Decreto cautelare 18 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2024
Decreto presidenziale 30 luglio 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2025, proposto da proposto dalla società Edificatrice s.a.s. di ER LO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Scafarelli e Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
il Comune di Istrana, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Provincia di Treviso e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, non costituite in giudizio;
nei confronti
della società Labomar s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perissinotto e Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 3072, di rigetto delle domande di annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo :
- della delibera di consiglio comunale del Comune di Istrana n. 42 del 24 luglio 2023, di approvazione della variante parziale al PI, conseguente all'attivazione della procedura SUAP richiesta da Labomar s.p.a. l'11 luglio 2022, prot. n. 9813, finalizzata alla realizzazione di un nuovo insediamento industriale ad uso produttivo e logistico, e di rigetto dell'osservazione n. 1, acquisita al protocollo comunale con il n. 17758 del 7 dicembre 2022, presentata dalla ricorrente, per i motivi esposti nelle controdeduzioni di cui all'allegato A alla deliberazione, nonché della convenzione urbanistica approvata con il succitato provvedimento ed eventualmente sottoscritta;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi la determinazione della conferenza di servizi del 28 ottobre 2022, di adozione della variante al PI del Comune di Istrana e di approvazione (con prescrizioni) del progetto di Labomar s.p.a, nonché, per quanto eventualmente necessario, i pareri della Provincia di Treviso n. 62121 prot. del 25 ottobre 2022 e n. 62479 prot. del 26 ottobre 2022;
B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti :
- del provvedimento conclusivo della procedura di SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale (permesso di costruire n. 27 del 11 settembre 2023) per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia (ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 160/2010 e dell'art. 4 l.r. n. 55/2012), conosciuto dalla ricorrente il 4 dicembre 2023 a seguito di esercizio del diritto di accesso agli atti;
- della convenzione urbanistica tra il Comune di Istrana e Labomar s.p.a sottoscritta il 4 settembre 2023 (rep. n. 28.021), conosciuta dalla ricorrente il 4 dicembre 2023 a seguito di esercizio del diritto di accesso agli atti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti :
- della deliberazione di consiglio comunale del Comune di Istrana n. 24 del 26 giugno 2024, pubblicata il 28 giugno 2024, con la quale il Comune avrebbe asseritamente "convalidato" la propria delibera n. 42 del 24 luglio 2023;
- del permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2024, rilasciato in variante al permesso di costruire n. 27 dell'11 settembre 2023, di cui sono stati citati gli estremi nel doc. 27 "relazione tecnica del progettista" depositato nel presente giudizio da Labomar s.p.a. il 9 luglio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
D) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti :
del parere dell'Azienza ULSS n. 222810 prot. del 21 dicembre 2023 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, oltre che per l'integrazione dei motivi di illegittimità dedotti contro il permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Istrana e di Labomar s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza, in ragione dell'assenza di concrete iniziative, mai assunte nel corso di un ventennio, volte alla realizzazione della viabilità auspicata dall'appellante sul tratto interessato dai lavori – circostanza, questa, che, oltre a incidere sul periculum in mora , potrebbe avere dei risvolti anche sul fumus boni iuris , in relazione all'interesse ad agire dell'appellante – e tenuto conto che detta porzione di fondo risulta ormai occupata dall'edificio costruito dalla società Labomar s.p.a.;
Considerato che le spese della presente fase di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare presentata nell'appello R.G. 1386/2025.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Istrana e di Labomar s.p.a., delle spese della presente fase di giudizio, liquidate per ciascuna parte in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO