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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4186/2023 R.G.
UDIENZA 15/4/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 9.40, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 15/4/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4186, Ruolo Generale dell'anno 2023, all'udienza del 15/4/2025, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, Parte_1 difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Leopoldo Sambucci, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
- , rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. Stefano Biaggi, giusta procura in atti;
- , rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'Avv. Stefano Biaggi, giusta procura in atti;
- Avv. SA NI n.q. di Custode giudiziario nella esecuzione immobiliare rge.44/19 Tribunale di Velletri, in proprio ex art. 86
c.p.c., giusta autorizzazione in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: OPPOSIZIONE DI TERZO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può
consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia al ricorso, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'impugnate Parte_1 proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ottenuta, nei confronti di da SA NI, quale custode Controparte_1 giudiziario nominato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare intrapresa contro la Controparte_3
L'opponente deduceva che la società fallita era titolare di un autonomo diritto di godimento incompatibile con quello oggetto dell'ordinanza impugnata in virtù di un contratto di locazione tuttora efficace,
Pagina 3 Dott. Renato Buzi stipulato con la società esecutata in data 1/8/2010 e opponibile alla procedura esecutiva. Con la precisazione, sul piano del periculum in mora, che l'esecuzione del provvedimento impediva al Curatore di iniziare l'esercizio provvisorio dell'azienda con conseguente rischio che sia negativamente inciso il valore dell'avviamento.
L'opponente, in via cautelare, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della predetta ordinanza.
Nel merito, l'opponente così concludeva:
“(…) − accogliere l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza (cron.
4232/2022) di convalida di sfratto per morosità resa a conclusione dell'udienza del 4.5.2022 ed estesa nel relativo verbale della causa iscritta al n. 1728/2022 r.g. di codesto Tribunale, dichiarando tale ordinanza inefficace nei confronti dell'Opponente;
− dichiarare altresì che il deteneva alla data del suddetto Parte_1 provvedimento e tuttora detiene lecitamente i beni descritti nell'intimazione di sfratto convalidata con l'ordinanza impugnata, e precisamente: terreno unitamente ai capannoni, locali ufficio, locali mostra-esposizione, locali per la vendita con annessa corte siti in
Genzano di Roma, Via Appia Vecchia n. 109, identificati in C.U. alla partita 7154, fg.13 p.lla 570 sub. 501 e p.lla 571 e C.F. p.lla 224 (…)”.
Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e l'Avv. SA NI (n.q. di Custode giudiziario nella
[...] esecuzione immobiliare n.r.g.e. 44/2019 Tribunale di Velletri), concludendo per il rigetto dell'opposizione.
In particolare, in qualità di soggetto intimato, e Controparte_1
quale aggiudicataria, contestavano la Controparte_2 fondatezza dell'opposizione, rappresentando come le stesse ragioni su cui essa si fondava erano state poste alla base di una opposizione di terzo all'esecuzione, proposta in sede esecutiva, nell'ambito della quale era già stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura;
altresì, negavano l'esistenza in capo alla società fallita di un titolo che giustificasse l'occupazione del compendio immobiliare.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi L'avv. SA NI, in qualità di custode giudiziario in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 44/2019, evidenziava come l'esecuzione dell'ordinanza di convalida in esame fosse stata già tentata, ma si era rivelata impossibile, in quanto il fallimento era nella materiale disponibilità del compendio in esame;
inoltre, aggiungeva come il contratto di locazione invocato dall'impugnante non fosse comunque opponibile alla procedura e che, contraddittoriamente, lo stesso, pur avendo impugnato l'ordinanza di convalida, fondava l'istanza di inibitoria sul pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe derivato dall'esecuzione dei decreti di trasferimento.
Respinta l'istanza di inibitoria con ordinanza riservata 6/10/2023, mutato il giudice, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, preso atto che - a mezzo di note di trattazione scritta 24/3/2025 - la Custode giudiziaria della esecuzione immobiliare n.r.g.e. 44/2019 Tribunale di Velletri informava l'Ufficio dell'avvenuta definizione di tale procedura esecutiva e della affermata perdita della legittimazione processuale, la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
Come discorso di carattere generale, all'esito della c.d. Riforma
Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021,
n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune
Pagina 5 Dott. Renato Buzi per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Ciò detto, come discorso di carattere generale, riguardo alla possibilità di motivare la sentenza "per relationem", va rammostrato che “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)” (Cass. 22562/2016; Cass. 21443/2022).
L'opposizione proposta dal Parte_1
è infondata, in quanto, al fine di disattendere l'assunto
[...] attoreo, è davvero sufficiente riportare quanto già condivisibilmente enunciato dal giudice cautelare nelle ridetta ordinanza riservata
6/10/2023, che, per semplicità espositiva, si interfoglia.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi Pagina 7 Dott. Renato Buzi Pagina 8 Dott. Renato Buzi Pagina 9 Dott. Renato Buzi Pagina 10 Dott. Renato Buzi Pagina 11 Dott. Renato Buzi La tesi dell'opponente (l'ordinanza sopra riportata “(…) non sfiora neppure i profili dei quali si discute in questa sede, poiché si limita a negare che il Curatore abbia un diritto reale o di proprietà sul compendio pignorato (pag. 3) e che abbiano fondamento le sue tesi circa
l'aggiramento del divieto di aggiudicazione e le sue contestazioni della perizia di stima e della formazione dei lotti (pagg. 3-6). La presente opposizione è stata introdotta dal Curatore sulla base di un diritto personale (non reale) di godimento (non di proprietà) derivante dal Primo
Contratto (quello del 2010). Solo di questo deve discutersi, e alla necessità di farlo non è possibile sottrarsi (come evidentemente la
auspica) suggerendo, contro il vero, che il confronto abbia avuto Pt_2 luogo e si sia concluso in altra sede (…)” - v. pag.
2-3 delle note di trattazione scritta depositate il 24/1/2024) non è accoglibile, per le ragioni già chiaramente esposte nella ridetta ordinanza riservata
6/10/2023.
Va invero ribadito che difetta prova dell'asserito pregiudizio al diritto di godimento vantato dal fallimento, poiché va escluso che il rilascio del compendio immobiliare ad opera dell'occupante Controparte_1 per effetto dell'esecuzione del provvedimento di convalida, determini ex se l'impossibilità dell'esercizio del reclamato diritto.
Tutto ciò perché, come condivisibilmente replicato dal giudice cautelare,
“(…) il rilascio del compendio in questione potrebbe a rigore riguardarsi come necessario presupposto affinché il possa effettivamente Parte_1 esercitare il diritto di godimento di cui si assume titolare nei confronti dell'esecutata , il che risulta sufficiente Controparte_3
a reputare carente il concreto pregiudizio richiesto dalla lettera dell'art. 404 c. 1 c.p.c. In altri termini, la questione relativa all'avvenuta risoluzione o meno del contratto di locazione originariamente intercorso fra la fallita e l'esecutata CP_3 non sembra essere dirimente ai limitati fini che qui interessano,
[...] in quanto, se anche si riconoscesse la titolarità in capo alla fallita di un diritto di godimento sul compendio immobiliare in disamina, detto diritto non subirebbe alcun pregiudizio fattuale dall'esecuzione dell'ordinanza di convalida e dal rilascio del compendio ad opera della
L'ordinanza impugnata, in ultima analisi, si limita Controparte_1 ad accertare il venir meno del titolo giustificante il godimento della
e, proprio perché non contenente l'accertamento Controparte_1
Pagina 12 Dott. Renato Buzi dell'attuale esistenza in capo a quest'ultima di un diritto di godimento incompatibile con quello invocato dal non potrebbe in sé Parte_1 reputarsi pregiudizievole. Quanto appena argomentato consente un'ulteriore riflessione. Se, infatti, l'interesse del è Parte_1 quello di vedersi riconosciuto nei confronti della società esecutata e del terzo acquirente in vendita forzata di una parte dei lotti formati a seguito di frazionamento del compendio in esame, il diritto di godere dello stesso compendio per effetto del contratto di locazione stipulato in data 1.8.2010, in ipotesi tacitamente rinnovatosi, gli strumenti più idonei dovrebbero individuarsi in una sede diversa da quella prescelta, vale a dire nell'ambito della disciplina dell'esecuzione forzata e delle parentesi cognitive ivi previste. Si intende cioè dire che l'eventuale pregiudizio dell'asserito diritto di godimento dell'opponente deriverebbe non tanto dal provvedimento in questa sede impugnato, quanto dall'esecuzione degli ordini di liberazione e dei decreti di trasferimento emessi nel corso della procedura esecutiva ed è in tale diverso ambito, vale a dire a fronte dell'eventuale esecuzione dei suddetti provvedimenti, che lo stesso opponente dovrebbe fisiologicamente ottenere l'accertamento dell'esistenza di un diritto di godimento eventualmente opponibile all'acquirente in vendita forzata nei termini delineati dall'art. 2923 c.c. (cfr. in arg. Cass., 9 maggio 2023, n.
12473) (…)” (v. ordinanza riservata 6/10/2023).
Compendiando, non avendo il Fallimento procedente fornito prova certa e sicura che il diritto vantato sia incompatibile con il rapporto giuridico scaturente dal provvedimento impugnato (v. Cass. 5244/2019) e, conseguentemente, con l'attuazione delle statuizioni contenute in quest'ultimo (v. Cass. 21230/2024: “La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti”), si impone il rigetto dell'opposizione di terzo.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue
Pagina 13 Dott. Renato Buzi applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di terzo proposta dal
[...]
; Parte_1
- compensa le spese di lite.
Velletri, 15/4/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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