CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2106/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
ON FABRIZIO, EL
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 18411/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 RIT FONT LAV DI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 RIT FONTE LAV D 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALIQUOTE 2015 - PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALIQUOTE 2016
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2016
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2021
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: le resistenti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate,
D.P.3 di Roma, riassumeva il giudizio avente ad oggetto n. 3 pignoramenti presso terzi , notificati il
19.1.2024 per totali € 2.078.943,92, impugnati davanti al Tribunale Civile di Roma con ricorsi NRG
80049/24, 80050/24, 80051/24, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
L'adito Tribunale sospendeva l'esecuzione "inaudita altera parte", assegnando termine per la riassunzione davanti al Giudice competente per materia. I provvedimenti impugnati recavano 24 cartelle sottese e 4 avvisi di accertamento.
Parte ricorrente dava conto sia di una precedente impugnazione delle cartelle sottese con ricorso del
2022 e dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019, sia della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate davanti al Tribunale entro il termine assegnato dal G.E. per l'integrazione del contraddittorio
(30.4.2023). Sosteneva che mancasse la prova della notifica di detto avviso di accertamento. Invocava la sentenza della CGT di 2° grado del Lazio n. 577/2024 in relazione all'avviso di accertamento n.
TK7030101115/2021 per l'anno 2017. Eccepiva la violazione dell'art. 50 del Dpr n. 602/73 per omessa notifica di preavviso di intimazione, la mancata allegazione delle sottese cartelle in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, la mancata prova della notifica dei titoli sottesi, la prescrizione anche di interessi e sazioni. Chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che si riportava alla statuizione del G.E. in relazione all'avviso di accertamento n. TK7030101115/2021. Indicava n. 25 cartelle sottese e n. 4 avvisi di accertamento prodromici, precisando che l'Ufficio impositore non era stato parte del giudizio civile ed aveva la competenza a controdedurre circa tali avvisi di accertamento. Invocava la prova di notifica dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019 fornita dallo stessa A.d.E.R. nel giudizio davanti al
Tribunale. Sosteneva la legittimità dei p.p.t. impugnati, essendo stato osservata la norma di cui all'art. 50 del Dpr n. 602/73, attesa la notifica via pec dell'intimazione n. 097 2023 9047482892 000 in data
23.6.2023, come confermato dall'ordinanza del G.E. dell'8.11.2024.
Indicava ed allegava le prove di notifica di ciascuna cartella sottesa, specificando le cartelle sottese all'intimazione citata, di € 1.118.792,53, con sottese n. 17 cartelle ed un avviso di accertamento.
Invocava, a ritroso nel tempo, l'intimazione n. 097 2022 9004269655 000, notificata il 2.3.2022 via pec, indicandone gli atti sottesi, l'intimazione n. 097 2018 9027677124 000, notificata per pec il 18.5.2018, con la precisazione dei relativi atti prodromici. Ancora, l'A.d.E.R. invocava la notifica via pec in data 25.1.2017 dell'intimazione n. 097 2017 9001501479 000 e da ultimo l'intimazione n. 097 2016 9052109268 000 notificata via pec il 31.10.2016. Negava la prescrizione e la decadenza ed invocava la sospensione emergenziale, chiedendo la reiezione del ricorso, con 49 documenti allegati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che invocava la ritualità della notifica dei numerosi titoli sottesi.
Argomentava che la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice Civile avrebbe impedito il formarsi di preclusioni difensive da parte dell'Ufficio, che avrebbe potuto validamente controdedurre davanti alla CGT competente per materia ed adita in riassunzione dalla Società contribuente, anche in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, che impone la proposizione del ricorso nei riguardi degli enti che hanno emanato gli atti, impugnati per vizi di notifica. A pag. 12 delle controdeduzioni,
l'Ufficio precisava che la costituzione in sede civile per l'Ufficio stesso, il cui termine era il 30.6.2023, sarebbe stata ritenuta superflua, in quanto l'A.d.E.R. aveva provato la notifica dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019, notificato l'11.12.2019. Citava pure il giudizio tributario pendente RGR 4330/2024 presso la CGT di 1° grado di Roma, in cui l'A.d.E.R. aveva chiamato in causa l'Ufficio. Invocava altresì la rituale notifica degli altri avvisi di accertamento, come precisato a pagg. 13-15 del proprio atto difensivo.
Allegava n. 29 documenti, tra cui il provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento n.
TK7030101115/2021. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. ed allegava tra l'altro nota spese di
€ 27.680,90.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, in relazione all'avviso di accertamento n. TK7030101115/2021, oggetto di allegato provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le altre pretese, afferenti a tutte le cartelle e agli avvisi di accertamento, citati in premessa e costituenti i titoli sottesi ai n. 3 pignoramenti presso terzi oggetto dell'impugnazione proposta davanti al Tribunale di Roma e riassunta davanti a questa Corte, il Collegio rileva quanto segue.
L'A.d.E.R. ha provato, con documentazione probatoria idonea, rimasta priva di contestazioni da parte della Società ricorrente, di aver notificato i titoli sottesi, nonché le n. 5 intimazioni di pagamento, tutte notificate a mezzo pec come precisato in premessa, recanti, tempo per tempo, i vari titoli prodromici.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente si configurano infondate, atteso che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025) l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate, notificate ritualemnte via pec e sopra citate.
Il ricorso, per tutti gli atti diversi da quello oggetto di sgravio, va pertanto respinto.
Le spese - che il Collegio non ravvisa essere liquidabili ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso lo sgravio di un titolo sotteso - seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in € 10.000,00 per ciascuna Parte resistente costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara in parte estinto il giudizio per cessata materia del contendere come in motivazione, respinge nel resto e condanna Parte ricorrente alle spese, liquidate in € 10.000,00 a favore di ciascuna
Parte resistente costituita oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 11.2.2026
Il EL Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
ON FABRIZIO, EL
CUGINI TIZIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 18411/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 RIT FONT LAV DI 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 RIT FONTE LAV D 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALIQUOTE 2015 - PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALIQUOTE 2016
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRES-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2016
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IVA-ALIQUOTE 2018
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2012
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2014
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 IRAP 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2013
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2015
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 BOLLO 2021
- PIGNORAMENTO n. 09784202400002949001 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: le resistenti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate,
D.P.3 di Roma, riassumeva il giudizio avente ad oggetto n. 3 pignoramenti presso terzi , notificati il
19.1.2024 per totali € 2.078.943,92, impugnati davanti al Tribunale Civile di Roma con ricorsi NRG
80049/24, 80050/24, 80051/24, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.
L'adito Tribunale sospendeva l'esecuzione "inaudita altera parte", assegnando termine per la riassunzione davanti al Giudice competente per materia. I provvedimenti impugnati recavano 24 cartelle sottese e 4 avvisi di accertamento.
Parte ricorrente dava conto sia di una precedente impugnazione delle cartelle sottese con ricorso del
2022 e dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019, sia della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate davanti al Tribunale entro il termine assegnato dal G.E. per l'integrazione del contraddittorio
(30.4.2023). Sosteneva che mancasse la prova della notifica di detto avviso di accertamento. Invocava la sentenza della CGT di 2° grado del Lazio n. 577/2024 in relazione all'avviso di accertamento n.
TK7030101115/2021 per l'anno 2017. Eccepiva la violazione dell'art. 50 del Dpr n. 602/73 per omessa notifica di preavviso di intimazione, la mancata allegazione delle sottese cartelle in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, la mancata prova della notifica dei titoli sottesi, la prescrizione anche di interessi e sazioni. Chiedeva la distrazione delle spese.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che si riportava alla statuizione del G.E. in relazione all'avviso di accertamento n. TK7030101115/2021. Indicava n. 25 cartelle sottese e n. 4 avvisi di accertamento prodromici, precisando che l'Ufficio impositore non era stato parte del giudizio civile ed aveva la competenza a controdedurre circa tali avvisi di accertamento. Invocava la prova di notifica dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019 fornita dallo stessa A.d.E.R. nel giudizio davanti al
Tribunale. Sosteneva la legittimità dei p.p.t. impugnati, essendo stato osservata la norma di cui all'art. 50 del Dpr n. 602/73, attesa la notifica via pec dell'intimazione n. 097 2023 9047482892 000 in data
23.6.2023, come confermato dall'ordinanza del G.E. dell'8.11.2024.
