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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3532/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Cimmarusti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.4.2024, – premesso di essere titolare di pensione ai superstiti Parte_1 categoria SO n. 20053835, con decorrenza da maggio 1998 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 12.10.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza CP_ dall'1.1.2018; che l' in data 30.01.2023, le ha comunicato la riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento solo a decorrere da settembre 2022; di aver proposto, in data 19.5.2023, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettato dall' con provvedimento del CP_1
5.03.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire gli assegni al nucleo
pagina 1 di 6 familiare, poiché inabile al proficuo lavoro a decorrere dall'1.1.2018, ovvero in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma presso la sede dell'ente, al pagamento delle somme che, al ridetto titolo, sono dovute per un ammontare pari ad €. 2.863,28 (€. 51,13 * 56 mensilità dall'1.1.2018 al 31.08.2022), come da TABELLA NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI, prima fascia di reddito afferente agli anni
2018/19/20 e 21 (doc. n. 09), ovvero a quella diversa somma da calcolarsi nella misura di legge in caso di diversa decorrenza dei requisiti di legge;
2) condannare l' , ut supra rappresentato e CP_1 domiciliato, al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale svalutazione monetaria computato come per legge a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto, nei ristretti limiti di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
pagina 2 di 6 Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della
L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass.
26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del
24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
pagina 3 di 6 Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10), sicché l'eventuale riconoscimento dello status di invalido civile non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come s'è detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto Per_1 segue: “La signora … è risultata affetta da: Decadimento cognitivo con associata Parte_1 impotenza funzionale delle spalle maggiormente a sinistra. Deficit di forza degli arti inferiori ed instabilità posturale con incapacità di deambulare senza ausili e supervisione di terzi con rischio di cadute estremamente elevato durante la deambulazione e con valori di ADL = 1/6, IADL = 0/8, Tinetti
6/28. Si tratta di patologie già in parte presenti alla data del 01.01.2018 e ritengo che il riconoscimento della “inabilità” richiesto ai fini del diritto alla pensione di reversibilità possa essere attribuito con decorrenza 02-08-2022 data della relazione rilasciata dalla dottorezza Per_2 conclusioni: Decadimento cognitivo. Deficit manipolativo. Impotenza funzionale alle spalle. Deficit di forza arti inferiori ed instabilità posturale con incapacità di deambulare senza ausili e supervisione di terzi e solo per pochi passi in ambiente interno. Rischio di cadute estremamente elevato durante la deambulazione e Valori di ADL = 1/6, IADL = 0/8, Tinetti 6/28”.
pagina 4 di 6 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della produzione documentale (doc. 7 fasc. CP_ ricorrente), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione non atteneva a detto aspetto.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.1.2018.
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire da agosto 2022, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il Parte_1 nucleo familiare sulla pensione categoria SO n. 20053835 a decorrere da agosto 2022, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' , stante la dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti categoria SO n. Parte_1
pagina 5 di 6 a decorrere da agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui P.IVA_1 all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de SA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3532/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Cimmarusti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.4.2024, – premesso di essere titolare di pensione ai superstiti Parte_1 categoria SO n. 20053835, con decorrenza da maggio 1998 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 12.10.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza CP_ dall'1.1.2018; che l' in data 30.01.2023, le ha comunicato la riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento solo a decorrere da settembre 2022; di aver proposto, in data 19.5.2023, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettato dall' con provvedimento del CP_1
5.03.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire gli assegni al nucleo
pagina 1 di 6 familiare, poiché inabile al proficuo lavoro a decorrere dall'1.1.2018, ovvero in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 domiciliato in Roma presso la sede dell'ente, al pagamento delle somme che, al ridetto titolo, sono dovute per un ammontare pari ad €. 2.863,28 (€. 51,13 * 56 mensilità dall'1.1.2018 al 31.08.2022), come da TABELLA NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI, prima fascia di reddito afferente agli anni
2018/19/20 e 21 (doc. n. 09), ovvero a quella diversa somma da calcolarsi nella misura di legge in caso di diversa decorrenza dei requisiti di legge;
2) condannare l' , ut supra rappresentato e CP_1 domiciliato, al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale svalutazione monetaria computato come per legge a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto, nei ristretti limiti di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
pagina 2 di 6 Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della
L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass.
26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del
24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
pagina 3 di 6 Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10), sicché l'eventuale riconoscimento dello status di invalido civile non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come s'è detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto Per_1 segue: “La signora … è risultata affetta da: Decadimento cognitivo con associata Parte_1 impotenza funzionale delle spalle maggiormente a sinistra. Deficit di forza degli arti inferiori ed instabilità posturale con incapacità di deambulare senza ausili e supervisione di terzi con rischio di cadute estremamente elevato durante la deambulazione e con valori di ADL = 1/6, IADL = 0/8, Tinetti
6/28. Si tratta di patologie già in parte presenti alla data del 01.01.2018 e ritengo che il riconoscimento della “inabilità” richiesto ai fini del diritto alla pensione di reversibilità possa essere attribuito con decorrenza 02-08-2022 data della relazione rilasciata dalla dottorezza Per_2 conclusioni: Decadimento cognitivo. Deficit manipolativo. Impotenza funzionale alle spalle. Deficit di forza arti inferiori ed instabilità posturale con incapacità di deambulare senza ausili e supervisione di terzi e solo per pochi passi in ambiente interno. Rischio di cadute estremamente elevato durante la deambulazione e Valori di ADL = 1/6, IADL = 0/8, Tinetti 6/28”.
pagina 4 di 6 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della produzione documentale (doc. 7 fasc. CP_ ricorrente), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione non atteneva a detto aspetto.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.1.2018.
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire da agosto 2022, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il Parte_1 nucleo familiare sulla pensione categoria SO n. 20053835 a decorrere da agosto 2022, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' , stante la dichiarazione 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti categoria SO n. Parte_1
pagina 5 di 6 a decorrere da agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui P.IVA_1 all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de SA
pagina 6 di 6