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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1907/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli C.F._1 avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Teodoro Venceslao Rodin che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso ricorrente contro l' Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.6.2024 la signora ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e CP_1 dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alle denunciate patologie professionali (“stenosi vertebrale” e “asma bronchiale”), per le quali aveva infruttuosamente presentato le relative domande amministrative, denunciate rispettivamente in data 18.11.2021 ed in data 17.12.2021.
Avverso il rigetto delle domande amministrative aveva proposto opposizione nei termini di legge, conclusasi, anch'essa, con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
A fondamento del ricorso, la ricorrente già beneficiaria di un indennizzo in capitale per danno biologico, nella misura del 12% per “angioneurosi”, ha esposto di aver lavorato pagina 1 presso una fabbrica di mobili, dal 1973 fino al 2011, come operaia addetta al taglio del ferro e del legno, alla pulizia e all'assemblamento dei pezzi e alla verniciatura.
Ha allegato inoltre, di aver lavorato, tra il 2015 ed il 2016, anno del pensionamento, per alcuni mesi come collaboratrice familiare.
2. L' ha resistito in giudizio, rilevando come la ricorrente avesse cessato di CP_1 lavorare e pertanto di essere esposta a rischi professionali fin dal 2016, oltre dunque il periodo massimo di indennizzabilità.
Ha inoltre osservato come, quantomeno con riferimento alla patologia lombare, la stessa fosse frequentemente riscontrabile in soggetti della stessa età del ricorrente.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e c.t.u.
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4. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il consulente ha accertato che “Dall'esame della documentazione sanitaria e per quanto emerso dalla visita medico-legale è possibile affermare che la
Sig.ra sia affetta da: spodilodiscoartrosi lombare associata a Parte_1 multiple discopatie;
asma bronchiale intrinseco con prick test per inalanti negativi
(settembre 2021)”.
Tuttavia, a giudizio del c.t.u., le patologie riscontrate non possono essere poste in comprovato rapporto causale diretto, o anche solo concausale, con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta da parte ricorrente.
Ha osservato, infatti, l'ausiliario che “Nella valutazione del caso in oggetto è doveroso evidenziare come il Sig.ra abbia smesso di lavorare in fabbrica nel Parte_1
2011 e dal 2016 sia in pensione mentre la denuncia delle presunte malattie professionali è avvenuta solo nel 2021; ossia ampiamente oltre i termini di indennizzabilità che decorrono dal momento in cui cessano i fattori di rischio legati all'attività lavorativa”.
Con riferimento in particolare alla patologia dell'asma bronchiale, ha osservato che
“L'asma è definito estrinseco quando è possibile identificare una causa esogena. Nella maggior parte dei casi, questa causa è costituita da un allergene che agisce attraverso un meccanismo mediato da anticorpi della classe delle immunoglobuline E (IgE), responsabili delle sindromi allergiche. Per questo motivo il termine di asma estrinseco viene spesso usato come sinonimo di asma allergico. Nell'asma estrinseco vi è spesso una familiarità allergica, le prove allergometriche cutanee per i comuni allergeni pagina 2 presenti nell'ambiente sono positive e spesso coesistono altre manifestazioni allergiche quali rinite, congiuntivite o dermatite atopica.
L'asma estrinseco, in genere, esordisce clinicamente durante l'infanzia o comunque in età giovanile. Esistono tuttavia soggetti non atopici che sviluppano l'asma in seguito all'esposizione a sostanze a basso peso molecolare come alcune in ambito lavorativo, farmacologico o alimentare. Un caso particolare è rappresentato dall'asma professionale. In questa eventualità l'agente sensibilizzante è noto ed è legato al proprio ambito lavorativo e, causato da sostanze sia ad alto peso molecolare, che quindi si comportano come gli allergeni, sia a basso peso molecolare che possono agire con meccanismi IgE-mediati o non IgE-mediati. L'asma allergico rappresenta il
70-80% dei casi di questa malattia.
L'asma è definito intrinseco quando non si identifica una causa esogena. Nella maggioranza dei casi non vi è familiarità allergica e le prove allergometriche cutanee sono negative. L'asma intrinseco, in genere, esordisce clinicamente in età più avanzata e spesso in coincidenza o nel corso della convalescenza di un'infezione virale delle prime vie aeree.
Dalla lettura della documentazione sanitaria in atti emerge che la Sig.ra Parte_1
sia affetta da una forma di asma intrinseco con prick test per inalanti,
[...] eseguiti nel settembre 2021, negativi;
tale condizione patologica, in ragione di quanto sopra esposto, non può avere una causa esogena da ricercare nell'esposizione ad un allergene professionale”.
In risposta alle contestazioni contenute nelle osservazioni alla relazione preliminare dell'ausiliario, circa il superamento da parte della giurisprudenza della presunzione assoluta di non professionalità della malattia insorta oltre i limiti tabellari a favore dell'istituzione di un sistema c.d. “misto”, per cui l'assicurato ha la facoltà di provare che la malattia professionale è insorta oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro previsto nella tabella, il perito officiato dal Tribunale ha concluso osservando come “nel caso in oggetto la Sig.ra abbia smesso di Parte_1 lavorare in fabbrica nel 2011 e dal 2016 sia in pensione mentre la denuncia delle presunte malattie professionali è avvenuta solo nel 2021; ossia ampiamente oltre i termini di indennizzabilità che decorrono dal momento in cui cessano i fattori di rischio legati all'attività lavorativa.
Pertanto, è oggettivo che entrambe le presunte malattie professionali «stenosi vertebrale e asma bronchiale non allergico» siano state diagnosticate e pertanto denunciate solo in un'epoca recente.
pagina 3 In ragione di quanto sopra le malattie denunciate devono essere considerate non tabellate con conseguente onere di provare l'origine professionale a carico del lavoratore.
Inoltre, non è stata fornita alcuna prova dell'esposizione ad un rischio tecnopatico che possa avere causato e/o concausato le presunte malattie professionali denunciate che nel caso della stenosi vertebrale dovrebbero essere, per esempio, lavorazioni svolte in modo non occasionale con esposizione a:
1. vibrazioni trasmesse a corpo intero;
2. movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci;
3. posture incongrue della colonna lombare.
In riferimento al quadro strumentale a carico della colonna vertebrale è doveroso segnalare come lo stesso sia perfettamente compatibile e fisiologico con l'età anagrafica (63 anni) della ricorrente al momento degli accertamenti;
in particolare le alterazioni degenerative della colonna (spondilo-discoartropatie) sono di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il
100% di quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-related diseases”).
Inoltre, si segnala che dalla lettura della documentazione sanitaria in atti emerge che la Sig.ra sia affetta da una forma di asma intrinseco con prick test Parte_1 per inalanti, eseguiti nel settembre 2021, negativi;
tale condizione patologica non può avere una causa esogena da ricercare nell'esposizione ad un allergene professionale
(…)”.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiaramente esposte nella citata relazione, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Da esse, pertanto, non vi è ragione di discostarsi. La domanda va quindi rigettata.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza, non avendo parte ricorrente allegato né comprovato con l'apposita autocertificazione, con riferimento al nucleo familiare, il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
6. Per l'effetto, nel rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, ferma restando la liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto, salvo rivalsa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 4 1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2) condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) nel rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, ferma restando la liquidazione in favore del consulente tecnico d'ufficio effettuata con separato decreto in pari data, salvo rivalsa tra le parti.
Cagliari, 29.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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