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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 516 /2023 promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36, giusta procura in calce all'atto di appello (PEC:
– fax 075/5715183) Email_1
APPELLANTE contro
(CF. ), in persona del Sindaco protempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre, 73 presso lo studio dell'Avv. Marco Luigi Marchetti che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione (indirizzo pec t)- Email_2 Email_3
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Mandato – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1102/2023 del 12.7.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Perugia n.1102/2023 che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal rigettando la pretesa della Controparte_1 Parte_2
di vedersi accreditata una somma derivante dalla restituzione di due lotti industriali a
[...]
seguito della revoca dell'assegnazione per inadempimenti da parte dell'assegnataria Parte_3
Sostiene l'appellante di aver acquisito la titolarità dei lotti in questione in virtù di una cessione di ramo d'azienda da formalizzata con atto notarile Sartore del 26 aprile 2010 (negozio Parte_3
giuridicamente valido e produttivo di effetti tra le parti e verso i terzi, mai annullato o dichiarato inefficace), in forza del quale è subentrata in tutti i diritti afferenti il ramo di azienda ceduto e che pertanto è divenuta titolare anche del credito restitutorio;
che ciò era pure effettivamente previsto nell'atto pubblico del 15/11/2018 a rogito del Notaio ove è stabilito espressamente che la Per_1
somma riconosciuta dal a titolo restitutorio doveva essere accreditata – al netto delle CP_1
spettanze dei creditori pignoranti – sul conto corrente intestato a ("La Parte_1
differenza, al netto dei suddetti pagamenti, dovrà accreditarsi sul conto corrente bancario IBAN
[...] intestato alla società "). Pertanto il Giudice di Parte_1
prime cure avrebbe errato nel ritenere che l'appellante non fosse titolare del credito restitutorio e,
anche a volere ritenere che la verifica ex art. 48 bis fosse dovuta, il pagamento avrebbe dovuto essere bloccato solo in presenza di pendenze a carico del “beneficiario effettivo” del credito, avvero
[...]
non Parte_1 Parte_3
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza là dove non ha tenuto conto che nell'atto notarile del 2018 le parti hanno dichiarato la definizione di ogni rapporto giuridico ed economico tra pagina 2 di 4 tutte le parti, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa, per cui ogni pregressa questione -inclusa l'esposizione di verso l'erario – doveva considerarsi superata. Parte_3
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'appello è infondato.
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto sulla base dell'atto a Rogito Notaio rep. Per_1
38961/25551 del 2018 (doc.3 fascicolo di primo grado opponente) con il quale, in attuazione della revoca divenuta inoppugnabile si procedeva alla restituzione dei lotti.
Nell'atto notarile cui prendono parte tutte e tre le parti non c'è alcuna menzione della cessione del credito, anzi all'art. 2 è previsto che: “le parti danno atto che la revoca non comporta a favore di
la corresponsione di alcun indennizzo (per le opere e le costruzioni non completate già Parte_3
eseguite nel lotto o sull'area), salvo il pagamento del terreno allo stesso prezzo corrisposto
dall'assegnatario e all'art. 3 è previsto che “Il Comune di stabilisce, e la Parte_3 CP_1
nonché ne prendono atto nulla eccependo in merito, la somma Pt_3 Pt_3 Parte_1
costituente credito di in euro 111.413,92”. Parte_3
Pertanto, dal titolo azionato in via monitoria si ricava chiaramente l'esistenza di una posizione creditoria in capo a e il contestuale rilascio di un mandato irrevocabile al Comune di Parte_3
effettuare il pagamento in favore (anche) di Green Technology.
Le vicende soggettive che hanno comportato la verifica presso l'Agenzia delle Entrate e la sospensione del pagamento sono quindi state correttamente riferite all'unico titolare della posizione creditoria, a prescindere dalle vicende che hanno interessato l'azienda. Parte_3
Quanto al secondo motivo, esso è infondato in quanto l'espressa previsione delle parti, di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra dichiarando altresì di aver regolamentato separatamente tra di loro ogni rapporto giuridico derivante anche dal contenzioso ed anche quelli di pagina 3 di 4 natura economica nulla escluso ed eccettuato (contenuta al punto 7. dell'atto Notaio è Persona_2
chiaramente riferita ai rapporti relativi al concedente, all'assegnatario e al detentore del terreno da restituire, ma non potevano certo riguardare l'esposizione debitoria di nei confronti del Parte_3
terzo Agenzia delle Entrate, che ha dato causa al pignoramento del credito presso il Controparte_1
(senza, peraltro, opposizione del debitore).
Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite gravano sull'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore del delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 25/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 516 /2023 promossa da:
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Baglioni 36, giusta procura in calce all'atto di appello (PEC:
– fax 075/5715183) Email_1
APPELLANTE contro
(CF. ), in persona del Sindaco protempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre, 73 presso lo studio dell'Avv. Marco Luigi Marchetti che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione (indirizzo pec t)- Email_2 Email_3
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Mandato – Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1102/2023 del 12.7.2023
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Perugia n.1102/2023 che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal rigettando la pretesa della Controparte_1 Parte_2
di vedersi accreditata una somma derivante dalla restituzione di due lotti industriali a
[...]
seguito della revoca dell'assegnazione per inadempimenti da parte dell'assegnataria Parte_3
Sostiene l'appellante di aver acquisito la titolarità dei lotti in questione in virtù di una cessione di ramo d'azienda da formalizzata con atto notarile Sartore del 26 aprile 2010 (negozio Parte_3
giuridicamente valido e produttivo di effetti tra le parti e verso i terzi, mai annullato o dichiarato inefficace), in forza del quale è subentrata in tutti i diritti afferenti il ramo di azienda ceduto e che pertanto è divenuta titolare anche del credito restitutorio;
che ciò era pure effettivamente previsto nell'atto pubblico del 15/11/2018 a rogito del Notaio ove è stabilito espressamente che la Per_1
somma riconosciuta dal a titolo restitutorio doveva essere accreditata – al netto delle CP_1
spettanze dei creditori pignoranti – sul conto corrente intestato a ("La Parte_1
differenza, al netto dei suddetti pagamenti, dovrà accreditarsi sul conto corrente bancario IBAN
[...] intestato alla società "). Pertanto il Giudice di Parte_1
prime cure avrebbe errato nel ritenere che l'appellante non fosse titolare del credito restitutorio e,
anche a volere ritenere che la verifica ex art. 48 bis fosse dovuta, il pagamento avrebbe dovuto essere bloccato solo in presenza di pendenze a carico del “beneficiario effettivo” del credito, avvero
[...]
non Parte_1 Parte_3
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza là dove non ha tenuto conto che nell'atto notarile del 2018 le parti hanno dichiarato la definizione di ogni rapporto giuridico ed economico tra pagina 2 di 4 tutte le parti, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa, per cui ogni pregressa questione -inclusa l'esposizione di verso l'erario – doveva considerarsi superata. Parte_3
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
L'appello è infondato.
Il decreto ingiuntivo è stato chiesto sulla base dell'atto a Rogito Notaio rep. Per_1
38961/25551 del 2018 (doc.3 fascicolo di primo grado opponente) con il quale, in attuazione della revoca divenuta inoppugnabile si procedeva alla restituzione dei lotti.
Nell'atto notarile cui prendono parte tutte e tre le parti non c'è alcuna menzione della cessione del credito, anzi all'art. 2 è previsto che: “le parti danno atto che la revoca non comporta a favore di
la corresponsione di alcun indennizzo (per le opere e le costruzioni non completate già Parte_3
eseguite nel lotto o sull'area), salvo il pagamento del terreno allo stesso prezzo corrisposto
dall'assegnatario e all'art. 3 è previsto che “Il Comune di stabilisce, e la Parte_3 CP_1
nonché ne prendono atto nulla eccependo in merito, la somma Pt_3 Pt_3 Parte_1
costituente credito di in euro 111.413,92”. Parte_3
Pertanto, dal titolo azionato in via monitoria si ricava chiaramente l'esistenza di una posizione creditoria in capo a e il contestuale rilascio di un mandato irrevocabile al Comune di Parte_3
effettuare il pagamento in favore (anche) di Green Technology.
Le vicende soggettive che hanno comportato la verifica presso l'Agenzia delle Entrate e la sospensione del pagamento sono quindi state correttamente riferite all'unico titolare della posizione creditoria, a prescindere dalle vicende che hanno interessato l'azienda. Parte_3
Quanto al secondo motivo, esso è infondato in quanto l'espressa previsione delle parti, di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra dichiarando altresì di aver regolamentato separatamente tra di loro ogni rapporto giuridico derivante anche dal contenzioso ed anche quelli di pagina 3 di 4 natura economica nulla escluso ed eccettuato (contenuta al punto 7. dell'atto Notaio è Persona_2
chiaramente riferita ai rapporti relativi al concedente, all'assegnatario e al detentore del terreno da restituire, ma non potevano certo riguardare l'esposizione debitoria di nei confronti del Parte_3
terzo Agenzia delle Entrate, che ha dato causa al pignoramento del credito presso il Controparte_1
(senza, peraltro, opposizione del debitore).
Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite gravano sull'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore del delle spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 25/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 4 di 4