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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 294/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCI SILVIA e l'avv. ALBIONE VITO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: 1.- In via preliminare ed assorbente: Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti esatti con: a) provvedimento rimesso a mezzo raccomandata n. 68980552505-3 del
03.12.2021 e recapitata successivamente, con la quale è stata richiesta la ripetizione della somma di
€ 11.871,36, assuntamente indebitamente percepita per il periodo 01.06.2019/31.05.2021; b) provvedimento rimesso a mezzo raccomandata n. 68980533290-4 del 03.12.2021, successivamente recapitata, con il quale è stata richiesta la ripetizione della somma di € 1.237,00. Assuntamente indebitamente percepita per il periodo 01.01.2006/30.06.2008; c) provvedimento rimesso a mezzo raccomandate n. 68980533291-5 del 03.12.2021, successivamente recapitata, ha richiesto la ripetizione della somma di € 123,96, assuntamente indebitamente percepita per il periodo
01.07.2011/30.06.2012 e per l'effetto annullarli. Comunque, nel merito: 2.- Accertare e dichiarare illegittime le pretese di ripetizione… per la dichiarata intervenuta decadenza dall'esercizio del diritto, giusta le richiamate previsioni normative. Per l'effetto: 3.- Annullare i provvedimenti di CP_ CP_ indebito, tutti, emessi dall' . 3.1- Condannare l' alla restituzione di tutte le somme eventualmente trattenute indebitamente o di quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, sulla prestazione cat. IO n. 65012017, fino al dì della emananda sentenza”.
L' ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso è fondato in relazione all'indebito di € 1237,00 relativo al periodo dal
01.01.2006 al 30.06.2008, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata del 03.12.2021 (all. 4), notificata quando era ampiamente decorsa la prescrizione decennale.
L'eccezione è parzialmente fondata con riferimento all'indebito di € 123,96 relativo al periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata del 03.12.2021 (all. 5), essendo maturata la prescrizione decennale per tutto l'anno 2011.
Nel merito, si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha adempiuto a tale onere probatorio, in quanto l ha CP_1 chiarito che “La ricorrente è titolare di: - assegno/pensione ordinaria di invalidità da 02/82, - pensione ai superstiti da 06/19, - di assegno/pensione di invalidità civile da 04/21. A seguito di domanda del 27/10/2020 e di provvedimento di accoglimento del 27/04/2021 è titolare della pensione di reversibilità per decesso del coniuge. Col medesimo provvedimento di accoglimento veniva disposto anche il pagamento degli arretrati fin dal 06/2019. Ciò ha comportato la perdita della integrazione al trattamento minino per superamento dei limiti di reddito che, come sancito dall'art. 6, comma 6 sovra riportato, decorre dalla cessazione del diritto alla integrazione al minimo, nel caso di specie dalla decorrenza della pensione di reversibilità. Pertanto, correttamente CP_ l' ha notificato il provvedimento di indebito del 03/12/2021 per la somma di € 11.871,36”.
Pertanto, l'indebito di € 11.871,36 “deriva dalla perdita dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione in godimento a seguito di concessione, su domanda del 27.10.2020, di pensione di reversibilità con decorrenza 06/2019 (e liquidazione dei corrispondenti arretrati)”.
Era quindi onere della ricorrente provare di avere redditi inferiori ai limiti di legge per godere dell'integrazione al minimo sulla prestazione IO, ma tale onere non è stato adempiuto e, anzi, tali limiti sono stati superati per effetto della liquidazione della pensione di reversibilità.
La ricorrente si è limitata ad eccepire l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni CP_1 reddituali incidenza sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche.
L'eccezione è palesemente infondata, in quanto il superamento dei limiti reddituali per godere dell'integrazione al minimo sulla prestazione IO è derivato dal riconoscimento della pensione di reversibilità, chiesta dalla ricorrente con domanda amministrativa del 27.04.2021; tale domanda
è stata accolta con provvedimento del 27.04.2021, con decorrenza dal 01.06.2019 e liquidazione dei relativi arretrati (comprensivi dell'integrazione al minimo).
2 Pertanto, il pagamento dell'integrazione al minimo anche sulla prestazione cat. IO nel periodo da giugno 2019 a maggio 2021 costituisce indebito pienamente ripetibile, in quanto “l' ha CP_2 provveduto tempestivamente dato che la nuova pensione veniva riconosciuta con provvedimento del 27/04/2021 e, entro l'anno (provvedimento del 03/12/2021), si comunicava la percezione di somme indebite” e non è quindi maturata la decadenza annuale ex art. 13 L. 412/91.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 08/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la prescrizione decennale dell'indebito di € 1237,00 relativo al periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e dell'indebito di € 123,96 limitatamente all'anno 2011.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 17/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 294/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCI SILVIA e l'avv. ALBIONE VITO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: 1.- In via preliminare ed assorbente: Accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti esatti con: a) provvedimento rimesso a mezzo raccomandata n. 68980552505-3 del
03.12.2021 e recapitata successivamente, con la quale è stata richiesta la ripetizione della somma di
€ 11.871,36, assuntamente indebitamente percepita per il periodo 01.06.2019/31.05.2021; b) provvedimento rimesso a mezzo raccomandata n. 68980533290-4 del 03.12.2021, successivamente recapitata, con il quale è stata richiesta la ripetizione della somma di € 1.237,00. Assuntamente indebitamente percepita per il periodo 01.01.2006/30.06.2008; c) provvedimento rimesso a mezzo raccomandate n. 68980533291-5 del 03.12.2021, successivamente recapitata, ha richiesto la ripetizione della somma di € 123,96, assuntamente indebitamente percepita per il periodo
01.07.2011/30.06.2012 e per l'effetto annullarli. Comunque, nel merito: 2.- Accertare e dichiarare illegittime le pretese di ripetizione… per la dichiarata intervenuta decadenza dall'esercizio del diritto, giusta le richiamate previsioni normative. Per l'effetto: 3.- Annullare i provvedimenti di CP_ CP_ indebito, tutti, emessi dall' . 3.1- Condannare l' alla restituzione di tutte le somme eventualmente trattenute indebitamente o di quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, sulla prestazione cat. IO n. 65012017, fino al dì della emananda sentenza”.
L' ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso è fondato in relazione all'indebito di € 1237,00 relativo al periodo dal
01.01.2006 al 30.06.2008, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata del 03.12.2021 (all. 4), notificata quando era ampiamente decorsa la prescrizione decennale.
L'eccezione è parzialmente fondata con riferimento all'indebito di € 123,96 relativo al periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2012, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata del 03.12.2021 (all. 5), essendo maturata la prescrizione decennale per tutto l'anno 2011.
Nel merito, si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha adempiuto a tale onere probatorio, in quanto l ha CP_1 chiarito che “La ricorrente è titolare di: - assegno/pensione ordinaria di invalidità da 02/82, - pensione ai superstiti da 06/19, - di assegno/pensione di invalidità civile da 04/21. A seguito di domanda del 27/10/2020 e di provvedimento di accoglimento del 27/04/2021 è titolare della pensione di reversibilità per decesso del coniuge. Col medesimo provvedimento di accoglimento veniva disposto anche il pagamento degli arretrati fin dal 06/2019. Ciò ha comportato la perdita della integrazione al trattamento minino per superamento dei limiti di reddito che, come sancito dall'art. 6, comma 6 sovra riportato, decorre dalla cessazione del diritto alla integrazione al minimo, nel caso di specie dalla decorrenza della pensione di reversibilità. Pertanto, correttamente CP_ l' ha notificato il provvedimento di indebito del 03/12/2021 per la somma di € 11.871,36”.
Pertanto, l'indebito di € 11.871,36 “deriva dalla perdita dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione in godimento a seguito di concessione, su domanda del 27.10.2020, di pensione di reversibilità con decorrenza 06/2019 (e liquidazione dei corrispondenti arretrati)”.
Era quindi onere della ricorrente provare di avere redditi inferiori ai limiti di legge per godere dell'integrazione al minimo sulla prestazione IO, ma tale onere non è stato adempiuto e, anzi, tali limiti sono stati superati per effetto della liquidazione della pensione di reversibilità.
La ricorrente si è limitata ad eccepire l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni CP_1 reddituali incidenza sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche.
L'eccezione è palesemente infondata, in quanto il superamento dei limiti reddituali per godere dell'integrazione al minimo sulla prestazione IO è derivato dal riconoscimento della pensione di reversibilità, chiesta dalla ricorrente con domanda amministrativa del 27.04.2021; tale domanda
è stata accolta con provvedimento del 27.04.2021, con decorrenza dal 01.06.2019 e liquidazione dei relativi arretrati (comprensivi dell'integrazione al minimo).
2 Pertanto, il pagamento dell'integrazione al minimo anche sulla prestazione cat. IO nel periodo da giugno 2019 a maggio 2021 costituisce indebito pienamente ripetibile, in quanto “l' ha CP_2 provveduto tempestivamente dato che la nuova pensione veniva riconosciuta con provvedimento del 27/04/2021 e, entro l'anno (provvedimento del 03/12/2021), si comunicava la percezione di somme indebite” e non è quindi maturata la decadenza annuale ex art. 13 L. 412/91.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 08/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la prescrizione decennale dell'indebito di € 1237,00 relativo al periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e dell'indebito di € 123,96 limitatamente all'anno 2011.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 17/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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