Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2106
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza prova notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione abbia provato la notifica dei titoli sottesi e delle intimazioni di pagamento, le quali, se non impugnate, cristallizzano la pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Violazione art. 50 Dpr n. 602/73 per omessa notifica preavviso di intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione abbia provato la notifica via PEC dell'intimazione di pagamento, osservando la norma di cui all'art. 50 del Dpr n. 602/73.

  • Rigettato
    Mancata allegazione cartelle sottese in violazione art. 7 Statuto del contribuente

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione abbia provato la notifica dei titoli sottesi e delle intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse interrotta per i titoli e le pretese tributarie, e che, in ogni caso, la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento preclude l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Inammissibile
    Cessata materia del contendere

    La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione a tale avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2106
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo