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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Carina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18045/2024, promosso da:
, nato il [...] in [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Nazario Urbano del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via Castiglione n. 4 RICORRENTE contro
(CF , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex le tura Distrettuale to (C.F. ) PartitaIVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il ricorrente: “..(Voglia il Tribunale) ....preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento 13/11/2024 del questore della provincia di bologna impugnato col presente ricorso, sussistendone i requisiti di legge al fine;
nel merito, annullare il provvedimento de quo per i motivi del ricorso, e particolarmente perché viziato da eccesso di potere, nonché pronunciato in violazione di legge, solo apparentemente motivato con contestuale richiesta che il giudice accerti il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o altro tipo di protezione che ne eviti il rimpatrio...”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto, in data 16 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 13.11.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole in data 21.11.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso nella seduta dell'11.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, risalente al mese di settembre del 2020, e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
3. In data 24.12.24, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 18 marzo 2025, dinanzi al GOP, a ciò delegato: “ ADR: io parlo l'italiano, l'ho imparato soprattutto sul posto di lavoro;
perciò, capisco bene quello che mi sta dicendo ora. Perciò quel corso per imparare la lingua italiana al quale mi ero iscritto non riesco a frequentarlo con regolarità perché sto lavorando e non è facile far conciliare entrambi gli impegni. ADR: io sto lavorando dal 5 dicembre 2024 con contratto a tempo indeterminato come operaio per il cartongesso;
lavoro dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali per una ditta individuale di AM RA di Molinella. Guadagno al mese circa 1400,00-1500, euro anche se dipende dalla ore di lavoro, se faccio qualche straordinario mi viene riconosciuto nella busta-paga. Con la ditta Sara che mi aveva promesso di assumermi ci sono state difficoltà perché al tempo avevo solo il codice fiscale numerico e questo mi era stato detto che era un problema. ADR: ho avuto direttamente l'assunzione a tempo indeterminato perché il lavoro che sto facendo ora lo svolgevo anche nel mio paese. ADR: non ho preso parte a corsi di formazione o svolto attività di volontariato. ADR: si sto bene in salute. ADR: sono single e non ho hobby particolari se non uscire con gli amici, andare ogni tanto in moschea. ADR: io abito a Molinella, a casa di mio zio paterno,
[...]
che è diventato cittadino italiano e con sua moglie e i loro due Per_1 rio abita mia zia materna anche lei diventata Controparte_3 cittadina italiana e sempre a Molinella che ha Persona_2 Part permesso per soggiornante di lungo periodo. ADR n Italia nel 2020 o aspettato due anni prima di regolarizzare la mia posizione perché mi sono arrangiato in piccoli lavori in nero, non sapevo bene come
Pagina 2 muovermi in un paese a me sconosciuto. E' avevo che avevo qui i miei zii ma loro erano arrivati in Italia in maniera regolare. Poi tramite altri ragazzi miei connazionali che cercavano anche loro il modo per ottenere un permesso di soggiorno sono arrivato a conoscere l'avvocato che mi rappresenta ora. Non ho mai presentato domanda di asilo. ADR: A in Tunisia, dove sono nato, Tes_1 vivono i miei genitori e mio fratello piccolo. Siamo tre figli maschi in tutto, io sono il più grande. Preciso che l'altro mio fratello, il secondo, è anche lui venuto in Italia circa 8-9 mesi fa, con il decreto flussi;
lui si chiama Per_3 ed è andato a vivere dall'altro nostro zio a Molinella. Mi ve
[...]
e mi sento telefonicamente con tutta la mia famiglia. Adesso che ho iniziato a lavorare in regola sto cercando di mandare un po' di soldi ai miei genitori. Mio padre lavora come fabbro, mia madre è casalinga. Nel mio paese io ho lavorato come muratore e ho ottenuto anche un diploma come massaggiatore, però non riuscivo a guadagnare tanto e con continuità e così sono partito per l'Italia”.
4. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
5. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il CP_4 rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfa spresso dalla Commissione Territoriale.
Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT.
6.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 30/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di
Pagina 3 specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.2. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.3. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e
Pagina 4 familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_4 corso della vita che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_5
“There appears, furthermore, to be no reason o le why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
7. Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi cinque anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, familiari, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento a Molinella, in provincia di Bologna, insieme allo zio, diventato cittadino italiano, e alla sua famiglia. E' stato raggiunto, recentemente, in Italia da uno dei suoi fratelli che, però, è ospite di un altro zio.
Pagina 5 Il ricorrente, arrivato in Italia nel 2020, risulta immune da pregiudizi penali (v. parere della Ct in atti) e, per quanto non abbia presentato nell'immediatezza del suo ingresso nel territorio italiano la richiesta per regolarizzare la sua permanenza, come rilevato dalla Commissione Territoriale nel citato parere, è comunque riuscito a reperire regolare attività lavorativa presso la ditta individuale di AM RA con sede a Molinella e ad essere ivi assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 5.12.2024 con la mansione di manovale edile (inquadramento al 1' Livello del CCNL Edili Artigianato), riuscendo a percepire anche discreti guadagni come evincile dalla documentazione allegata in atti (contratto di lavoro, copie buste-paga, F24 attestanti il versamento dei contributi, depositati con le note scritte del 16/9/2025) Il ricorrente ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni (sul punto tra gli allegati al ricorso vi è solo un certificato del 2.5.23 di frequenza a far data dall'8.3.23 al corso di apprendimento della lingua italiana presso la Scuola
“Penny Wirton” di Villanova di Castenaso, che per stessa ammissione del ricorrente, non ha più proseguito), di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. Per_6
19 è stato di o consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito
Pagina 6 con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Carina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18045/2024, promosso da:
, nato il [...] in [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. Nazario Urbano del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via Castiglione n. 4 RICORRENTE contro
(CF , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex le tura Distrettuale to (C.F. ) PartitaIVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI Conclusioni per il ricorrente: “..(Voglia il Tribunale) ....preliminarmente, sospendere l'efficacia del provvedimento 13/11/2024 del questore della provincia di bologna impugnato col presente ricorso, sussistendone i requisiti di legge al fine;
nel merito, annullare il provvedimento de quo per i motivi del ricorso, e particolarmente perché viziato da eccesso di potere, nonché pronunciato in violazione di legge, solo apparentemente motivato con contestuale richiesta che il giudice accerti il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o altro tipo di protezione che ne eviti il rimpatrio...”.
Conclusioni per il resistente: “....Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto, in data 16 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 13.11.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatole in data 21.11.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso nella seduta dell'11.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale non sarebbero sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, risalente al mese di settembre del 2020, e lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato.
3. In data 24.12.24, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , Controparte_1 costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana, all'udienza del 18 marzo 2025, dinanzi al GOP, a ciò delegato: “ ADR: io parlo l'italiano, l'ho imparato soprattutto sul posto di lavoro;
perciò, capisco bene quello che mi sta dicendo ora. Perciò quel corso per imparare la lingua italiana al quale mi ero iscritto non riesco a frequentarlo con regolarità perché sto lavorando e non è facile far conciliare entrambi gli impegni. ADR: io sto lavorando dal 5 dicembre 2024 con contratto a tempo indeterminato come operaio per il cartongesso;
lavoro dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali per una ditta individuale di AM RA di Molinella. Guadagno al mese circa 1400,00-1500, euro anche se dipende dalla ore di lavoro, se faccio qualche straordinario mi viene riconosciuto nella busta-paga. Con la ditta Sara che mi aveva promesso di assumermi ci sono state difficoltà perché al tempo avevo solo il codice fiscale numerico e questo mi era stato detto che era un problema. ADR: ho avuto direttamente l'assunzione a tempo indeterminato perché il lavoro che sto facendo ora lo svolgevo anche nel mio paese. ADR: non ho preso parte a corsi di formazione o svolto attività di volontariato. ADR: si sto bene in salute. ADR: sono single e non ho hobby particolari se non uscire con gli amici, andare ogni tanto in moschea. ADR: io abito a Molinella, a casa di mio zio paterno,
[...]
