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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5160/2024, avente ad oggetto: opposizione tardiva a convalida ex art. 668 c.p.c., vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in Parte_1 Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giulio Nevi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina (LT) Via Picasso n.30,
OPPONENTI
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Valentino
LE e IO TI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Cisterna di Latina (LT) alla via A. Manzoni n. 3,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti. Decisa a seguito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 Parte_1
e proponevano opposizione tardiva alla convalida
[...] Parte_2 di sfratto emessa in data 24.09.2024, ex art. 668 c.p.c. eccependo l'omessa notifica dell'atto di intimazione, deducendo di non aver rinvenuto alcun avviso nella cassetta postale. Contestava la legittimazione della resistente a procedere, posto che non era nel possesso dell'immobile, né aveva concesso in comodato il bene, ma il . Persona_1
Si costituiva in giudizio la
[...] eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 opposizione tardiva in mancanza dei presupposti di cui all'art. 650 cpc, non sussistendo alcuna irregolarità della notifica dell'intimazione di sfratto e non potendo comunque operare nella fattispecie il caso fortuito o la forza maggiore, comunque non provati. In ordine alla legittimazione deduceva che il Per_1 aveva agito nella qualità di amministratore della resistente e non personalmente. Chiedeva, per l'effetto, confermare l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 24.9.2024.
Prodotta documentazione, all'udienza del 30.10.2025, svoltasi la discussione della causa secondo la modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter
- 128 c.p.c., il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In ordine all'eccepita nullità della notifica va rilevato che la notifica ex art. 140 c.p.c pervenuta all'indirizzo degli opponenti e perfezionatasi nel termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, è assolutamente
- 2 - regolare, in quanto ricevuta presso l'indirizzo del destinatario nei termini di legge.
Secondo costante giurisprudenza “in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c.” (Cass. civ. n. 1699/2019)
e che “la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 17970 del 4 luglio 2019): “deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso non dimostri un fatto impeditivo ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale.” (Cass. VI sez. civ., ordinanza n. 10672 del 5 giugno
2020).
Nel caso di specie la notifica ex art. 140 c.p.c. risulta regolarmente perfezionata in conformità delle disposizioni di legge nonché regolarmente recapitata all'indirizzo di residenza degli intimati.
“La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatari.”, (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4274 del 13 febbraio 2019) ovvero dell'abituale dimora
“nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del
- 3 - destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha
l'onere di fornirne la prova.” (Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n.
7109 del 12 marzo 2020).
Orbene nel caso di specie la notifica risulta eseguita presso l'indirizzo risultante dal certificato anagrafico ed al medesimo indirizzo cui successivamente era ricevuto il preavviso di rilascio, nonché indirizzo di residenza dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'atto pertanto deve ritenersi regolarmente notificato alle parti opponenti, le quali ne hanno avuto conoscenza legale, ma non sono comparsa all'udienza di convalida come previsto dalla legge per proporre opposizione, né è stato allegato alcunchè (caso fortuito o forza maggiore) che giustificasse un'opposizione tardiva, oltre il termine di legge.
Difatti la circostanza che e Parte_1 [...]
non abbiano trovato l'avviso di ricevimento della cassetta postale e, Pt_2 pertanto non fossero nelle condizioni di ritirare il plico in giacenza non ha trovato alcun riscontro probatorio o documentale in atti.
Va altresì osservato che, esaurita la preliminare fase cautelare, nel prosieguo del giudizio di merito, parte resistente versava in atti le ricevute di ritorno della comunicazione ai sensi dell'art. 660 c.p.c., attestanti il corretto completamento della notificazione.
Difatti la Suprema Corte, in tema di art. 140 c.p.c., ha precisato che l'ufficiale giudiziario deve spedire entrambi gli avvisi ai fini della regolarità della notifica, circostanza che è emersa nel corso del giudizio de quo (Cass.
14.6.2002, n. 8582).
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, essendo rimasto indimostrato il presupposto per la sua ammissibilità (mancato rinvenimento dell'avviso di ricevimento nella cassetta postale).
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
- 4 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione;
b) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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