Articolo 15 della Legge 25 luglio 1966, n. 616
Articolo 14Articolo 16
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28 agosto 1966
Art. 15. Procedimento disciplinare.

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive.
L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile .
In caso di irreperibilita' le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante effissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 28 agosto 1966
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