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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 54033 Carrara MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1395 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1,Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,ricorreva avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Carrara, relativo ad IMU anno 2019 per gli immobili di Luogo 1 catastalmente identificati al foglio 40 particelle n.257 sub 3 e n.252 sub 8 categoria B01 destinati a scuola paritaria dell'infanzia e scuola primaria.
In tali immobili si svolgono esclusivamente attivita' educative e didattiche di scuola paritaria ex legge n.62/2000 (scuola dell'infanzia con sezione primavera e scuola primaria denominate Nominativo 1"
Le scuole primarie hanno ricevuto e ricevono sistematicamente contributi ministeriali,la scuola dell'infanzia riceve contributi regionali e la scuola primaria era ed e' ancora oggi convenzionata con il Ministero dell'Istruzione.
Nel rcorso la parte eccepiva la violazione degli art 3,33,34,e 118 della Costituzione,la violazione dell'art 1 comma 133 della Legge 266/2005,violazione del D.legs n.504/92.violazione dell'omesso contraddittorio preventivo,per difetto di istruttoria,violazione dei presupposti per difetto di motivazione.
Il Comune di Carrara ,si costituiva e contestava tutte le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 19/01 /2026.dalla visione degli atti,rileva che preliminarmente debba essere valutato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto.
Nel provvedimento impugnato si legge testualmente"omesso versamento dell'imposta dovuta in relazione agli immobili posseduti,come risulta dai prospetti che seguono"
L'art 7 comma 1 della legge 212/2000,impone che gli atti della Amministrazione finanziaria,autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,debbano essere motivati,a pena di annullabilita'
e devono indicare, specificatamente, i presupposti,i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
Appare dunque chiaro ed inequivoco il fatto che nell'atto impugnato,non siano stati in alcun modo indicati, sia i mezzi di prova ,sia i presupposti che hanno determinato l'atto impugnato,sia le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione che ha portato all'emissione dell'atto, poi contestato.
Risulta,dunque,evidente che il provvedimento impugnato violi palesemente la prescrizione legislativa che impone alla Amministarzione finanziaria di rendere edotto il Contribuente sia dell'an che del quantum debeatur della richiesta erariale.
Inoltre l'art 6 della legge 212/2000 al comma 1 ha previsto che" Salvo.quanto previsto dal comma 2,tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione Tributaria devono essere preceduti,
a pena di annullabilita',da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo"
Al Comma 2 dell'art 6bis si evidenzia"non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed individuati con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze,non che' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Inoltre nell'avviso odierno viene precisato che "poiche' il presente provvedimento rientra in tali fattispecie,lo stesso non rienta nei casi di preventivo contraddittorio obbligatorio.
In realta' la stessa Fondazione ANCI IFEL, con una nota di approfondimento del 3/05/2024 ha precisato che per gli Enti locali ,per atto automatizzato debba intendersi l'atto di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base di comunicazione precedentemente inviata al Contribuente,come ad esempio gli avvisi bonari
TARI,gli atti di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata.
Da cio' si evince chiaramente ed in maniera inequivoca che in tali atti non vi siano gli avvisi accertamento riguardanti l'IMU.
Pertanto l'Ente Comunale ha chiaramente equivocato ed ha dato un'interpretazione estensiva di tale norma ricomprendendo anche l'IMU, che in realta' appartriene ad un'altra categoria di tributi.
Nel merito,inoltre,appare chiaro ed inequivoco il fatto che il Contribuente si possa avvalere dell'art 7 comma
1 lettera i del D.legs n.504/1992.
Tale articolo,che riguarda le esenzioni,prevede che "sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c,che sono quelli destinati esclusivamente allo svolgimento,in modalita' non ' assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,ricreative e sportive.
Quindi risulta chiaro che il Contribuente negli immobili indicati svolga attivita' didattica scolastica.
Quindi in tale norma ,l'esenzione IMU,risulta applicabile in presenza di due requisiti:
il primo di carattere soggettivo(ossia la natura di ente non commerciale del soggetto giuridico)
il secondo di carattere oggettivo(l'utilizzo dell'immobile esclusivamente per attivita' socialmente rilevanti, svolte con modalita' non commerciali,tra le quali troviamo anche quelle didattiche.
