabilità genitoriale;
nell'art. 333 c.c. il pregiudizio è ancorato espressamente alla condotta disfunzionale di uno od entrambi i genitori.
• Nell'affido esclusivo, la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore.
13. Nell'affido super esclusivo manca un chiaro ancoraggio normativo da cui trarre il quid pluris che, da un lato, ne precisi il contenuto limitativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e dall'altro individui il carattere oggettivo, soggettivo o misto della contrarietà all'interesse del minore. In altre parole, non è desumibile dal parametro normativo né l'entità della limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale né quali siano le differenze tra la contrarietà all'interesse del minore che dà luogo all'affidamento esclusivo e quella che determina l'affido super esclusivo e se in questa ultima abbia maggiore spazio il profilo della condotta dei genitori. Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo strumento normativo dell'affido esclusivo che conserva al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione telematica) e atteggiamento del minore.
• 13.1 Ove la richiesta limitativa od ablativa della responsabilità genitoriale provenga da una parte, fermo il potere dovere officioso del giudice di disporla con accertamento probatorio non limitato alle allegazioni e prove già acquisite, essa deve essere fortemente circostanziata e fondata su fatti rigorosamente allegati, specie ove si spinga a voler escludere il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse. Deve escludersi che possa fondarsi, specie nella modalità più incisivamente lesiva della bigenitorialità, propria dell'affidamento super esclusivo, sul rifiuto, non indagato, o peggio ascrivibile al ruolo materno, del minore ad incontrare il genitore non affidatario. In altre parole, l'accertamento da svolgersi deve essere rivolto alla valutazione puntuale dell'assolvimento degli oneri allegativi e probatori in capo alla parte che lo richiede, non potendosi fondare su valutazioni sostanzialmente fondate su ragioni di opportunità”. (Cass. N.
24876/2025).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve innanzitutto evidenziarsi che la richiesta di affido super esclusivo della minore Per 1, nata il [...], formulata in ricorso non appare supportata da specifiche allegazioni sulla cui base procedere ad un obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse della minore, fondandosi la domanda sostanzialmente esclusivamente su una scarsa continuità nei rapporti padre-figlia e su una ridotta partecipazione da parte del padre alla vita della figlia.
Premesso che relativamente alle questioni di carattere economico va osservato che con riguardo al mantenimento ordinario allo stato non si lamentano più inadempimenti, ma solo ritardati pagamenti di qualche giorno (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, nonché copie delle ricevute dei bonifici allegate alla comparsa di costituzione del resistente), mentre con riguardo alle spese straordinarie l'inadempimento dedotto in ricorso è generico, va evidenziato che relativamente ai rapporti tra il resistente, che svolge il lavoro di marittimo e per alcuni mesi all'anno è imbarcato, e la figlia, di ormai diciassette anni, le deduzioni contenute in ricorso, relative alla mancanza di telefonate in occasione delle festività, incontri evitati per strada da parte del resistente quando è in compagnia della seconda moglie e della figlia nata dall'unione con costei, non sono indicative di una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, per quanto sia emersa in concreto una mancata partecipazione attiva del padre nella vita della figlia, che ad esempio, in udienza ha riconosciuto di non essere mai andato a scuola a parlare con i professori della figlia.
Anche la relazione della psicologa che ha seguito Per 1 (cfr. allegato al ricorso) dalla quale emerge il bisogno avuto dalla ragazza in diversi momenti di un supporto psicologico per affrontare il nuovo assetto famigliare, non descrive alcun particolare disagio della minore e anzi evidenzia la necessità che il dialogo con il padre venga meglio definito, affinché la ragazza possa tenerlo come elemento di stabilità e di ricchezza in questo periodo e nell'immediatamente prossima adolescenza (la relazione risale al 2023).
