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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 92/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Paglialunga
Francesca e dall'avv. Bargoni Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1
del 23/01/2023, n. rep. 37590 e n. racc. 7131, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 29 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 formalizzava azione di accertamento Parte_1
negativo in rapporto alla richiesta di rimborso di € 8.776,80, formalizzata dall il 10 settembre CP_1
2024, per recupero di somme asseritamente percepite indebitamente su pensione cat. VOART
n.33520883.
Rilevava di esser titolare di pensione, con decorrenza I gennaio 2020, in applicazione della cd. quota
100, di aver percepito unicamente rediti da pensione e da locazione immobiliare e segnalava che l , da cui emergeva una giornata di lavoro subordinato in data 01.05.2023 per un compenso Pt_2 di € 40.00, era frutto di errore dell'impresa individuale NI NA AR, la quale aveva provveduto alla rettifica il 30/11/2023 in quanto non vi era mai stato alcun rapporto di lavoro dipendente.
Alla stregua di tali rilievi insisteva nell'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
Con memoria difensiva depositata il 4 aprile 2025 si costituiva l rilevando che il CP_1
ricorrente alla fine di febbraio del 2024 aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ed aveva anteriormente prestato attività di lavoro subordinato.
Richiamava la normativa di settore, secondo cui la pensione quota 100 non era cumulabile fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annui.
Insisteva nella reiezione del ricorso.
La causa, di natura documentale non venendo ammesse le prove perché superflue, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 29 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
L' ha domandato al ricorrente, con missiva 22 agosto 2024, la restituzione CP_1
dell'importo di € 8.776,80 derivante da versamento di rate non dovute sulla pensione cat. VO n.
33520883 nel 2023.
Il ricorrente ha beneficiato del trattamento cd. Quota 100, che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.l.
n. 4/2019, risulta incompatibile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L'eventuale violazione comporta la restituzione delle rate di pensione dell'intero anno in cui viene prestato il lavoro dipendente o quello autonomo con emolumenti soprasoglia, trattandosi di un beneficio finalizzato al ricambio generazionale.
Nel caso in esame la violazione è stata basata solamente sul modello Unilav, da cui risulta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato intermittente dal I al 31 maggio 2023, con mansione di banconiere di sala alle dipendenze dell'impresa individuale NI NA AR, rettificato con annullamento con comunicazione 30 novembre 2023.
Non emerge alcun accertamento sul reale dispiegarsi del rapporto di lavoro e sulle giornate di lavoro effettivamente prestate e non risulta documentati emolumenti percepiti dal Parte_1 Peraltro la comunicazione di annullamento, pur di alcuni mesi successiva a quella di instaurazione del rapporto, è anteriore alla richiesta d'indebito da parte dell' sicché pare arduo arguirsi un CP_1
uso strumentale.
In tale quadro documentale deficitario, in cui non risulta acclarato un reale espletamento di rapporto di lavoro subordinato intermittente, da parte del ricorrente in violazione della normativa disciplinante la pensione cd. Quota 100, in accoglimento del ricorso andrà accertata la mancata infrazione della disciplina sulle incompatibilità della percezione della pensione cd. Quota 100 e dichiarato che il ricorrente non è tenuto a restituire l'importo di € 8.776,80 percepito a titolo di pensione cat. VO n.
33520883 nell'anno 2023 e che eventuali trattenute operate dall' gli andranno restituite. CP_1
In adesione al criterio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2024 avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore, andranno poste a carico dell' che dovrà effettuare la rifusione al ricorrente, da CP_1
distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. agli avv.ti A. Bargoni e F. Paglialunga dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che ricorrente non è tenuto a restituire l'importo Parte_1 di € 8.776,80 percepito a titolo di pensione cat. VO n. 33520883 nell'anno 2023 e condanna l' CP_1
alla restituzione di eventuali trattenute effettuate, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Visto l'art. 91 c.p.c., condanna l' alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.970,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., agli avv.ti A. Bargoni e F. Paglialunga dichiaratisi antistatari.
Fermo, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan