Art. 9.
Il personale in servizio alla data del presente decreto presso gli Istituti di cui all'art. 1, il quale a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale risultera' quantitativamente o qualitativamente esuberante o non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo, verra' licenziato con diritto a liquidare quanto possa competergli a norma dei rispettivi regolamenti dei predetti istituti, o, in mancanza di tali regolamenti, a norma della legge sull'impiego privato.
Il personale che sara' trattenuto in servizio conservera' la posizione giuridica ed economica di impiego da esso rivestita alla data del presente decreto presso gli Istituti cui rispettivamente appartiene alla data Medesima.
Il trattenimento in servizio del personale di cui al secondo comma del presente articolo riveste carattere provvisorio a tutti gli effetti, e, comunque non puo' protrarsi oltre la emanazione del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 7. Tale trattenimento in servizio non costituisce alcun titolo utile per il collocamento nei posti dei ruoli organici che saranno fissati dal predetto regolamento; il conferimento di tali posti dovra' essere effettuato secondo le norme e le condizioni all'uopo da stabilire dal regolamento medesimo.
Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti comma compete, in caso di cessazione, il trattamento previsto dal primo comma del precedente articolo.
Il personale in servizio alla data del presente decreto presso gli Istituti di cui all'art. 1, il quale a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale risultera' quantitativamente o qualitativamente esuberante o non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo, verra' licenziato con diritto a liquidare quanto possa competergli a norma dei rispettivi regolamenti dei predetti istituti, o, in mancanza di tali regolamenti, a norma della legge sull'impiego privato.
Il personale che sara' trattenuto in servizio conservera' la posizione giuridica ed economica di impiego da esso rivestita alla data del presente decreto presso gli Istituti cui rispettivamente appartiene alla data Medesima.
Il trattenimento in servizio del personale di cui al secondo comma del presente articolo riveste carattere provvisorio a tutti gli effetti, e, comunque non puo' protrarsi oltre la emanazione del regolamento previsto dall'ultimo comma del precedente art. 7. Tale trattenimento in servizio non costituisce alcun titolo utile per il collocamento nei posti dei ruoli organici che saranno fissati dal predetto regolamento; il conferimento di tali posti dovra' essere effettuato secondo le norme e le condizioni all'uopo da stabilire dal regolamento medesimo.
Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei precedenti comma compete, in caso di cessazione, il trattamento previsto dal primo comma del precedente articolo.