Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 23707/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23707/2024 promossa da:
P. IV , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gallarate (VA), alla Via Carlo Cattaneo n. 9, in persona dell'Amministratore Delegato
Dott. , elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (NA), al Viale dei Parte_2
Platani n. 2 c/o residence Platani, nello studio dell'avv. Manuela Pinto ( C.F._1
), che lo rappresenta e difende
[...]
APPELLANTE
contro la (P.I. ) (già CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
pagina 1 di 15
MELUCCI, del foro di Salerno, C.F. , con il quale elettivamente C.F._2
domicilia presso la casella postale pec: Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 2-11-2024 Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n.9273/24 del Giudice di pace di
Napoli, depositata il 3-4-2024, con la quale veniva dichiarato il diritto di CP_2
[...
alla ripetizione dell'importo di euro 1502,76, da essa versato in favore dell'odierna appellante in forza della fattura n.0567/A/2019, emessa da sulla Pt_1
base dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla in data 14-6-2019. CP_2
L'attrice esponeva quanto segue: CP_2
- La Giunta Comunale del Comune di Felitto, con deliberazione n. 73 del 22.09.2017, ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Il ti dà la carica – Per la CP_3
creazione di itinerari ciclo- escursionistici e di mobilità elettrica” per l'importo complessivo di € 199.699,45;
pagina 2 di 15 -il ha, quindi, indetto una procedura di gara avente ad oggetto Controparte_4
l'affidamento dei lavori suddetti;
- il bando di gara ed il disciplinare hanno previsto lo svolgimento della procedura di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM;
- ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti hanno sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si sono obbligati a corrispondere all' Controparte_5
“il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a base di gara”;
-la predetta obbligazione ha integrato un elemento essenziale ed una condizione di ricevibilità dell'offerta, con la espressa previsione del pagamento del corrispettivo determinato prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- la società ha preso parte alla procedura, sottoscrivendo, tra l'altro, in data CP_2
14.06.2019, il predetto atto unilaterale d'obbligo. La sottoscrizione di tale atto si è resa necessaria a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura. Tale clausola prevista dal bando di gara è nulla, come il successivo atto unilaterale d'obbligo;
-a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina n. 97 del 2.10.2019
si è provveduto ad aggiudicare i lavori in favore della società CP_2
-in data 29.11.2019 la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicatrice hanno sottoscritto pagina 3 di 15 contratto di appalto rep. N. 294/2019, avente ad oggetto i lavori sopra richiamati;
-nel mentre, sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che hanno dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria da parte di Controparte_5
-ciononostante, l' in esecuzione dell'atto unilaterale d'obbligo del Controparte_5
14.06.2019, sottoscritto da parte attrice in sede di partecipazione alla gara, ha richiesto alla società il pagamento della somma di € 1.502,76, saldato dalla società CP_2
attrice in data 25-11-2019, giusta fattura n 0567/A del 26.11.2019, avente ad oggetto
“Nostre competenze per gara”.
Sulla base di tali premesse l' in primo grado formulava le seguenti CP_2
conclusioni:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste dall' di cui alla Pt_1
fattura n. n. 0567/A di € 1.502,76, per violazione di norme imperative e falsa
applicazione dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS.
50/2016;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste dall' di cui alla Pt_1
fattura n. n. 0567/A di € 1.502,76, per inesistenza e nullità della causa della clausola del
bando di gara sezione VI.3 lettera r) e del disciplinare di gara punto 3.2.4, nonché
dell'atto unilaterale d'obbligo del 14.06.2019;
3. accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le
motivazioni in atti, dell'atto unilaterale d'obbligo del 14.06.2019, e per l'effetto la non
pagina 4 di 15 debenza delle somme richieste con la fattura n. 0567/A del 26.11.2019 e dichiararne
l'annullamento;
4. accertare e dichiarare, in via incidentale, l'illegittimità per nullità della clausola del
bando di gara sezione VI.3 lettera r) e del disciplinare di gara punto 3.2.4 per
violazione di norme imperative e per assenza di causa, nonchè per violazione dell'art.
83, comma 8, d.lgs. 50/2016, e, per l'effetto:
4.1 disapplicare le clausole contenute negli atti di gara sopra richiamati ex legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E;
4.2 accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, ovvero la annullabilità, per le
motivazioni in atti, dell'atto unilaterale d'obbligo del 14.06.2019, e per l'effetto la non
debenza delle somme richieste con la fattura n. 0567/A del 26.11.2019 e dichiararne
l'annullamento;
4.3 accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste con la fattura n. 0567/A
del 26.11.2019;
5. accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con la fattura n. 0567/A
del 26.11.2019, per violazione dell'art. 2697 c.c. e carenza di prova dei costi sostenuti;
6. accertare e dichiarare, per l'effetto, che la società non era tenuta al CP_2
pagamento in favore di delle somme di cui alla fattura n. 0567/A del Controparte_5
26.11.2019, né per le causali di cui alle stesse, né a qualsiasi altro titolo e/o ragione;
7. accertare e dichiarare che la somma di cui alla fattura n. 0567/A del26.11.2019, pari
pagina 5 di 15 ad € 1.502,76, è stata illegittimamente versata e, per l'effetto, condannare
[...]
