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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 41/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 CP_3
RO UO, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA MICUCCI, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MIRANDA, giusta procura in atti;
terza interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 395.548,21, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di in qualità di debitrice principale, e Controparte_4 Controparte_1
di , , in qualità di fideiussori, in forza di CP_3 CP_6 Controparte_2
un contratto di finanziamento (n. 8/MA6/0/91367010) stipulato con CA
S.p.A. dell'importo di € 300.000,00, rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2293 del
11.11.2019), e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 2) la nullità del finanziamento per difetto di causa, siccome stipulato per coprire pregresse esposizioni debitorie di PMG Costruzioni s.r.l., altra società del gruppo;
3) la nullità delle fideiussioni siccome stipulate in violazione della CP_3
normativa antistrust.
Hanno dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_4 infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_5
quale cessionaria del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione (4.8.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 24.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi pagina 2 di 11 dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della opposta/cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, deve essere richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine pagina 3 di 11 di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento a revoca stipulato in data 11.3.2015 da
[...]
con CA S.p.A., nonché le fideiussioni omnibus rilasciate da CP_1
e sino alla concorrenza della somma di € 600.000,00. Controparte_2 CP_3
È rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata dall'opponente.
Pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. lettera di cessione del credito del
31.12.2015: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n.
10200/2021), che il credito scaturente dal contratto di finanziamento de quo è stato ceduto da CA S.p.A. a in forza dei contratti del 5 Controparte_7
maggio e del 12 ottobre 2015, è documentato che il medesimo credito è stato successivamente riacquistato da CA S.p.A. in data 27.3.2019 in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, come risulta dall'estratto della Gazzetta
Ufficiale in atti.
Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo pagina 4 di 11 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n.
24798/2020).
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, dalla documentazione depositata risulta che l'opposta, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130/99, sulla Gazzetta Ufficiale;
nell'avviso si legge che “La Banca
PU S.p.A. (la “Cessionaria” o “BAP”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 27 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993 (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici Controparte_7
come indicato nel Contratto di Cessione, un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati”. Tra questi, sono espressamente ricompresi i “C) crediti che sono stati ceduti da BAP alla Società ai sensi di due contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 5 maggio 2015 e 12 ottobre
2015, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 53 del 9 maggio 2015, parte
II, sezione “Altri annunci commerciali” e da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 119 del 15 ottobre 2015, parte II, sezione “Altri annunci commerciali”. pagina 5 di 11 Detti elementi consentono pertanto di ritenere con sufficiente certezza che il credito qui azionato rientri tra quelli oggetto di cessione, atteso che esso deriva proprio dalla precedente cessione intervenuta tra CA S.p.A. e Controparte_7
È poi documentata in atti, oltre che incontestata, la fusione per incorporazione intervenuta tra e CA S.p.A. in data 14.5.2019. Controparte_8
Non vale a superare l'efficacia probatoria della documentazione innanzi richiamata quella prodotta dall'opponente e, in particolare, la lettera di cessione del credito, ricevuta dall'opponente, a firma di S.G.A. S.p.A., quale cessionaria di Parte_1
in LCA, atteso che in detta comunicazione (oltre che nelle ulteriori produzioni
[...] documentali offerte dall'opponente) non vi è alcuno specifico riferimento al credito e alla tipologia di credito di cui è causa. Il che, a fronte delle puntuali ed espresse emergenze risultanti dalla documentazione innanzi richiamata, non consente di ritenere che il credito qui azionato sia stato “retrocesso” a Parte_1
Deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
È poi infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa, siccome stipulato per coprire esposizioni debitorie di PMG Costruzioni s.r.l., altra società del gruppo . CP_3
Va in proposito osservato che è documentalmente provato che CA S.p.A. ha concesso il finanziamento dell'importo di € 300.000,00 che la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto, con espressa finalità di “scopi imprenditoriali e/o professionali”.
Accertato che la società opponente è stata effettivamente beneficiaria della somma mutuata dandone formale quietanza, al fine dirimere la questione circa la validità (o la nullità) di un contratto di mutuo che sia destinato alla finalità di azzerare o ridurre pregresse esposizioni debitorie, occorre innanzitutto verificare se il contratto de quo possa essere qualificato come mutuo di scopo, ovvero legato ad uno scopo predeterminato in cui le somme vengono erogate alla parte affinché questa le utilizzi secondo le finalità indicate in contratto, ovvero come mutuo a libera finalizzazione.
pagina 6 di 11 La Corte di Cassazione sul punto ha affermato che la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé idonea ad integrare gli estremi di un mutuo di scopo convenzionale per il quale occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse anche proprio del mutuante.
Il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (cfr. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme. Il mutuo di scopo
è quindi preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. n. 12123/1990);
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass.
n. 317/2001 e prima ancora Cass. n. 2876/1988). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il debitore si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (cfr. Cass. n. 7116/1998).
In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (cfr. Cass. n. 317/2001; Cass. n. 2796/1972).
Il punto centrale della questione, in sostanza, è che nel caso di mutuo di scopo convenzionale è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma pagina 7 di 11 mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
qualora invece venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario
(come avvenuto nel caso di specie), si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il mutuatario), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale e, quindi, in caso di diversa destinazione delle somme, il contratto resta pienamente valido.
“Pertanto, per distinguere i due tipi di mutuo, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità
o meno del contratto stesso” (cfr. Cassa. n. 9838/2021).
Applicando detti principi al caso che qui interessa, dall'esame del contratto di mutuo alcuna specifica prescrizione è dato rinvenire in ordine all'obbligo che la somma erogata fosse necessariamente destinata ad una specifica finalità (se non quella generica di “scopi imprenditoriali e/o professionali”) diretta anche a tutelare un interesse della banca tant'è che nemmeno è stato previsto a carico della banca alcun onere di controllo circa l'utilizzazione della somma erogata. Non vi è infatti alcun elemento che possa ricondurre il contratto de quo allo schema tipico del mutuo di scopo convenzionale non risultando che il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. pagina 8 di 11 Né potrebbe dichiararsi la nullità del mutuo per mancanza di causa in quanto è pienamente legittimo il mutuo contratto per estinguere uno scoperto di c/c, ben potendo tale finalità essere perseguita legittimamente dal mutuatario beneficiario dei soldi, che ne dispone a suo piacimento. In tal senso si è di recente espressa la
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025 affermando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.
Ad abundantiam, deve poi osservarsi che quanto affermato dall'opponente circa l'asserito “costringimento”, da parte della Banca, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo è rimasta una mera asserzione, priva di qualsiasi supporto probatorio.
È infine infondata per difetto di prova l'eccezione di nullità delle fideiussioni, siccome redatte in violazione della normativa antitrust.
Mette conto al riguardo osservare che la fideiussione de qua è stata stipulata dagli odierni opponenti in data 9.3.2015 e dunque dieci anni dopo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, sfociato nel su richiamato provvedimento che, se può ritenersi costituire una fonte probatoria privilegiata limitatamente ai fatti esaminati, non può invece (più) esserlo con riferimento a fatti che si collocano nel tempo molti anni dopo. pagina 9 di 11 Ed infatti, premesso che la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita da chi l'eccepisce (odierni opponenti), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, essa può fondarsi sul provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente
è invece necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. In tal senso si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, 'l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass. 1170/2025, in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali
(…)”.
È necessario, quindi, che i contratti di cui si eccepisca la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo è necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'Italia, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto.
Tanto chiarito, è sufficiente osservare che alcuna prova è stata offerta al riguardo dall'opponente: ne discende che il motivo di opposizione va rigettato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tento conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, e con esclusione della fase istruttoria siccome di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 2293 del 11.11.2019; CP_3
b) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 25.11.2025
IL GIUDICE
EL CE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa EL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 CP_3
RO UO, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONELLA MICUCCI, giusta procura in atti;
opposta
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MIRANDA, giusta procura in atti;
terza interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
24.11.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 395.548,21, oltre accessori e spese, vantato da
[...]
nei confronti di in qualità di debitrice principale, e Controparte_4 Controparte_1
di , , in qualità di fideiussori, in forza di CP_3 CP_6 Controparte_2
un contratto di finanziamento (n. 8/MA6/0/91367010) stipulato con CA
S.p.A. dell'importo di € 300.000,00, rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 2293 del
11.11.2019), e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 2) la nullità del finanziamento per difetto di causa, siccome stipulato per coprire pregresse esposizioni debitorie di PMG Costruzioni s.r.l., altra società del gruppo;
3) la nullità delle fideiussioni siccome stipulate in violazione della CP_3
normativa antistrust.