Indicava ed allegava le prove di notifica di ciascuna cartella sottesa, specificando le cartelle sottese all'intimazione citata, di € 1.118.792,53, con sottese n. 17 cartelle ed un avviso di accertamento.
Invocava, a ritroso nel tempo, l'intimazione n. 097 2022 9004269655 000, notificata il 2.3.2022 via pec, indicandone gli atti sottesi, l'intimazione n. 097 2018 9027677124 000, notificata per pec il 18.5.2018, con la precisazione dei relativi atti prodromici. Ancora, l'A.d.E.R. invocava la notifica via pec in data 25.1.2017 dell'intimazione n. 097 2017 9001501479 000 e da ultimo l'intimazione n. 097 2016 9052109268 000 notificata via pec il 31.10.2016. Negava la prescrizione e la decadenza ed invocava la sospensione emergenziale, chiedendo la reiezione del ricorso, con 49 documenti allegati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che invocava la ritualità della notifica dei numerosi titoli sottesi.
Argomentava che la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice Civile avrebbe impedito il formarsi di preclusioni difensive da parte dell'Ufficio, che avrebbe potuto validamente controdedurre davanti alla CGT competente per materia ed adita in riassunzione dalla Società contribuente, anche in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, che impone la proposizione del ricorso nei riguardi degli enti che hanno emanato gli atti, impugnati per vizi di notifica. A pag. 12 delle controdeduzioni,
l'Ufficio precisava che la costituzione in sede civile per l'Ufficio stesso, il cui termine era il 30.6.2023, sarebbe stata ritenuta superflua, in quanto l'A.d.E.R. aveva provato la notifica dell'avviso di accertamento n. TK7030104068/2019, notificato l'11.12.2019. Citava pure il giudizio tributario pendente RGR 4330/2024 presso la CGT di 1° grado di Roma, in cui l'A.d.E.R. aveva chiamato in causa l'Ufficio. Invocava altresì la rituale notifica degli altri avvisi di accertamento, come precisato a pagg. 13-15 del proprio atto difensivo.
Allegava n. 29 documenti, tra cui il provvedimento di sgravio dell'avviso di accertamento n.
TK7030101115/2021. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. ed allegava tra l'altro nota spese di
€ 27.680,90.
All'udienza dell'11.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, in relazione all'avviso di accertamento n. TK7030101115/2021, oggetto di allegato provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le altre pretese, afferenti a tutte le cartelle e agli avvisi di accertamento, citati in premessa e costituenti i titoli sottesi ai n. 3 pignoramenti presso terzi oggetto dell'impugnazione proposta davanti al Tribunale di Roma e riassunta davanti a questa Corte, il Collegio rileva quanto segue.
L'A.d.E.R. ha provato, con documentazione probatoria idonea, rimasta priva di contestazioni da parte della Società ricorrente, di aver notificato i titoli sottesi, nonché le n. 5 intimazioni di pagamento, tutte notificate a mezzo pec come precisato in premessa, recanti, tempo per tempo, i vari titoli prodromici.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente si configurano infondate, atteso che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025) l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate, notificate ritualemnte via pec e sopra citate.
Il ricorso, per tutti gli atti diversi da quello oggetto di sgravio, va pertanto respinto.
Le spese - che il Collegio non ravvisa essere liquidabili ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso lo sgravio di un titolo sotteso - seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in € 10.000,00 per ciascuna Parte resistente costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara in parte estinto il giudizio per cessata materia del contendere come in motivazione, respinge nel resto e condanna Parte ricorrente alle spese, liquidate in € 10.000,00 a favore di ciascuna
Parte resistente costituita oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 11.2.2026
Il EL Il Presidente
Dott. Fabrizio Cuppone Dott. Antonio Spataro