La mancanza di specifiche allegazioni in ordine a condotte paterne o ad effetti di queste condotte di gravità tale da rendere necessario estromettere completamente quest'ultimo dall'esercizio della genitorialità non consente al Collegio - che in ogni caso negli atti di causa, dell'esame delle parti e all'ascolto della minore non ha rinvenuto elementi sulla cui base procedere ad accertamenti probatori ulteriori quell'indagine rigorosa dell'oggettiva contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre propedeutica all'adozione di un regime di affido non condiviso. Del resto dalla relazione della psicologa sopra richiamata e soprattutto dall'ascolto di Per 1 da parte del Tribunale è emerso proprio il bisogno della ragazza ad un maggior coinvolgimento del padre nella sua vita e il desiderio da parte della stessa ad una maggior partecipazione alla vita del padre con la nuova famiglia da quest'ultimo creata ed in particolare con la sorellina, obiettivi la cui realizzazione presuppone un lavoro congiunto delle parti e in particolar modo, come più volte segnalato in udienza al resistente, un ruolo più propositivo da parte dello stesso nella relazione con la figlia e sganciato da altre dinamiche che lo portano a frenarsi. In tale contesto l'interesse superiore della minore, chiaramente alla ricerca di un legame affettivo sincero con il padre, impone la conferma dell'affidamento condiviso al fine di consentire al resistente di poter continuare a prendere parte alla vita di Per 1, condividendo con la madre le scelte fondamentali per la sua crescita.
Quanto alla domanda di aumento dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, la stessa non può che essere rigettata non essendo fondata su circostanze sopravvenute che abbiano determinato un mutamento degli elementi valutati al momento della quantificazione in sede di divorzio, del resto nel ricorso medesimo si chiede: "modificare in aumento l'assegno di mantenimento per la minore posto che ella non vede né sente il padre che non partecipa a nessuna spesa extra (libri, sport, spese mediche, etc.)", laddove per l'inadempimento alla contribuzione alle spese straordinarie i rimedi sono altri.
Analogamente va rigettata la domanda di risarcimento dei danni in mancanza dei relativi presupposti.
Venendo alle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso proposto da Parte 2 così
provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24773 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ), rappresentata e Parte 1
difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Ilaria Tuorto, con studio in Napoli alla via
Toledo n. 205, ove elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2
) elett.te Controparte 1
dom.to in Ischia alla via Fasolara n. 4 presso lo studio dell'avv. Rosalba Alassini che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
chiedeva l'affido super esclusivo Con ricorso depositato in data 21.11.2024 Parte 1 della minore, stante il disinteresse paterno e la sua assenza totale, modificare in aumento l'assegno di mantenimento per la minore posto che ella non vedeva né sentiva il padre che non partecipava a nessuna spesa extra (libri, sport, spese mediche, etc.), condannare il resistente al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 15.03.2008 e che da tale unione era nata la figlia, Per_1, il 16.08.2008, studentessa;
che le parti in data 19.9.2013 sottoscrivevano separazione consensuale mentre con sentenza del 31.01.2019 n.
1197/2019, il Tribunale di Napoli pronunciava lo scioglimento del matrimonio, prevedendo l'affido condiviso della minore nonché Euro 900,00, all'attualità € 1.048,10, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava che il resistente fosse assente nella vita della figlia che non vedeva né sentiva dal 31 maggio 2024 allorquando le aveva inviato un messaggio di cortesia cui poi non era seguito alcunchè se non una videochiamata il 28 di luglio e poi nulla più; che il resistente era solito frequentare, con la seconda moglie e la figlia avuta dalla stessa, la gelateria che si trovava sotto casa della ricorrente e più volte la figlia Per_1 lo aveva incontrato o lo aveva visto dal balcone ma egli si era sempre voltato altrove;
che la minore era stata in cura dalla psicologa;
che diversi erano stati gli episodi a riprova dell'assoluto disinteresse paterno che si concretizzava addirittura nel vedere la figlia per strada, anche con gli amici, e non salutarla. Scotto di Controparte_1 si costituiva contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo altresì che la ricorrente da qualche anno aveva iniziato a frapporre ostacoli alla sua frequentazione con la figlia. Aggiungeva di aver sempre versato l'assegno a suo carico e concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentite le parti e disposto l'ascolto di Per 1, nonostante le molteplici sollecitazioni per una definizione concordata, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la causa era riservata al collegio per la decisione previo parere del PM. Con la prima domanda formulata in ricorso la ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo della minore stante il disinteresse paterno e la sua assenza totale dalla vita della figlia, in udienza nel formulare le conclusioni la difesa della ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo della minore riportandosi in ogni caso alle conclusioni di cui al ricorso.
L'esame della domanda richiede un'attenta disamina del quadro normativo anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare come condivisibilmente affermato di recente dalla Suprema Corte: “L'art. 337 quater c.c. segue alla solenne affermazione del diritto alla bigenitorialità del minore contenuta nell'art. 337 ter c.c. che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario, salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi equivalente.
Nell'art. 337 ter c.c., al terzo comma, si definisce il contenuto della responsabilità genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori. Nel comma sono elencate tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione (anche religiosa od etico/culturale), alla salute, alla residenza abituale del minore che compongono, pur senza esaurirlo, il quadro.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la decisione può essere disgiunta.
La modulazione, in concreto, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è determinata dal giudice assumendo come prioritario parametro l'interesse del minore, le sue inclinazioni, il suo benessere, oltre che l'accordo delle parti ove non disfunzionale rispetto all'interesse del minore.
10.2 L'ipotesi derogatoria dell'affido esclusivo è specificamente disciplinata dal successivo articolo 337 quater c.c.. L'affido super esclusivo è di creazione giurisprudenziale. E', pertanto, necessario definire il contenuto del primo, mediante il confronto con il paradigma normativo e del secondo. Nell'affido esclusivo, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori.
Tuttavia le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c., vengono invece assunte da entrambi i genitori.
10.3 Nel cd. affido super esclusivo anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse. 10.4 L'affido esclusivo, secondo la norma, tuttavia, non è frutto di una decisione discrezionale del giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
. 10.5 C'è da ritenere, di conseguenza, che nell'ipotesi del cd. affido super esclusivo la contrarietà deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.
11. Ove si confronti il parametro della contrarietà all'interesse del minore posto a base della determinazione giudiziale dell'affido esclusivo con i criteri legislativi relativi alle decisioni ablative o conformativo/limitative della responsabilità genitoriale si può rilevare che ai fini della decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario un grave pregiudizio per il figlio minore derivante o dalla violazione e trascuratezza nei doveri che connotano la responsabilità genitoriale o nell'abuso dei poteri che pure ne compongono il contenuto. Per i provvedimenti conformativi/limitativi, l'art. 333 c.c. richiede un comportamento "comunque pregiudizievole" al figlio.
• 12. Il confronto tra i due sistemi di norme, art. 337 ter e quater c.c., versus art. 330 e 333
c.c. fa emergere che nei provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale viene dato rilievo preminente alle condotte soggettive incidenti sul pregiudizio per il minore. Nell'art. 330 c.c. sono descritte le violazioni direttamente incidenti sulla titolarità della responsabilità genitoriale;
nell'art. 333 c.c. il pregiudizio è ancorato espressamente alla condotta disfunzionale di uno od entrambi i genitori.
• Nell'affido esclusivo, la valutazione della contrarietà all'interesse del minore non è riferita in via diretta o indiretta alla condotta pregiudizievole di uno dei genitori apparendo fondata sull'obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse del minore.
13. Nell'affido super esclusivo manca un chiaro ancoraggio normativo da cui trarre il quid pluris che, da un lato, ne precisi il contenuto limitativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e dall'altro individui il carattere oggettivo, soggettivo o misto della contrarietà all'interesse del minore. In altre parole, non è desumibile dal parametro normativo né l'entità della limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale né quali siano le differenze tra la contrarietà all'interesse del minore che dà luogo all'affidamento esclusivo e quella che determina l'affido super esclusivo e se in questa ultima abbia maggiore spazio il profilo della condotta dei genitori. Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo strumento normativo dell'affido esclusivo che conserva al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione telematica) e atteggiamento del minore.
• 13.1 Ove la richiesta limitativa od ablativa della responsabilità genitoriale provenga da una parte, fermo il potere dovere officioso del giudice di disporla con accertamento probatorio non limitato alle allegazioni e prove già acquisite, essa deve essere fortemente circostanziata e fondata su fatti rigorosamente allegati, specie ove si spinga a voler escludere il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse. Deve escludersi che possa fondarsi, specie nella modalità più incisivamente lesiva della bigenitorialità, propria dell'affidamento super esclusivo, sul rifiuto, non indagato, o peggio ascrivibile al ruolo materno, del minore ad incontrare il genitore non affidatario. In altre parole, l'accertamento da svolgersi deve essere rivolto alla valutazione puntuale dell'assolvimento degli oneri allegativi e probatori in capo alla parte che lo richiede, non potendosi fondare su valutazioni sostanzialmente fondate su ragioni di opportunità”. (Cass. N.
24876/2025).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve innanzitutto evidenziarsi che la richiesta di affido super esclusivo della minore Per 1, nata il [...], formulata in ricorso non appare supportata da specifiche allegazioni sulla cui base procedere ad un obiettivo accertamento della contrarietà dell'esercizio condiviso della bigenitorialità all'interesse della minore, fondandosi la domanda sostanzialmente esclusivamente su una scarsa continuità nei rapporti padre-figlia e su una ridotta partecipazione da parte del padre alla vita della figlia.
Premesso che relativamente alle questioni di carattere economico va osservato che con riguardo al mantenimento ordinario allo stato non si lamentano più inadempimenti, ma solo ritardati pagamenti di qualche giorno (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, nonché copie delle ricevute dei bonifici allegate alla comparsa di costituzione del resistente), mentre con riguardo alle spese straordinarie l'inadempimento dedotto in ricorso è generico, va evidenziato che relativamente ai rapporti tra il resistente, che svolge il lavoro di marittimo e per alcuni mesi all'anno è imbarcato, e la figlia, di ormai diciassette anni, le deduzioni contenute in ricorso, relative alla mancanza di telefonate in occasione delle festività, incontri evitati per strada da parte del resistente quando è in compagnia della seconda moglie e della figlia nata dall'unione con costei, non sono indicative di una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, per quanto sia emersa in concreto una mancata partecipazione attiva del padre nella vita della figlia, che ad esempio, in udienza ha riconosciuto di non essere mai andato a scuola a parlare con i professori della figlia.
Anche la relazione della psicologa che ha seguito Per 1 (cfr. allegato al ricorso) dalla quale emerge il bisogno avuto dalla ragazza in diversi momenti di un supporto psicologico per affrontare il nuovo assetto famigliare, non descrive alcun particolare disagio della minore e anzi evidenzia la necessità che il dialogo con il padre venga meglio definito, affinché la ragazza possa tenerlo come elemento di stabilità e di ricchezza in questo periodo e nell'immediatamente prossima adolescenza (la relazione risale al 2023).
La mancanza di specifiche allegazioni in ordine a condotte paterne o ad effetti di queste condotte di gravità tale da rendere necessario estromettere completamente quest'ultimo dall'esercizio della genitorialità non consente al Collegio - che in ogni caso negli atti di causa, dell'esame delle parti e all'ascolto della minore non ha rinvenuto elementi sulla cui base procedere ad accertamenti probatori ulteriori quell'indagine rigorosa dell'oggettiva contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre propedeutica all'adozione di un regime di affido non condiviso. Del resto dalla relazione della psicologa sopra richiamata e soprattutto dall'ascolto di Per 1 da parte del Tribunale è emerso proprio il bisogno della ragazza ad un maggior coinvolgimento del padre nella sua vita e il desiderio da parte della stessa ad una maggior partecipazione alla vita del padre con la nuova famiglia da quest'ultimo creata ed in particolare con la sorellina, obiettivi la cui realizzazione presuppone un lavoro congiunto delle parti e in particolar modo, come più volte segnalato in udienza al resistente, un ruolo più propositivo da parte dello stesso nella relazione con la figlia e sganciato da altre dinamiche che lo portano a frenarsi. In tale contesto l'interesse superiore della minore, chiaramente alla ricerca di un legame affettivo sincero con il padre, impone la conferma dell'affidamento condiviso al fine di consentire al resistente di poter continuare a prendere parte alla vita di Per 1, condividendo con la madre le scelte fondamentali per la sua crescita.
Quanto alla domanda di aumento dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, la stessa non può che essere rigettata non essendo fondata su circostanze sopravvenute che abbiano determinato un mutamento degli elementi valutati al momento della quantificazione in sede di divorzio, del resto nel ricorso medesimo si chiede: "modificare in aumento l'assegno di mantenimento per la minore posto che ella non vede né sente il padre che non partecipa a nessuna spesa extra (libri, sport, spese mediche, etc.)", laddove per l'inadempimento alla contribuzione alle spese straordinarie i rimedi sono altri.
Analogamente va rigettata la domanda di risarcimento dei danni in mancanza dei relativi presupposti.
Venendo alle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso proposto da Parte 2 così
provvede:
Rigetta il ricorso;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino