CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LL, EL
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4271/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7834/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035720134000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035720134000 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092650642000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128531944000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusione parte appellante: riforma della sentenza impugnata n. 7834/2023, accertando e dichiarando la regolarità della notifica anche delle cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e n.
09720150128531944000 sottese all'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000; il tutto con condanna di parte appellata alle spese e competenze integrale del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e CPA e spese generali.
Conclusione parte appellata: rigetto dell'appello e condanna del ricorrente alle spese di giustizia da liquidare in avore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.7834/2023, depositata in data 12/06/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000 e le sottostanti cartelle di pagamento n.
09720140092650642000, n. 09720150128531944000, n. 09720160141594480000, n. 09720160167292812000,
n. 09720160185552146000 e n. 09720190248494891000 relative ad IRES, IRPEF, IVA E IRAP anni
2010/2011/2012/2013, annullando le cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e
09720150128531944000, per mancanza di prova dell'avvenuta notifica, e rigettandolo per il resto;
con compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, ponendo a carico del ricorrente il restante 70%, liquidato complessivamente in €. 900,00.
L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata per erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e n. 09720150128531944000 e dell'intimazione di pagamento n. 0972017900094287, atteso che sia le cartelle di pagamento, sia l'intimazione venivano correttamente notificate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec
Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalle relate di notifica depositate in atti. Assume l'appellante che il ricorso in primo grado andava addirittura dichiarato inammissibile, anche in relazione alle predette cartelle, poiché la ricorrente società impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000 nonostante non avesse mai impugnato in precedenza le cartelle di pagamento ad esso sottese, ritualmente notificate, come ampiamente dimostrato. Infine, in relazione all'assunto circa la mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate, poiché gli allegati 1B e 1C, secondo la Corte adita di primo grado, “non recano alcun documento visibile” l'appellante ufficio precisa che la Corte adita, rilevata la ritualità del deposito delle controdeduzioni contenente l'indicazione dei documenti offerti in produzione, avrebbe potuto segnalare detta problematica, così da permettere all'Ader il ri-deposito della medesima documentazione tesa a provare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
L'appellata società si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e quando investe l'omessa notifica delle sottostanti cartelle ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare attraverso la cartella.
L'appellante ufficio non ha depositato in primo grado la prova della rituale notifica delle cartelle oggetto dell'atto di appello. La notifica delle cartelle non può considerarsi valida essendo stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello certificato dai pubblici registri.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023, atteso che l'introduzione del giudizio di primo grado è avvenuta in data antecedente al 4/1/2024 (cfr. Corte Cost.
n.36 del 2025). Devono ritenersi superati i problemi tecnici che non hanno consentito al primo giudice la visibilità dei documenti prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Come documentato dall'appellante ufficio sia la cartella di pagamento n. 09720140092650642000 (cfr. all.
n. 6 in atti) avente ad oggetto IRES ed IVA anno 2010 di €. 103.495,42 che la cartella n.
09720150128531944000 (cfr. all. n. 8 in atti) avente ad oggetto IRES ed IVA anno 2011 di €. 170.321,45, risultano correttamente notificate rispettivamente in data 16/06/2014 e in data 16/06/2015 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalle relate di notifica depositate in atti (cfr. all. n. 7 e 9 in atti). Risulta peraltro fornita la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 0972017900094287000 (cfr. all. n. 10 in atti) effettuata in data 25/01/2017 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalla relata di notifica allegata in atti (cfr. all. n. 11 in atti).
In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la Corte di
Cassazione ha precisato che la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973 ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante.
La Corte ha affermato che laddove l'Agente della Riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica (v. Cass. n. 18684 del 03/07/2023; Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979). L'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente;
occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (così Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato adeguata indicazione.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono sussistono adeguate ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LL, EL
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4271/2023 depositato il 03/08/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7834/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035720134000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035720134000 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092650642000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150128531944000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusione parte appellante: riforma della sentenza impugnata n. 7834/2023, accertando e dichiarando la regolarità della notifica anche delle cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e n.
09720150128531944000 sottese all'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000; il tutto con condanna di parte appellata alle spese e competenze integrale del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e CPA e spese generali.
Conclusione parte appellata: rigetto dell'appello e condanna del ricorrente alle spese di giustizia da liquidare in avore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n.7834/2023, depositata in data 12/06/2023, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Resistente_1 s.r.l. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000 e le sottostanti cartelle di pagamento n.
09720140092650642000, n. 09720150128531944000, n. 09720160141594480000, n. 09720160167292812000,
n. 09720160185552146000 e n. 09720190248494891000 relative ad IRES, IRPEF, IVA E IRAP anni
2010/2011/2012/2013, annullando le cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e
09720150128531944000, per mancanza di prova dell'avvenuta notifica, e rigettandolo per il resto;
con compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, ponendo a carico del ricorrente il restante 70%, liquidato complessivamente in €. 900,00.
L'appellante ufficio censura la sentenza impugnata per erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene non provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 09720140092650642000 e n. 09720150128531944000 e dell'intimazione di pagamento n. 0972017900094287, atteso che sia le cartelle di pagamento, sia l'intimazione venivano correttamente notificate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec
Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalle relate di notifica depositate in atti. Assume l'appellante che il ricorso in primo grado andava addirittura dichiarato inammissibile, anche in relazione alle predette cartelle, poiché la ricorrente società impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229035720134000 nonostante non avesse mai impugnato in precedenza le cartelle di pagamento ad esso sottese, ritualmente notificate, come ampiamente dimostrato. Infine, in relazione all'assunto circa la mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate, poiché gli allegati 1B e 1C, secondo la Corte adita di primo grado, “non recano alcun documento visibile” l'appellante ufficio precisa che la Corte adita, rilevata la ritualità del deposito delle controdeduzioni contenente l'indicazione dei documenti offerti in produzione, avrebbe potuto segnalare detta problematica, così da permettere all'Ader il ri-deposito della medesima documentazione tesa a provare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
L'appellata società si è costituita ed ha depositato controdeduzioni in cui rappresenta che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e quando investe l'omessa notifica delle sottostanti cartelle ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare attraverso la cartella.
L'appellante ufficio non ha depositato in primo grado la prova della rituale notifica delle cartelle oggetto dell'atto di appello. La notifica delle cartelle non può considerarsi valida essendo stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica diverso da quello certificato dai pubblici registri.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte può produrre in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220/2023, atteso che l'introduzione del giudizio di primo grado è avvenuta in data antecedente al 4/1/2024 (cfr. Corte Cost.
n.36 del 2025). Devono ritenersi superati i problemi tecnici che non hanno consentito al primo giudice la visibilità dei documenti prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Come documentato dall'appellante ufficio sia la cartella di pagamento n. 09720140092650642000 (cfr. all.
n. 6 in atti) avente ad oggetto IRES ed IVA anno 2010 di €. 103.495,42 che la cartella n.
09720150128531944000 (cfr. all. n. 8 in atti) avente ad oggetto IRES ed IVA anno 2011 di €. 170.321,45, risultano correttamente notificate rispettivamente in data 16/06/2014 e in data 16/06/2015 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalle relate di notifica depositate in atti (cfr. all. n. 7 e 9 in atti). Risulta peraltro fornita la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 0972017900094287000 (cfr. all. n. 10 in atti) effettuata in data 25/01/2017 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec Email_3 con regolare ricevuta di avvenuta consegna come si evince dalla relata di notifica allegata in atti (cfr. all. n. 11 in atti).
In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la Corte di
Cassazione ha precisato che la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973 ratione temporis vigente) differisce dalla previsione generale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante.
La Corte ha affermato che laddove l'Agente della Riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica (v. Cass. n. 18684 del 03/07/2023; Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979). L'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente;
occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (così Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato adeguata indicazione.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono sussistono adeguate ragioni per compensare le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
a) In riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.