Hanno dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_4 infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_5
quale cessionaria del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione (4.8.2020), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 24.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa.
Preliminarmente, va dato atto che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi pagina 2 di 11 dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (cfr. Cass. n. 22503/2014; SS.UU. sentenza n. 22727/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, non essendo stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della opposta/cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, deve essere richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine pagina 3 di 11 di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del fatto costitutivo del credito avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento a revoca stipulato in data 11.3.2015 da
[...]
con CA S.p.A., nonché le fideiussioni omnibus rilasciate da CP_1
e sino alla concorrenza della somma di € 600.000,00. Controparte_2 CP_3
È rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento.
A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto) sollevata dall'opponente.
Pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. lettera di cessione del credito del
31.12.2015: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n.
10200/2021), che il credito scaturente dal contratto di finanziamento de quo è stato ceduto da CA S.p.A. a in forza dei contratti del 5 Controparte_7
maggio e del 12 ottobre 2015, è documentato che il medesimo credito è stato successivamente riacquistato da CA S.p.A. in data 27.3.2019 in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, come risulta dall'estratto della Gazzetta
Ufficiale in atti.
Come noto, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo pagina 4 di 11 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n.
24798/2020).
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, dalla documentazione depositata risulta che l'opposta, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 130/99, sulla Gazzetta Ufficiale;
nell'avviso si legge che “La Banca
PU S.p.A. (la “Cessionaria” o “BAP”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 27 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993 (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da (la “Cedente” o la “Società”), con effetti economici Controparte_7
come indicato nel Contratto di Cessione, un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati”. Tra questi, sono espressamente ricompresi i “C) crediti che sono stati ceduti da BAP alla Società ai sensi di due contratti di cessione stipulati rispettivamente in data 5 maggio 2015 e 12 ottobre
2015, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 53 del 9 maggio 2015, parte
II, sezione “Altri annunci commerciali” e da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 119 del 15 ottobre 2015, parte II, sezione “Altri annunci commerciali”. pagina 5 di 11 Detti elementi consentono pertanto di ritenere con sufficiente certezza che il credito qui azionato rientri tra quelli oggetto di cessione, atteso che esso deriva proprio dalla precedente cessione intervenuta tra CA S.p.A. e Controparte_7
È poi documentata in atti, oltre che incontestata, la fusione per incorporazione intervenuta tra e CA S.p.A. in data 14.5.2019. Controparte_8
Non vale a superare l'efficacia probatoria della documentazione innanzi richiamata quella prodotta dall'opponente e, in particolare, la lettera di cessione del credito, ricevuta dall'opponente, a firma di S.G.A. S.p.A., quale cessionaria di Parte_1
in LCA, atteso che in detta comunicazione (oltre che nelle ulteriori produzioni
[...] documentali offerte dall'opponente) non vi è alcuno specifico riferimento al credito e alla tipologia di credito di cui è causa. Il che, a fronte delle puntuali ed espresse emergenze risultanti dalla documentazione innanzi richiamata, non consente di ritenere che il credito qui azionato sia stato “retrocesso” a Parte_1
Deve dunque ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
È poi infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di causa, siccome stipulato per coprire esposizioni debitorie di PMG Costruzioni s.r.l., altra società del gruppo . CP_3
Va in proposito osservato che è documentalmente provato che CA S.p.A. ha concesso il finanziamento dell'importo di € 300.000,00 che la parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto, con espressa finalità di “scopi imprenditoriali e/o professionali”.
