Art. 19.
In relazione alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, istituita presso il Ministero del tesoro con l' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1963-64.
In relazione alle esigenze dei servizi della nuova Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, istituita presso il Ministero del tesoro con l' articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 , il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1963-64.