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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2610/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036702116000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5231/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e Resistente_1 spa in liquidazione impugnando la cartella di pagamento n. 29520240036702116/000, contenente l'iscrizione a ruolo per tassa raccolta rifiuti, anni 2008-2009-2010-2011-2012.
Il ricorrente eccepiva: 1) l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione della pretesa tributaria per i ruoli relativi alla TARI 2008-2009-2010-2011-2012 (31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017) poiché la notifica della intimazione di pagamento avveniva in data 19/10/2019
e la notifica della cartella di pagamento che si impugna in data 21/01/2025 e non vi erano atti interruttivi;
2) la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento (le fatture di pagamento) nonché dell'intimazione stessa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'ufficio impositore.
Si costituiva ATOME in liquidazione rilevando l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92. Infatti, gli atti presupposti alla cartella di pagamento per cui si procede, in particolare le fatture e l'intimazione TIA, sono stati correttamente notificati al contribuente che è stato, pertanto, posto a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. In ultimo, prima della formazione e della trasmissione del ruolo all'ADER, la Società d'Ambito notificava, a mani proprie, al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 265214 in data 01.10.2019 (cfr. all.1). Dai documenti prodotti è facilmente rinvenibile nella parte “CodRA” la correlazione sussistente tra l'intimazione di pagamento suindicata e l'avviso di ricevimento, atteso che risulta ivi riportato il numero “265214”, ovvero quello identificativo dell'intimazione di pagamento. Ebbene, tali evidenze comprovano la tempestiva e corretta notifica dell'intimazione presupposta al contribuente, operando nella fattispecie il principio della
“presunzione di conoscenza” sancito dall'art.1335 c.c.; i plichi, essendo regolarmente inviati all'indirizzo del destinatario, si reputano conosciuti dal medesimo, sino a prova contraria.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui eccepiva la mancanza della procura alle liti in quanto essa risultava conferita dal Direttore Generale della Riscossione Sicilia Spa sulla base di apposita procura notarile rilasciata dal Presidente della società – rappresentante legale della stessa – ma non prodotta in atti (neppure all'udienza di trattazione del reclamo, a seguito dell'eccezione di parte reclamata). A tal fine depositava giurisprudenza. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità degli atti allegati per violazione dell'art. 25 bis dlgs 546/92 in quanto parte resistente allegava al fascicolo telematico atti non muniti di attestazione di conformità all'originale. Insisteva peraltro nell'intervenuto decorso del termine di prescrizione e sulla circostanza che fra la notifica della intimazione del 01/10/2019 e la notifica della cartella in data 24/1/2025 era decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito.
All'udienza del18 settembre 2025, in presenza delle parti che insistevano nei rispettivi atti la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente infondate risultano le eccezioni formali sollevate da parte attrice nella memoria di replica.
Per quanto attiene alla prima, risulta in atti regolare procura alla lite del difensore di parti resistenti e per quanto attiene alla seconda – la violazione dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per carenza dell'attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati telematicamente - la norma prevede che i difensori, le parti e gli ausiliari possano attestare la conformità delle copie informatiche agli originali, ma la mancata attestazione non determina automaticamente la nullità del deposito, salvo che sia contestata la conformità
e la parte non provveda a sanare la carenza. Nel caso in esame, non risultano contestazioni specifiche sulla conformità dei documenti, né la parte resistente ha eccepito la non corrispondenza tra copia e originale. In ogni caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'eventuale carenza dell'attestazione sia sanabile mediante produzione successiva o richiesta del giudice. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata e non idonea a determinare la nullità degli atti depositati.
Per quanto attiene alla prima eccezione proposta in ricorso, la tassa rifiuti e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico si prescrivono in cinque anni. Trattandosi, difatti, di tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.