Quindi il Contribuente ha tutti e due i requisiti sopracitati,in quanto riguardo al primo,appare chiaro che lRicorrente 1,sia un ente ecclesiastico riconosciuto ed avente finalita' di religione e di culto.
Per il secondo requisito occorre evidenziare che,gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' educative /didattiche,e che quindi siano tra quelle che rendono oggettivamente applicabile l'esenzione IMU.
Quindi appare chiaro che la Parte ricorrente abbia diritto a fruire della esenzione IMU dato anche che dal
2019 le attivita' educative e didattiche siano state svolte con modalita' non commerciali.
Infatti per modalita' non commerciali si deve intendere le attivita' svolte con modalita' prive di scopo di lucro che conformemente al diritto europeo,per loro natura non si pongano in concorrenza con altri operatori del mercato e che costituiscano espressione di principi di solidarieta' e sussidiarieta'.
Nella attuale fattispecie ,appare dunque chiaro che:
A/l'attivita' svolta ,non viene svolta per scopo di lucro.
B/non in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono lo scopo di lucro.
C/che l'attivita' svolta viene svolta con principi di solidarieta' e sussidiarieta'
Inoltre,appare chiaro che,l'attivita' svolta non risulta in concorrenza con altri operatori del mercato e tutto cio' sotto diversi profili,infatti la legge n.62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito da scuole statali e da scuole paritarie.
Le scuole paritarie rientrano nella previsione di cui all'part 33 comma 4 della Costituzione e come tali nella previsione dell'art 33 comma 4 che prevede che tali scuole siano parti costituve del sitema pubblico di istruzione.
Nel caso in esame pertanto non c'e' mercato,ne tanto meno,concorrenza delle scuole paritarie in esame con le scuole aventi finalita' di lucro.
Quindi nella attuale fattispecie risulta lampante che l'attivita' scolastica svolta venga effettuata con modalita' non commerciali ai sensi dellp'art 1 comma 1 lettera p del D.M.n.200/2012.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni accoglie il ricorso.
La Corte ,ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi,per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546 ,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Cosi' e' deciso.
Massa 19/01/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carrara - Piazza 2 Giugno 54033 Carrara MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1395 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1,Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,ricorreva avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Carrara, relativo ad IMU anno 2019 per gli immobili di Luogo 1 catastalmente identificati al foglio 40 particelle n.257 sub 3 e n.252 sub 8 categoria B01 destinati a scuola paritaria dell'infanzia e scuola primaria.
In tali immobili si svolgono esclusivamente attivita' educative e didattiche di scuola paritaria ex legge n.62/2000 (scuola dell'infanzia con sezione primavera e scuola primaria denominate Nominativo 1"
Le scuole primarie hanno ricevuto e ricevono sistematicamente contributi ministeriali,la scuola dell'infanzia riceve contributi regionali e la scuola primaria era ed e' ancora oggi convenzionata con il Ministero dell'Istruzione.
Nel rcorso la parte eccepiva la violazione degli art 3,33,34,e 118 della Costituzione,la violazione dell'art 1 comma 133 della Legge 266/2005,violazione del D.legs n.504/92.violazione dell'omesso contraddittorio preventivo,per difetto di istruttoria,violazione dei presupposti per difetto di motivazione.
Il Comune di Carrara ,si costituiva e contestava tutte le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 19/01 /2026.dalla visione degli atti,rileva che preliminarmente debba essere valutato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto.
Nel provvedimento impugnato si legge testualmente"omesso versamento dell'imposta dovuta in relazione agli immobili posseduti,come risulta dai prospetti che seguono"
L'art 7 comma 1 della legge 212/2000,impone che gli atti della Amministrazione finanziaria,autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,debbano essere motivati,a pena di annullabilita'
e devono indicare, specificatamente, i presupposti,i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
Appare dunque chiaro ed inequivoco il fatto che nell'atto impugnato,non siano stati in alcun modo indicati, sia i mezzi di prova ,sia i presupposti che hanno determinato l'atto impugnato,sia le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione che ha portato all'emissione dell'atto, poi contestato.
Risulta,dunque,evidente che il provvedimento impugnato violi palesemente la prescrizione legislativa che impone alla Amministarzione finanziaria di rendere edotto il Contribuente sia dell'an che del quantum debeatur della richiesta erariale.
Inoltre l'art 6 della legge 212/2000 al comma 1 ha previsto che" Salvo.quanto previsto dal comma 2,tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione Tributaria devono essere preceduti,
a pena di annullabilita',da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo"
Al Comma 2 dell'art 6bis si evidenzia"non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed individuati con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze,non che' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Inoltre nell'avviso odierno viene precisato che "poiche' il presente provvedimento rientra in tali fattispecie,lo stesso non rienta nei casi di preventivo contraddittorio obbligatorio.
In realta' la stessa Fondazione ANCI IFEL, con una nota di approfondimento del 3/05/2024 ha precisato che per gli Enti locali ,per atto automatizzato debba intendersi l'atto di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base di comunicazione precedentemente inviata al Contribuente,come ad esempio gli avvisi bonari
TARI,gli atti di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata.
Da cio' si evince chiaramente ed in maniera inequivoca che in tali atti non vi siano gli avvisi accertamento riguardanti l'IMU.
Pertanto l'Ente Comunale ha chiaramente equivocato ed ha dato un'interpretazione estensiva di tale norma ricomprendendo anche l'IMU, che in realta' appartriene ad un'altra categoria di tributi.
Nel merito,inoltre,appare chiaro ed inequivoco il fatto che il Contribuente si possa avvalere dell'art 7 comma
1 lettera i del D.legs n.504/1992.
Tale articolo,che riguarda le esenzioni,prevede che "sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c,che sono quelli destinati esclusivamente allo svolgimento,in modalita' non ' assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali,ricreative e sportive.
Quindi risulta chiaro che il Contribuente negli immobili indicati svolga attivita' didattica scolastica.
Quindi in tale norma ,l'esenzione IMU,risulta applicabile in presenza di due requisiti:
il primo di carattere soggettivo(ossia la natura di ente non commerciale del soggetto giuridico)
il secondo di carattere oggettivo(l'utilizzo dell'immobile esclusivamente per attivita' socialmente rilevanti, svolte con modalita' non commerciali,tra le quali troviamo anche quelle didattiche.
Quindi il Contribuente ha tutti e due i requisiti sopracitati,in quanto riguardo al primo,appare chiaro che lRicorrente 1,sia un ente ecclesiastico riconosciuto ed avente finalita' di religione e di culto.
Per il secondo requisito occorre evidenziare che,gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' educative /didattiche,e che quindi siano tra quelle che rendono oggettivamente applicabile l'esenzione IMU.
Quindi appare chiaro che la Parte ricorrente abbia diritto a fruire della esenzione IMU dato anche che dal
2019 le attivita' educative e didattiche siano state svolte con modalita' non commerciali.
Infatti per modalita' non commerciali si deve intendere le attivita' svolte con modalita' prive di scopo di lucro che conformemente al diritto europeo,per loro natura non si pongano in concorrenza con altri operatori del mercato e che costituiscano espressione di principi di solidarieta' e sussidiarieta'.
Nella attuale fattispecie ,appare dunque chiaro che:
A/l'attivita' svolta ,non viene svolta per scopo di lucro.
B/non in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono lo scopo di lucro.
C/che l'attivita' svolta viene svolta con principi di solidarieta' e sussidiarieta'
Inoltre,appare chiaro che,l'attivita' svolta non risulta in concorrenza con altri operatori del mercato e tutto cio' sotto diversi profili,infatti la legge n.62/2000 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito da scuole statali e da scuole paritarie.
Le scuole paritarie rientrano nella previsione di cui all'part 33 comma 4 della Costituzione e come tali nella previsione dell'art 33 comma 4 che prevede che tali scuole siano parti costituve del sitema pubblico di istruzione.
Nel caso in esame pertanto non c'e' mercato,ne tanto meno,concorrenza delle scuole paritarie in esame con le scuole aventi finalita' di lucro.
Quindi nella attuale fattispecie risulta lampante che l'attivita' scolastica svolta venga effettuata con modalita' non commerciali ai sensi dellp'art 1 comma 1 lettera p del D.M.n.200/2012.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni accoglie il ricorso.
La Corte ,ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi,per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma dell'art1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n.546 ,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Cosi' e' deciso.
Massa 19/01/2026