che è diventato cittadino italiano e con sua moglie e i loro due Per_1 rio abita mia zia materna anche lei diventata Controparte_3 cittadina italiana e sempre a Molinella che ha Persona_2 Part permesso per soggiornante di lungo periodo. ADR n Italia nel 2020 o aspettato due anni prima di regolarizzare la mia posizione perché mi sono arrangiato in piccoli lavori in nero, non sapevo bene come
Pagina 2 muovermi in un paese a me sconosciuto. E' avevo che avevo qui i miei zii ma loro erano arrivati in Italia in maniera regolare. Poi tramite altri ragazzi miei connazionali che cercavano anche loro il modo per ottenere un permesso di soggiorno sono arrivato a conoscere l'avvocato che mi rappresenta ora. Non ho mai presentato domanda di asilo. ADR: A in Tunisia, dove sono nato, Tes_1 vivono i miei genitori e mio fratello piccolo. Siamo tre figli maschi in tutto, io sono il più grande. Preciso che l'altro mio fratello, il secondo, è anche lui venuto in Italia circa 8-9 mesi fa, con il decreto flussi;
lui si chiama Per_3 ed è andato a vivere dall'altro nostro zio a Molinella. Mi ve
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e mi sento telefonicamente con tutta la mia famiglia. Adesso che ho iniziato a lavorare in regola sto cercando di mandare un po' di soldi ai miei genitori. Mio padre lavora come fabbro, mia madre è casalinga. Nel mio paese io ho lavorato come muratore e ho ottenuto anche un diploma come massaggiatore, però non riuscivo a guadagnare tanto e con continuità e così sono partito per l'Italia”.
4. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
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5. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la ha negato il CP_4 rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfa spresso dalla Commissione Territoriale.
Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT.
6.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal citato parere della Commissione Territoriale nel quale si fa espresso richiamato all'applicabilità alla domanda de qua del testo previgente alla modifica del d.l. 30/23 e. quindi, antecedente all'11.3.23). Non si applicano, invece, al caso di
Pagina 3 specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.2. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.3. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e
Pagina 4 familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_4 corso della vita che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: Per_5
“There appears, furthermore, to be no reason o le why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
7. Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi cinque anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, familiari, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento a Molinella, in provincia di Bologna, insieme allo zio, diventato cittadino italiano, e alla sua famiglia. E' stato raggiunto, recentemente, in Italia da uno dei suoi fratelli che, però, è ospite di un altro zio.
Pagina 5 Il ricorrente, arrivato in Italia nel 2020, risulta immune da pregiudizi penali (v. parere della Ct in atti) e, per quanto non abbia presentato nell'immediatezza del suo ingresso nel territorio italiano la richiesta per regolarizzare la sua permanenza, come rilevato dalla Commissione Territoriale nel citato parere, è comunque riuscito a reperire regolare attività lavorativa presso la ditta individuale di AM RA con sede a Molinella e ad essere ivi assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 5.12.2024 con la mansione di manovale edile (inquadramento al 1' Livello del CCNL Edili Artigianato), riuscendo a percepire anche discreti guadagni come evincile dalla documentazione allegata in atti (contratto di lavoro, copie buste-paga, F24 attestanti il versamento dei contributi, depositati con le note scritte del 16/9/2025) Il ricorrente ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni (sul punto tra gli allegati al ricorso vi è solo un certificato del 2.5.23 di frequenza a far data dall'8.3.23 al corso di apprendimento della lingua italiana presso la Scuola
“Penny Wirton” di Villanova di Castenaso, che per stessa ammissione del ricorrente, non ha più proseguito), di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete, come evincibile dal verbale d'udienza in atti. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. Per_6
19 è stato di o consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito
Pagina 6 con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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