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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.26447/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO Parte_1
LL e dall'AVV. DANIELE DI BELLA (ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €885,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 21.7.2025 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 dell'assegno ex art.13 L.118/1971 dall'1.11.2020 al 31.12.2021. Deduceva che con sentenza n.10479/2024 del 24.11.2024 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza dei requisiti ex art.13 L.11871971 della ricorrente dalla domanda amministrativa del 13.10.2020 e che la sentenza era stata notificata in data 26.11.2024; Deduceva che pur avendo inviato in data 22.11.2024 la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70) l' non aveva ancora CP_1 liquidato il beneficio. Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio per gli anni 2020 e 2021 essendo titolare di permesso di soggiorno. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 10.11.2025 deducendo che era stato emesso in CP_1 data 3.11.2025 il provvedimento di liquidazione dei ratei da novembre 2020 al 31.12.2021 avendo la ricorrente redditi superiori ai minimi di legge dal 2022. Precisava che il pagamento sarebbe avvenuto in data 1.12.2025 e chiedeva la cessazione della materia del contendere e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese Alla udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese e l chiedeva CP_1 CP_1 la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 3.11.2025 di liquidazione dei ratei ex art.13 L.118/1971 dal novembre 2020 al 31.12.2021 come richiesto da parte ricorrente per €4.354,20. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato alla udienza dell'11.12.2025 l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati richiesti . Rispetto alla domanda avanzata deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione degli arretrati del beneficio successiva di oltre 120 giorni alla data di invio del modello AP70 (che parte ricorrente ha dedotto essere stato inviato il 22.11.2024, fatto non contestato da e quindi pacifico) necessario per la liquidazione del beneficio e CP_1 pacificamente successivo anche alla notifica del ricorso Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa negli importi minimi previsti dalle tabelle e tenendo conto che il valore effettivo della causa (da €11000 a €5.200,00)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €885,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.26447/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO Parte_1
LL e dall'AVV. DANIELE DI BELLA (ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, in virtù di procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €885,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 21.7.2025 e ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 dell'assegno ex art.13 L.118/1971 dall'1.11.2020 al 31.12.2021. Deduceva che con sentenza n.10479/2024 del 24.11.2024 il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza dei requisiti ex art.13 L.11871971 della ricorrente dalla domanda amministrativa del 13.10.2020 e che la sentenza era stata notificata in data 26.11.2024; Deduceva che pur avendo inviato in data 22.11.2024 la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70) l' non aveva ancora CP_1 liquidato il beneficio. Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio per gli anni 2020 e 2021 essendo titolare di permesso di soggiorno. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 10.11.2025 deducendo che era stato emesso in CP_1 data 3.11.2025 il provvedimento di liquidazione dei ratei da novembre 2020 al 31.12.2021 avendo la ricorrente redditi superiori ai minimi di legge dal 2022. Precisava che il pagamento sarebbe avvenuto in data 1.12.2025 e chiedeva la cessazione della materia del contendere e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese Alla udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese e l chiedeva CP_1 CP_1 la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato il provvedimento del 3.11.2025 di liquidazione dei ratei ex art.13 L.118/1971 dal novembre 2020 al 31.12.2021 come richiesto da parte ricorrente per €4.354,20. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato alla udienza dell'11.12.2025 l'avvenuto pagamento dei ratei arretrati richiesti . Rispetto alla domanda avanzata deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione degli arretrati del beneficio successiva di oltre 120 giorni alla data di invio del modello AP70 (che parte ricorrente ha dedotto essere stato inviato il 22.11.2024, fatto non contestato da e quindi pacifico) necessario per la liquidazione del beneficio e CP_1 pacificamente successivo anche alla notifica del ricorso Dette spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa negli importi minimi previsti dalle tabelle e tenendo conto che il valore effettivo della causa (da €11000 a €5.200,00)
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €885,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso