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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
BR Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
RO MA
- Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
[...
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 nato a [...] il [...],
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Iaia RI;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 08.05.1995; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (1997) e Per_2 (1999), entrambi attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 26.3.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il 08.5.1995, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 1995, n. 73, parte II, serie A, uff. 1) alle condizioni depositate congiuntamente il 17.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 03.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa BR Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
*
R.G. 1246/2025-Dott.ssa GABRIELLA DEL MASTRO
*****
RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI PER
: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Sigg.ri IN LO e ER CA, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RI laia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
dichiarano che nella prossima udienza già fissata del 23.09.2025 che sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte, rinunziando espressamente alla comparizione personale dinanzi a Codesto On.le Tribunale di confermare di volere la separazione coniugale, alle condizioni di seguito ricapitolate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. RR IA continuerà a vivere nell'abitazione sita in Brindisi alla via Bezzecca n. 8/c, mentre la Sig.ra NI IT trasferirà la propria residenza presso l'abitazione (di cui la ricorrente è comproprietaria), sita in
Brindisi alla via Della Santa Croce n. 5;
3) Il Sig. RR IA corrisponderà alla Sig.ra NI IT la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della coniuge stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Con osservanza
Brindisi,li 9.09.2025
Sig. RR IA Sig.ra NI IT IN holite. E (Av. Miriam laia)RI
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
BR Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
RO MA
- Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
[...
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 nato a [...] il [...],
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Iaia RI;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 08.05.1995; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (1997) e Per_2 (1999), entrambi attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 26.3.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il 08.5.1995, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 1995, n. 73, parte II, serie A, uff. 1) alle condizioni depositate congiuntamente il 17.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 03.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa BR Del Mastro TRIBUNALE DI BRINDISI
*
R.G. 1246/2025-Dott.ssa GABRIELLA DEL MASTRO
*****
RINUNCIA ALLA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI PER
: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Sigg.ri IN LO e ER CA, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RI laia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,
dichiarano che nella prossima udienza già fissata del 23.09.2025 che sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte, rinunziando espressamente alla comparizione personale dinanzi a Codesto On.le Tribunale di confermare di volere la separazione coniugale, alle condizioni di seguito ricapitolate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il Sig. RR IA continuerà a vivere nell'abitazione sita in Brindisi alla via Bezzecca n. 8/c, mentre la Sig.ra NI IT trasferirà la propria residenza presso l'abitazione (di cui la ricorrente è comproprietaria), sita in
Brindisi alla via Della Santa Croce n. 5;
3) Il Sig. RR IA corrisponderà alla Sig.ra NI IT la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della coniuge stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Con osservanza
Brindisi,li 9.09.2025
Sig. RR IA Sig.ra NI IT IN holite. E (Av. Miriam laia)RI
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