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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni di resistenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di accertamento TASI anno di imposta 2017 notificato dal Comune di Ragusa il 20.4.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo ulteriore di euro 907, maggiorato di sanzioni ed interessi.
La parte ha eccepito nell'ordine: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione, infondatezza nel merito della pretesa, illegittimità della sanzione, concludendo come da “petitum” del ricorso.
Il Comune di Ragusa, costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ragione più liquida della decisione riguarda la eccepita carenza di motivazione.
In realtà, nell'atto impositivo che determina il saldo richiesto di euro 907 non è dato individuare il percorso argomentativo in base al quale si è addivenuti al suddetto importo rispetto a tutti gli immobili di cui alla lista ed ai pagamenti effettuati dal contribuente;
non si comprende, infatti, a quale degli immobili compresi nella lista riepilogativa delle proprietà del ricorrente, ed in quale differenza rispetto agli avvenuti versamenti di complessivi euro 2.274, sia da agganciare l'importo differenziale reclamato;
è insufficiente al riguardo, ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, quantificare il preteso dovuto complessivo
(individuato in euro 3.181) e sottrarre da esso quanto versato del ricorrente, senza consentire in tal modo a quest'ultimo di ricostruire a quale delle proprietà si riferisca il preteso omesso versamento e di difendersi sul punto nonchè al giudice di riscontrare la fondatezza della pretesa.
La carenza in commento, che supera, nei termini sopra esposti, ogni difesa formulata sul punto dal Comune resistente, determina l'eccepita illegittimità dell'atto impugnato e il suo conseguente annullamento.
Ogni altra ragione di doglianza rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'avviso di accertamento impugnato da Nominativo_2 con ricorso iscritto al n. 917/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Ragusa a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 430, di cui euro 400 per compenso.
Ragusa 14.1.2026.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1025 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni di resistenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di accertamento TASI anno di imposta 2017 notificato dal Comune di Ragusa il 20.4.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo ulteriore di euro 907, maggiorato di sanzioni ed interessi.
La parte ha eccepito nell'ordine: difetto di sottoscrizione dell'atto, carenza di motivazione, infondatezza nel merito della pretesa, illegittimità della sanzione, concludendo come da “petitum” del ricorso.
Il Comune di Ragusa, costituitosi in giudizio, ha resistito all'opposizione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ragione più liquida della decisione riguarda la eccepita carenza di motivazione.
In realtà, nell'atto impositivo che determina il saldo richiesto di euro 907 non è dato individuare il percorso argomentativo in base al quale si è addivenuti al suddetto importo rispetto a tutti gli immobili di cui alla lista ed ai pagamenti effettuati dal contribuente;
non si comprende, infatti, a quale degli immobili compresi nella lista riepilogativa delle proprietà del ricorrente, ed in quale differenza rispetto agli avvenuti versamenti di complessivi euro 2.274, sia da agganciare l'importo differenziale reclamato;
è insufficiente al riguardo, ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, quantificare il preteso dovuto complessivo
(individuato in euro 3.181) e sottrarre da esso quanto versato del ricorrente, senza consentire in tal modo a quest'ultimo di ricostruire a quale delle proprietà si riferisca il preteso omesso versamento e di difendersi sul punto nonchè al giudice di riscontrare la fondatezza della pretesa.
La carenza in commento, che supera, nei termini sopra esposti, ogni difesa formulata sul punto dal Comune resistente, determina l'eccepita illegittimità dell'atto impugnato e il suo conseguente annullamento.
Ogni altra ragione di doglianza rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'avviso di accertamento impugnato da Nominativo_2 con ricorso iscritto al n. 917/2022 R.G.R. e condanna il Comune di Ragusa a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 430, di cui euro 400 per compenso.
Ragusa 14.1.2026.