Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 86
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    Il giudice ha riscontrato una carenza di motivazione nell'atto impositivo, poiché non è possibile ricostruire il percorso logico-contabile che ha portato alla determinazione del saldo richiesto, né comprendere a quali immobili si riferisca l'importo differenziale reclamato rispetto ai pagamenti già effettuati dal contribuente. Tale carenza impedisce al contribuente di difendersi adeguatamente e al giudice di verificare la fondatezza della pretesa.

  • Altro
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla carenza di motivazione.

  • Altro
    Infondatezza nel merito della pretesa

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla carenza di motivazione.

  • Altro
    Illegittimità della sanzione

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla carenza di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 86
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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