Accertato che la società opponente è stata effettivamente beneficiaria della somma mutuata dandone formale quietanza, al fine dirimere la questione circa la validità (o la nullità) di un contratto di mutuo che sia destinato alla finalità di azzerare o ridurre pregresse esposizioni debitorie, occorre innanzitutto verificare se il contratto de quo possa essere qualificato come mutuo di scopo, ovvero legato ad uno scopo predeterminato in cui le somme vengono erogate alla parte affinché questa le utilizzi secondo le finalità indicate in contratto, ovvero come mutuo a libera finalizzazione.
pagina 6 di 11 La Corte di Cassazione sul punto ha affermato che la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé idonea ad integrare gli estremi di un mutuo di scopo convenzionale per il quale occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse anche proprio del mutuante.
Il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (cfr. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme. Il mutuo di scopo
è quindi preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. n. 12123/1990);
l'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass.
n. 317/2001 e prima ancora Cass. n. 2876/1988). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il debitore si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata;
dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (cfr. Cass. n. 7116/1998).
In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (cfr. Cass. n. 317/2001; Cass. n. 2796/1972).
Il punto centrale della questione, in sostanza, è che nel caso di mutuo di scopo convenzionale è sempre necessario che la clausola di destinazione della somma pagina 7 di 11 mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
qualora invece venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario
(come avvenuto nel caso di specie), si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il mutuatario), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale e, quindi, in caso di diversa destinazione delle somme, il contratto resta pienamente valido.
“Pertanto, per distinguere i due tipi di mutuo, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità
o meno del contratto stesso” (cfr. Cassa. n. 9838/2021).
Applicando detti principi al caso che qui interessa, dall'esame del contratto di mutuo alcuna specifica prescrizione è dato rinvenire in ordine all'obbligo che la somma erogata fosse necessariamente destinata ad una specifica finalità (se non quella generica di “scopi imprenditoriali e/o professionali”) diretta anche a tutelare un interesse della banca tant'è che nemmeno è stato previsto a carico della banca alcun onere di controllo circa l'utilizzazione della somma erogata. Non vi è infatti alcun elemento che possa ricondurre il contratto de quo allo schema tipico del mutuo di scopo convenzionale non risultando che il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. pagina 8 di 11 Né potrebbe dichiararsi la nullità del mutuo per mancanza di causa in quanto è pienamente legittimo il mutuo contratto per estinguere uno scoperto di c/c, ben potendo tale finalità essere perseguita legittimamente dal mutuatario beneficiario dei soldi, che ne dispone a suo piacimento. In tal senso si è di recente espressa la
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5841/2025 affermando il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.
Ad abundantiam, deve poi osservarsi che quanto affermato dall'opponente circa l'asserito “costringimento”, da parte della Banca, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento de quo è rimasta una mera asserzione, priva di qualsiasi supporto probatorio.
È infine infondata per difetto di prova l'eccezione di nullità delle fideiussioni, siccome redatte in violazione della normativa antitrust.
Mette conto al riguardo osservare che la fideiussione de qua è stata stipulata dagli odierni opponenti in data 9.3.2015 e dunque dieci anni dopo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, sfociato nel su richiamato provvedimento che, se può ritenersi costituire una fonte probatoria privilegiata limitatamente ai fatti esaminati, non può invece (più) esserlo con riferimento a fatti che si collocano nel tempo molti anni dopo. pagina 9 di 11 Ed infatti, premesso che la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita da chi l'eccepisce (odierni opponenti), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, essa può fondarsi sul provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. Per le garanzie prestate successivamente
è invece necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. In tal senso si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, 'l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass. 1170/2025, in motivazione).
Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali
(…)”.
È necessario, quindi, che i contratti di cui si eccepisca la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo è necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca
d'Italia, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto.
Tanto chiarito, è sufficiente osservare che alcuna prova è stata offerta al riguardo dall'opponente: ne discende che il motivo di opposizione va rigettato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tento conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, e con esclusione della fase istruttoria siccome di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 2293 del 11.11.2019; CP_3
b) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 25.11.2025
IL GIUDICE
EL CE
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