Atome 1 in liquidazione, costituendosi in giudizio ha fornito prova della notifica di atti interruttivi precludendo, in tal modo, ogni sindacato su questioni di merito non fatte valere in passato dal ricorrente. Detto principio
è stato ribadito dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha affermato che un contribuente può contestare una cartella di pagamento solo per vizi propri e non per vicende relative agli atti impositivi precedenti. Ciò posto, assodato che la prescrizione inizia a decorrere ex novo ogni qualvolta, come nel caso che ci occupa, vi siano atti interruttivi, è evidente che alcuna preclusione può ritenersi maturata alla data di proposizione del ricorso de quo, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento, ritualmente effettuata e mai opposta, ha determinato la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, il quale non è maturato alla data di notifica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, nel calcolo del termine prescrizionale, si deve considerare la sospensione prevista dal Decreto “Cura
Italia” - DL n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Fermo restando la circostanza che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 265214, presupposta alla cartella di pagamento impugnata, ha determinato la cristallizzazione del credito in contestazione e l'impossibilità di eccepire vizi inerenti la menzionata intimazione di pagamento, Resistente_1 SPA in liquidazione depositava gli atti interruttivi già notificati. In particolare, si legge nella memoria di costituzione: “in data 18.04.2011 la fattura n. 2 0 1 1 0 0 4 9 8 4 (anno 2010), in data 27.12.2011 la fattura n. 2011100141 (anno 2011), in data 01.08.2012 la fattura n. 2012032488 (I semestre 2012), in data 18.12.2012 la fattura n. 2012104586 (II semestre 2012), in data 27.12.2017 la fattura n. 2017019459 (saldo 2012), in data 14.04.2011 la fattura n. 2 0 1 1 0 0 4 9 8 5 (anno 2010), in data 27.12.2011 la fattura n. 2011100142
(anno 2011), in data 30.07.2012 la fattura n. 2012032489 (I semestre 2012), in data 14.12.2012 la fattura n. 2012107074 (II semestre 2012) ed in data 17.12.2017 la fattura n. 2017019460 (saldo 2012) (cfr. all.2 – all.3 – all.
4 -all.5 – all.6 – all.7 – all.8 – all.9 – all.10 – all.11). Successivamente, in data 18.01.2017 (spedita in data 21.12.2016) veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 002209/16, con la quale si reiterava il pagamento delle predette fatture (tranne il saldo del 2012, poiché veniva richiesto successivamente) (Cfr. all. 12). La richiesta di pagamento delle somme portate dalle predette fatture è stata rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 265214, presupposta alla cartella di pagamento opposta (Cfr. all.1).”
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione non risulta decorso atteso che le fatture venivano regolarmente notificate e dall'ultimo atto interruttivo (intimazione notificata l'01/10/2019) all'atto che qui si impugna (notificato il 24/1/2025), in considerazione della sospensione per il periodo covid, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Parimenti infondato, alla luce della produzione delle parti resistenti, risulta il secondo motivo di ricorso, attesa la prova della notifica degli atti presupposti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2610/25 Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti costituite che si liquidano in euro 2.500,00 ciascuno oltre spese e accessori .
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2610/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036702116000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5231/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e Resistente_1 spa in liquidazione impugnando la cartella di pagamento n. 29520240036702116/000, contenente l'iscrizione a ruolo per tassa raccolta rifiuti, anni 2008-2009-2010-2011-2012.
Il ricorrente eccepiva: 1) l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione della pretesa tributaria per i ruoli relativi alla TARI 2008-2009-2010-2011-2012 (31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017) poiché la notifica della intimazione di pagamento avveniva in data 19/10/2019
e la notifica della cartella di pagamento che si impugna in data 21/01/2025 e non vi erano atti interruttivi;
2) la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento (le fatture di pagamento) nonché dell'intimazione stessa.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'ufficio impositore.
Si costituiva ATOME in liquidazione rilevando l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92. Infatti, gli atti presupposti alla cartella di pagamento per cui si procede, in particolare le fatture e l'intimazione TIA, sono stati correttamente notificati al contribuente che è stato, pertanto, posto a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. In ultimo, prima della formazione e della trasmissione del ruolo all'ADER, la Società d'Ambito notificava, a mani proprie, al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 265214 in data 01.10.2019 (cfr. all.1). Dai documenti prodotti è facilmente rinvenibile nella parte “CodRA” la correlazione sussistente tra l'intimazione di pagamento suindicata e l'avviso di ricevimento, atteso che risulta ivi riportato il numero “265214”, ovvero quello identificativo dell'intimazione di pagamento. Ebbene, tali evidenze comprovano la tempestiva e corretta notifica dell'intimazione presupposta al contribuente, operando nella fattispecie il principio della
“presunzione di conoscenza” sancito dall'art.1335 c.c.; i plichi, essendo regolarmente inviati all'indirizzo del destinatario, si reputano conosciuti dal medesimo, sino a prova contraria.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui eccepiva la mancanza della procura alle liti in quanto essa risultava conferita dal Direttore Generale della Riscossione Sicilia Spa sulla base di apposita procura notarile rilasciata dal Presidente della società – rappresentante legale della stessa – ma non prodotta in atti (neppure all'udienza di trattazione del reclamo, a seguito dell'eccezione di parte reclamata). A tal fine depositava giurisprudenza. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità degli atti allegati per violazione dell'art. 25 bis dlgs 546/92 in quanto parte resistente allegava al fascicolo telematico atti non muniti di attestazione di conformità all'originale. Insisteva peraltro nell'intervenuto decorso del termine di prescrizione e sulla circostanza che fra la notifica della intimazione del 01/10/2019 e la notifica della cartella in data 24/1/2025 era decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito.
All'udienza del18 settembre 2025, in presenza delle parti che insistevano nei rispettivi atti la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente infondate risultano le eccezioni formali sollevate da parte attrice nella memoria di replica.
Per quanto attiene alla prima, risulta in atti regolare procura alla lite del difensore di parti resistenti e per quanto attiene alla seconda – la violazione dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per carenza dell'attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati telematicamente - la norma prevede che i difensori, le parti e gli ausiliari possano attestare la conformità delle copie informatiche agli originali, ma la mancata attestazione non determina automaticamente la nullità del deposito, salvo che sia contestata la conformità
e la parte non provveda a sanare la carenza. Nel caso in esame, non risultano contestazioni specifiche sulla conformità dei documenti, né la parte resistente ha eccepito la non corrispondenza tra copia e originale. In ogni caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'eventuale carenza dell'attestazione sia sanabile mediante produzione successiva o richiesta del giudice. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata e non idonea a determinare la nullità degli atti depositati.
Per quanto attiene alla prima eccezione proposta in ricorso, la tassa rifiuti e la tassa per l'occupazione di suolo pubblico si prescrivono in cinque anni. Trattandosi, difatti, di tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del codice civile.
Atome 1 in liquidazione, costituendosi in giudizio ha fornito prova della notifica di atti interruttivi precludendo, in tal modo, ogni sindacato su questioni di merito non fatte valere in passato dal ricorrente. Detto principio
è stato ribadito dalla Suprema Corte di cassazione la quale, con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha affermato che un contribuente può contestare una cartella di pagamento solo per vizi propri e non per vicende relative agli atti impositivi precedenti. Ciò posto, assodato che la prescrizione inizia a decorrere ex novo ogni qualvolta, come nel caso che ci occupa, vi siano atti interruttivi, è evidente che alcuna preclusione può ritenersi maturata alla data di proposizione del ricorso de quo, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento, ritualmente effettuata e mai opposta, ha determinato la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale, il quale non è maturato alla data di notifica della cartella di pagamento opposta.
Inoltre, nel calcolo del termine prescrizionale, si deve considerare la sospensione prevista dal Decreto “Cura
Italia” - DL n. 18/2020 – e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”.
Fermo restando la circostanza che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 265214, presupposta alla cartella di pagamento impugnata, ha determinato la cristallizzazione del credito in contestazione e l'impossibilità di eccepire vizi inerenti la menzionata intimazione di pagamento, Resistente_1 SPA in liquidazione depositava gli atti interruttivi già notificati. In particolare, si legge nella memoria di costituzione: “in data 18.04.2011 la fattura n. 2 0 1 1 0 0 4 9 8 4 (anno 2010), in data 27.12.2011 la fattura n. 2011100141 (anno 2011), in data 01.08.2012 la fattura n. 2012032488 (I semestre 2012), in data 18.12.2012 la fattura n. 2012104586 (II semestre 2012), in data 27.12.2017 la fattura n. 2017019459 (saldo 2012), in data 14.04.2011 la fattura n. 2 0 1 1 0 0 4 9 8 5 (anno 2010), in data 27.12.2011 la fattura n. 2011100142
(anno 2011), in data 30.07.2012 la fattura n. 2012032489 (I semestre 2012), in data 14.12.2012 la fattura n. 2012107074 (II semestre 2012) ed in data 17.12.2017 la fattura n. 2017019460 (saldo 2012) (cfr. all.2 – all.3 – all.
4 -all.5 – all.6 – all.7 – all.8 – all.9 – all.10 – all.11). Successivamente, in data 18.01.2017 (spedita in data 21.12.2016) veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 002209/16, con la quale si reiterava il pagamento delle predette fatture (tranne il saldo del 2012, poiché veniva richiesto successivamente) (Cfr. all. 12). La richiesta di pagamento delle somme portate dalle predette fatture è stata rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 265214, presupposta alla cartella di pagamento opposta (Cfr. all.1).”
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione non risulta decorso atteso che le fatture venivano regolarmente notificate e dall'ultimo atto interruttivo (intimazione notificata l'01/10/2019) all'atto che qui si impugna (notificato il 24/1/2025), in considerazione della sospensione per il periodo covid, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Parimenti infondato, alla luce della produzione delle parti resistenti, risulta il secondo motivo di ricorso, attesa la prova della notifica degli atti presupposti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2610/25 Rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore delle parti costituite che si liquidano in euro 2.500,00 ciascuno oltre spese e accessori .