alla restituzione in favore della società della somma Controparte_6 CP_2
di euro 1.502,76.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP ed oneri come per legge,
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva la la quale impugnava le avverse deduzioni e Controparte_5
concludeva per il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure proponeva gravame l' adducendo una serie di elementi: Pt_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo,
posto che per sancire la nullità dell'atto unilaterale dell'obbligo occorre impugnare l'intera gara, ma tale impugnazione può essere proposta solo innanzi al Giudice
amministrativo;
definitività dell'aggiudicazione, con la conseguenza che, spirati i termini per l'impugnazione della gara e/o di atti discendenti dalla gara, il Giudice Ordinario non può
che applicare il diritto privato e confermare la validità degli accordi contrattuali disciplinati dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'aggiudicatario;
non pertinenza del richiamo alla riserva di legge di cui all'art.23 Cost, afferendo tale norma all'imposizione di tasse;
insussistenza della violazione di cui all'art.41
comma 2 bis del DL.vo n.50/2016, posto che il corrispettivo fatturato da non Pt_1
pagina 6 di 15 ha alcuna relazione con la gestione della piattaforma ASMECOMM, che è gestita da società terza;
infondatezza della eccezione di nullità, per assenza di causa, dell'atto unilaterale di obbligo, in quanto il servizio di consulenza e assistenza fornito durante la gara rappresenta la causa del negozio.
Parte appellante così concludeva:
“In via preliminare, accertata la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283
c.p.c., sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
Nel merito, in via gradatamente subordinata:
- Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n.
9273/2024 pubblicata in data 03.04.2024 dal Giudice di Pace di Napoli per le
motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
- Accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice di Pace di Napoli
in favore del Giudice Amministrativo.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta
procuratrice ex art. 93 cpc.”
In data 31-1-2025 si costituiva in giudizio parte appellata, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art.342 cpc. Inoltre, nel merito deduceva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Concludeva, dunque,
pagina 7 di 15 chiedendo al giudice di secondo grado, : “previo rigetto dell'istanza di sospensione
avanzata, rigettare l'appello proposto dalla società in quanto Controparte_5
inammissibile in rito, nonché infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in atti,
con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari del
presente grado, oltre IVA, CAP ed ogni onere di legge, da distrarsi in favore del
sottoscritto avvocato antistatario.”.
Con ordinanza in data 24-2-2025 il Giudice respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata e fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si rileva che appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellata, per violazione dell'art.342
cpc.
Tale norma statuisce che “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1)il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2)le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3)le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione pagina 8 di 15 impugnata.”
Quindi, dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che l'enunciazione dei motivi specifici di impugnazione individua l'oggetto della domanda d'appello: essi devono contestare in modo specifico l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva, oggetto di impugnazione, e la sanzione dell'inammissibilità consegue all'(in) sussistenza nei motivi di appello del “capo della sentenza appellato”, delle
“ragioni di fatto o di diritto poste a base dell'impugnazione”.
Orbene, nel caso di specie, l'atto d'appello non indica i capi della sentenza appellati;
non fa alcuna critica alla sentenza e all'iter logico giuridico seguito dal giudice di primo grado. In sostanza, l'appellante si limita a svolgere deduzioni tese a contrastare la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, senza, però, censurare in alcun modo il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nella sentenza appellata. In altri termini, non contrappone a quel percorso proprie argomentazioni volte ad inficiarlo,
ma piuttosto si limita ad affrontare, in termini generali e senza uno specifico riferimento all'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, le questioni sottese alla problematica relativa alla debenza o meno all' del corrispettivo per le Pt_1
attività da essa fornite nelle procedure di gara.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile.
Ad ogni buon conto appare opportuno aggiungere che il gravame è infondato anche nel merito.
pagina 9 di 15 Ed infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed invero, parte attrice, ai fini della partecipazione alla gara di appalto indetta dal
, ha sottoscritto un atto unilaterale in cui si è obbligata a corrispondere Controparte_4
“alla Centrale di Committenza il corrispettivo del servizio Controparte_5
per le attività di gara fornite dalla stessa.
Oggetto della domanda è, quindi, l'accertamento dell'insussistenza di un diritto soggettivo, sub specie di diritto di credito pecuniario, materia, questa, devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Né può addursi in contrario la natura pubblicistica della convenuta, più volte esclusa in altri precedenti analoghi di questo Tribunale, sul rilievo che il S.C. ha espressamente ritenuto, sia pure quale obiter dictum, che la sia un soggetto privato Controparte_5
(cfr. Cass. S.U. n. 16766/2022 ove si legge, a proposito del ruolo svolto da che Pt_1
“la fattispecie in esame (è) caratterizzata dall'intermediazione nelle procedure di affidamento di un soggetto sostanzialmente privato”).
La domanda, pertanto, ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento avanzata da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato e non ha ad oggetto una controversia sulla procedura di affidamento dell'appalto. Ne consegue che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto agli altri motivi di gravame, gli stessi appaiono privi di fondamento e pagina 10 di 15 corretta appare la statuizione del primo Giudice, che ha dichiarato il diritto dell' alla ripetizione dell'importo di euro 1502,76 di cui alla fattura Controparte_2
n.0567/A del 26-11-2019, emessa dalla a titolo di competenze per la gara Pt_1
di appalto di cui è risultata aggiudicataria la odierna appellata.
Nel merito, l'illegittimità dell'imposizione del pagamento delle somme di cui alla fattura n. 0567/A del 26-11-2019 esibita da parte attrice è stata più volte affermata dal giudice amministrativo che l'ha dichiarata illegittima “non tanto, o non solo, perché
contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella sentenza 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché
comporta effettivamente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.” (CDS 6.05.2021;
14.3.2022, n. 1782).
Di analogo tenore è la delibera n. 192/2021 dell' secondo cui “la clausola della CP_7
lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario,
e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, è
illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art. 41, comma 2-bis del Codice
(d.lgs. 50/2016) nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione. La clausola, pertanto, oltre ad essere affetta da violazione di legge, è nulla ed inefficace ab origine”.
Né induce a conclusione contraria il disposto delle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del pagina 11 di 15 2007 ed al d.l. 98/2011 art. 11, concernente convenzioni e accordi quadro stipulati da
Consip, nonché le gare su delega bandite da Consip, ed all'art.16-bis del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, dal momento che quest'ultima disposizione e l'art. 41, comma
2-bis, d.lgs. n. 50/2016 hanno oggetti diversi: la prima è relativa alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre la disposizione del Codice dei contratti pubblici è
specificamente riferita ai costi di gestione delle piattaforme telematiche (cfr., in tal senso, CdS n. 6787/2020).
Ai sensi della L. n. 2248/1865, all. E, art. 5, la suddetta clausola del bando di gara, in quanto illegittima, va, dunque, disapplicata, per le ragioni fin qui esposte.
Si tratta, a questo punto, di valutare la legittimità dell'atto unilaterale d'obbligo,
sottoscritto dall'attrice, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1334 c.c.
Deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla società , tesa ad accertare che CP_2
nessuna obbligazione di pagamento sussiste in capo alla stessa nei confronti della
[...]
trattandosi di prestazione patrimoniale non supportata da puntuale Controparte_5
base normativa.
La clausola della lex specialis comporta la violazione dell'art. 41, comma 2-bis, del
Codice dei contratti pubblici (ai cui sensi: «[è] fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58», inserito dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56), norma che preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei pagina 12 di 15 concorrenti ma anche dell'eventuale aggiudicatario. (Consiglio di Stato, Sezione V, Sent.
n. 6787/2020).
La clausola di pagamento del disciplinare di gara in argomento, in quanta priva di copertura legislativa, deve, altresì, ritenersi in contrasto con l'art. 23 Cost., secondo cui
"Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".
La clausola contestata è illegittima non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41,
comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, ma specialmente perché comporta effettivamente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost. (Consiglio di Stato n. 3538/2021).
Del costo dei servizi resi dall' dunque, avrebbe dovuto farsi carico la stazione Pt_1
appaltante che ne beneficiava direttamente: la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministrazione al privato;
essa, pertanto,
costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre
2017, n. 240; 13 luglio 2017, n. 174; 7 aprile 2017, n. 69; ma specialmente 10 giugno
1994, n. 236; C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6167).
A tutte le argomentazioni svolte consegue che l'atto di assunzione di obbligo sottoscritto dall'attrice va dichiarato nullo, ex art. 1418 c.c..
pagina 13 di 15 Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 1324 cc, “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”. Ed infatti, è noto che le anzidette dichiarazioni di volontà unilaterali, in virtù della previsione di cui all'art. 1324 c.c.,
soggiacciono alla disciplina che regola i contratti, in quanto compatibile.
Orbene, tenuto conto della riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali a carico di privati, prevista all'art. 23 Cost., va dichiarata la nullità del suddetto atto unilaterale ai sensi dell'art. 1418 c.c., giacché il corrispettivo del servizio reso, nella misura percentuale dell'importo aggiudicato, non trova riscontro in alcuna previsione normativa.
Nulla, dunque, è tenuta a pagare l'attrice in favore di in virtù delle somme Pt_1
portate dalla fattura di cui in citazione, con la conseguenza che alla stessa va riconosciuto il diritto di ripetere dall' l'importo versato a tale titolo. Pt_1
Le spese del presente grado di appello seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la serialità delle questioni affrontate, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Antonio Melucci.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, giudicando in secondo grado, così
decide:
-dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.9273/24 del
Giudice di pace di Napoli;
-condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente grado di appello, liquidate in euro 1278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Antonio Melucci;
- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Napoli, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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