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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 5764/2024 v.g. promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CUTINI, giusta procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza d'Italia n. 9, presso il difensore avv. SILVIA CUTINI ADOTTANTE nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.10.1994
ADOTTANDA
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso. per il P.M.: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 1/07/2024 ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio nel 2008 con la sig.ra madre dell'adottanda, dopo una convivenza CP_1 iniziata nel 2003, e di non avere discendenti;
di volere adottare la sig.ra figlia Controparte_1 della moglie;
che la madre dell'adottanda, sig.ra ha prestato il proprio consenso CP_1 all'adozione, mentre il padre dell'adottanda, sig. è deceduto in Polonia il Persona_1
1.1.2022; che la sig.ra giunta in Italia nel 2004, ha vissuto con lui e con la Controparte_1 propria madre (a cui era stata affidata nel 2005 con la sentenza di divorzio), nell'immobile sito in
Perugia di proprietà di esso ricorrente;
che l'adottanda ha poi costituito un nuovo nucleo familiare con il sig. dalla cui unione sono nati, nel 2021 e nel 2023, i figli e , Parte_2 Per_2 Per_3 stabilendo la residenza in Perugia;
di avere maturato la decisione di adottare la sig.ra CP_1 stante l'esistenza di un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche
[...] veste giuridica;
che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi è alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 22.1.2025, comparivano personalmente l'istante e l'adottanda, i quali manifestavano il consenso all'adozione, nonché la madre dell'adottanda, sig.ra la quale prestava il CP_1 proprio assenso all'adozione; all'esito, il giudice rinviava la causa per la raccolta dell'assenso del coniuge dell'adottanda.
Alla successiva udienza del 24.3.2025, compariva personalmente il coniuge dell'adottanda, sig.
il quale prestava il proprio assenso all'adozione; all'esito, la causa veniva rimessa Parte_2 alla decisione del collegio.
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg. c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante coniugato Parte_1 con la madre dell'adottanda, sig.ra senza figli e nato nel 1955, ha superato il CP_1 sessantanovesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, nata nel 1994.
Inoltre, in udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione e nel ricorso ha ampliamente dato atto di essere giunto a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che lo legano all'adottanda, con la quale vi è un rapporto di familiarità iniziato molti anni fa.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate costituiscono positivo riscontro della sussistenza di siffatte ragioni di convenienza.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottanda, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente con la famiglia Parte_1 di origine.
Va poi dato atto che è stato correttamente acquisito il consenso della madre dell'adottanda, unico genitore ancora in vita, essendo il padre, deceduto il 1.1.2022 (cfr. Persona_1 certificato di morte depositato quale doc. 8).
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte del ricorrente di con conseguente ordine alla cancelleria Controparte_1 di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che anteponga al proprio Controparte_1 il cognome dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 3 c.c., sì da chiamarsi
. Persona_4
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1 nato a [...] il [...]. Parte_1 Dispone che l'adottanda assuma il cognome “ , anteponendolo al proprio, sì da chiamarsi Pt_1
. Persona_4
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 5764/2024 v.g. promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CUTINI, giusta procura su foglio separato e congiunto al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza d'Italia n. 9, presso il difensore avv. SILVIA CUTINI ADOTTANTE nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.10.1994
ADOTTANDA
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero conclusioni delle parti: per parte ricorrente: come da ricorso. per il P.M.: Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel ricorso depositato il 1/07/2024 ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio nel 2008 con la sig.ra madre dell'adottanda, dopo una convivenza CP_1 iniziata nel 2003, e di non avere discendenti;
di volere adottare la sig.ra figlia Controparte_1 della moglie;
che la madre dell'adottanda, sig.ra ha prestato il proprio consenso CP_1 all'adozione, mentre il padre dell'adottanda, sig. è deceduto in Polonia il Persona_1
1.1.2022; che la sig.ra giunta in Italia nel 2004, ha vissuto con lui e con la Controparte_1 propria madre (a cui era stata affidata nel 2005 con la sentenza di divorzio), nell'immobile sito in
Perugia di proprietà di esso ricorrente;
che l'adottanda ha poi costituito un nuovo nucleo familiare con il sig. dalla cui unione sono nati, nel 2021 e nel 2023, i figli e , Parte_2 Per_2 Per_3 stabilendo la residenza in Perugia;
di avere maturato la decisione di adottare la sig.ra CP_1 stante l'esistenza di un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche
[...] veste giuridica;
che sussistono tutti i presupposti di legge per pronunciare la chiesta adozione e non vi è alcun impedimento.
Al ricorso veniva allegata la necessaria documentazione.
All'udienza del 22.1.2025, comparivano personalmente l'istante e l'adottanda, i quali manifestavano il consenso all'adozione, nonché la madre dell'adottanda, sig.ra la quale prestava il CP_1 proprio assenso all'adozione; all'esito, il giudice rinviava la causa per la raccolta dell'assenso del coniuge dell'adottanda.
Alla successiva udienza del 24.3.2025, compariva personalmente il coniuge dell'adottanda, sig.
il quale prestava il proprio assenso all'adozione; all'esito, la causa veniva rimessa Parte_2 alla decisione del collegio.
La richiesta di adozione è fondata e merita accoglimento.
Osserva il collegio come siano integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 e segg. c.c. per disporre la chiesta adozione.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che l'istante coniugato Parte_1 con la madre dell'adottanda, sig.ra senza figli e nato nel 1955, ha superato il CP_1 sessantanovesimo anno di età e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda, nata nel 1994.
Inoltre, in udienza l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione e nel ricorso ha ampliamente dato atto di essere giunto a tale determinazione in ragione di motivi affettivi che lo legano all'adottanda, con la quale vi è un rapporto di familiarità iniziato molti anni fa.
Seppur noto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le circostanze illustrate costituiscono positivo riscontro della sussistenza di siffatte ragioni di convenienza.
Non è allora che dubbio che l'adozione – con il consenso delle persone che devono prestarlo – sia utile nell'interesse dell'adottanda, che potrà così vedere consolidato e formalizzato un legame affettivo con senza che ciò possa pregiudicare il legame esistente con la famiglia Parte_1 di origine.
Va poi dato atto che è stato correttamente acquisito il consenso della madre dell'adottanda, unico genitore ancora in vita, essendo il padre, deceduto il 1.1.2022 (cfr. Persona_1 certificato di morte depositato quale doc. 8).
Alla luce di quanto evidenziato, in accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va disposta l'adozione da parte del ricorrente di con conseguente ordine alla cancelleria Controparte_1 di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
In assenza di contraria istanza, deve infine disporsi che anteponga al proprio Controparte_1 il cognome dell'adottante, giusta la previsione contenuta nell'art. 299 co. 3 c.c., sì da chiamarsi
. Persona_4
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1 nato a [...] il [...]. Parte_1 Dispone che l'adottanda assuma il cognome “ , anteponendolo al proprio, sì da chiamarsi Pt_1
. Persona_4
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e ogni altro incombente di cui all'art. 314 c.c., nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato