Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00628/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2021, proposto da
Alessandro Pesavento, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza”, della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto- Ministero della Cultura, in data 23 marzo 2021, nella parte dell' “Allegato A-Relazione e Disciplina d'uso” in cui stabilisce, a pag. 27: “L'area compresa nel Regio Decreto n. 30 del 17/01/1935 “Dichiarazione di interesse storico nazionale della zona di Monte Berico” ricade completamente nel perimetro sottoposto a tutela pertanto,conformemente alla disciplina concordata di cui al prot. 28521 del 28/11/2016, il parere previsto per l'autorizzazione paesaggistica si intende comprensivo della valutazione ai fini della tutela prevista dal Regio Decreto n. 30 del 17/01/1935”;
- della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza”, della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto- Ministero della Cultura, in data 23 marzo 2021, nella parte dell' “Allegato E-Osservazioni e Controdeduzioni” rispetto alla controdeduzione n. 7 all'osservazione n. prot. 2318 del 01/02/2021 presentata da Alessandro Pesavento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza e di Comune di Vicenza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Premesso che il proprium della tutela cautelare è costituito dal requisito del “pregiudizio grave e irreparabile” (art. 55 c.p.a.);
Considerato che la domanda cautelare non presenta una sufficiente allegazione del periculum in mora, non essendo stato prospettato un pregiudizio attuale derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato; un siffatto pregiudizio non può ricondursi alla mera “possibilità” (futura ed eventuale) che, nelle more della decisione di merito, siano approvati interventi edilizi suscettibili di porsi in contrasto con le ragioni di tutela del vincolo;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta cautela, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55 cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Vicenza, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Spese compensate nei confronti del Ministero della cultura.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO