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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006612268 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e rileva la tardività del deposito della costituzione di ade.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 07.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239006612268 di € 2.402,89, notificata in data 18/03/2024 e relativa all'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, afferente a Irpef, per l'anno d'imposta 2012.
Eccepisce:
1) la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) l'intervenuta decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento presupposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr n. 600/72;
3) l'intervenuta prescrizione;
4) l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 dpr n. 472/97 e art. 2948 n. 4) cod. civ.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 10.06.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 19 del D.Lgs 546/92 e delle eccezioni avverso l'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543.
Contesta le eccezioni sulla prescrizione e si riserva di produrre il referto di notificazione dell'atto sotteso, affermando di avendone richiesta copia al competente Ufficio Territoriale di Catania.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di rigettarlo con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 12.01.2026 deposita la relata di notifica dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate - IO non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene preliminarmente di accogliere le doglianze, sollevate in udienza dal difensore del ricorrente e relative alla tardiva produzione della documentazione depositata dall'Ente impositore in data 12.01.2026.
L'articolo 32 del D.L.gs n. 546/92 al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1”. Infatti la facoltà di produrre documenti è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.p.c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie. (Corte Di Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205).
La suprema Corte di Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4434 ha statuito che: “Nell'ambito del processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087 del 2018)”.
Pertanto posto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che l'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, atto presupposto, è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolarità del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti tra loro funzionalmente collegati, ciascuno dei quali deve essere ritualmente portato a conoscenza del contribuente, al fine di consentirgli l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In tale prospettiva, l'omissione della notifica dell'atto presupposto Banca_1 un vizio procedimentale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, con Ordinanza n. 26660 del
15/09/2023, la quale ha chiarito che il contribuente è legittimato a impugnare la cartella di pagamento o l'intimazione al solo fine di far valere la mancata o irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico, senza alcun onere di contestazione nel merito della pretesa fiscale, atteso che la nullità dell'atto presupposto si estende all'atto consequenziale per nullità derivata.
Ciò che rileva, ai fini della validità della sequenza procedimentale, è che l'atto richiamato sia stato effettivamente conosciuto dal contribuente, ovvero che ne sia stato riprodotto il contenuto essenziale, in modo tale da consentirgli di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva e di predisporre un'adeguata difesa.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, né risulta dimostrata la conoscenza dello stesso da parte del contribuente attraverso altri atti idonei.
Va altresì precisato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, per i tributi erariali (Irpef, Ires,
Irap, Iva), accertati con atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è applicabile il termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni che non presentano il carattere della periodicità, in quanto fondate su presupposti autonomi per ciascun periodo d'imposta.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19983/2023, ha ribadito che i crediti relativi ai tributi erariali non possono qualificarsi come prestazioni periodiche, difettando la causa debendi continuativa, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve.
Tuttavia, nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che l'intimazione di pagamento si riferisce all'Irpef per l'anno d'imposta 2012 e che gli Enti resistenti non hanno fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare né l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Tale inerzia probatoria ha pertanto consentito il maturare del termine prescrizionale.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve essere annullato.
Quanto alle spese di giudizio, considerato che trattasi di tributi non versati e che la parte ricorrente nulla ha dedotto o provato nel merito della pretesa impositiva, le stesse devono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239006612268 e compensando le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
ES GI FR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006612268 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e rileva la tardività del deposito della costituzione di ade.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 07.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239006612268 di € 2.402,89, notificata in data 18/03/2024 e relativa all'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, afferente a Irpef, per l'anno d'imposta 2012.
Eccepisce:
1) la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
2) l'intervenuta decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento presupposto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del dpr n. 600/72;
3) l'intervenuta prescrizione;
4) l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 dpr n. 472/97 e art. 2948 n. 4) cod. civ.
Conclude chiedendo di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Legale si è costituita il 10.06.2024 facendo rilevare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 19 del D.Lgs 546/92 e delle eccezioni avverso l'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543.
Contesta le eccezioni sulla prescrizione e si riserva di produrre il referto di notificazione dell'atto sotteso, affermando di avendone richiesta copia al competente Ufficio Territoriale di Catania.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di rigettarlo con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 12.01.2026 deposita la relata di notifica dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate - IO non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene preliminarmente di accogliere le doglianze, sollevate in udienza dal difensore del ricorrente e relative alla tardiva produzione della documentazione depositata dall'Ente impositore in data 12.01.2026.
L'articolo 32 del D.L.gs n. 546/92 al 1^ comma testualmente recita: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1”. Infatti la facoltà di produrre documenti è sottoposta a termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, co. 2 c.p.c., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie. (Corte Di Cassazione – Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11205).
La suprema Corte di Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4434 ha statuito che: “Nell'ambito del processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087 del 2018)”.
Pertanto posto quanto sopra detto, questa Corte ritiene che l'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, atto presupposto, è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolarità del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti tra loro funzionalmente collegati, ciascuno dei quali deve essere ritualmente portato a conoscenza del contribuente, al fine di consentirgli l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In tale prospettiva, l'omissione della notifica dell'atto presupposto Banca_1 un vizio procedimentale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, con Ordinanza n. 26660 del
15/09/2023, la quale ha chiarito che il contribuente è legittimato a impugnare la cartella di pagamento o l'intimazione al solo fine di far valere la mancata o irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico, senza alcun onere di contestazione nel merito della pretesa fiscale, atteso che la nullità dell'atto presupposto si estende all'atto consequenziale per nullità derivata.
Ciò che rileva, ai fini della validità della sequenza procedimentale, è che l'atto richiamato sia stato effettivamente conosciuto dal contribuente, ovvero che ne sia stato riprodotto il contenuto essenziale, in modo tale da consentirgli di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva e di predisporre un'adeguata difesa.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM000543, né risulta dimostrata la conoscenza dello stesso da parte del contribuente attraverso altri atti idonei.
Va altresì precisato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, per i tributi erariali (Irpef, Ires,
Irap, Iva), accertati con atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è applicabile il termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di obbligazioni che non presentano il carattere della periodicità, in quanto fondate su presupposti autonomi per ciascun periodo d'imposta.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19983/2023, ha ribadito che i crediti relativi ai tributi erariali non possono qualificarsi come prestazioni periodiche, difettando la causa debendi continuativa, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve.
Tuttavia, nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che l'intimazione di pagamento si riferisce all'Irpef per l'anno d'imposta 2012 e che gli Enti resistenti non hanno fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare né l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Tale inerzia probatoria ha pertanto consentito il maturare del termine prescrizionale.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve essere annullato.
Quanto alle spese di giudizio, considerato che trattasi di tributi non versati e che la parte ricorrente nulla ha dedotto o provato nel merito della pretesa impositiva, le stesse devono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, disponendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320239006612268 e compensando le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
ES GI FR