Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 675
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolarità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sia stata effettuata correttamente a mezzo PEC, con prova della ricezione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la notifica a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei registri pubblici non comporta nullità, a meno che il contribuente non dimostri un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica delle cartelle

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione a mezzo PEC, basandosi sulle ricevute di consegna e sulla giurisprudenza della Cassazione che esclude la nullità in caso di notifica da indirizzo PEC non presente nei registri pubblici, in assenza di dimostrazione di un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 675
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 675
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo