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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12462/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/11/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PITTON DENISA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. n. 1001/2023 del
09/11/2023, pubblicata il 10/11/2023, passata in giudicato il 09/07/2024);
1
- rilevato che i coniugi hanno adottato i figli minori (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), con provvedimento Per_2 Per_3
straniero pronunciato in data 07/11/2022 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latisana giusto decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Trieste dd. 11-12/01/2023, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LZ (BZ) il
10/06/2017 tra , nato a [...] il Parte_1
05/09/1983, e , nata a [...], ALBANIA) il Parte_2
23/02/1981, alle seguenti condizioni:
1. dispone che i figli minori rimangano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Latisana (UD) via
Beorchia n. 90 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Prende atto che la casa familiare, sita in Latisana (UD) via Beorchia n. 90,
rimane assegnata alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Parte_2
3. Dispone i tempi di frequentazione tra il sig. e i figli come a seguire: il Pt_1
sig. terrà con sé i tre figli a settimane alterne dal venerdì dopo scuola alla Pt_1
2
domenica sera fino alle 18.30 e fino alle 20 nel periodo estivo (accompagnamento a cura del padre); nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, li terrà il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato prima o dopo pranzo
(accompagnamento sempre a cura del padre); il sig. terrà inoltre i tre figli Pt_1
indicativamente il mercoledì e giovedì di ogni settimana dopo scuola e fino alle ore 19 (ovvero al termine delle attività extrascolastiche eventualmente svolte dai tre figli); con facoltà per le parti di modificare le giornate infrasettimanali e ferma restando la facoltà per le parti di concordare altre giornate e/o modificare i turni di responsabilità sopra indicati a seconda dei rispettivi impegni, e scolastici ed extrascolastici dei figli minori.
4. Dispone che ciascuno dei genitori trascorra con i figli 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con programmazione delle vacanze entro il
30 maggio di ogni anno;
sette giorni nel periodo natalizio indicativamente dal 24
dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, il tutto ad anni alterni;
tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ed alternando le altre festività ministeriali.
5. Dispone che ciascun genitore garantisca una videochiamata giornaliera tra i figli e l'altro genitore indicativamente nella fascia oraria 18.30-19.30.
6. Dispone che il sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
mediante versamento alla sig.ra dell'importo di € 1.000,00 mensili (per 12 Pt_2
mensilità), da effettuare in via anticipata entro il giorno 8 di ogni mese. La somma di € 1.000,00 (fissata con decorrenza dal mese di novembre 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con periodicità annuale, purché
l'indice sia positivo.
3
7. Dispone che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie sostenute per i figli così come elencate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere.
8. Dà atto che l'assegno unico per i figli e le detrazioni fiscali spettano ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. Prende atto che non vi sono reciproche richieste di assegno divorzile,
dichiarandosi i coniugi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ (BZ) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 98, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 6/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12462/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/11/2024
da
Parte_1
e da
, Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PITTON DENISA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. n. 1001/2023 del
09/11/2023, pubblicata il 10/11/2023, passata in giudicato il 09/07/2024);
1
- rilevato che i coniugi hanno adottato i figli minori (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), con provvedimento Per_2 Per_3
straniero pronunciato in data 07/11/2022 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latisana giusto decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Trieste dd. 11-12/01/2023, e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LZ (BZ) il
10/06/2017 tra , nato a [...] il Parte_1
05/09/1983, e , nata a [...], ALBANIA) il Parte_2
23/02/1981, alle seguenti condizioni:
1. dispone che i figli minori rimangano affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Latisana (UD) via
Beorchia n. 90 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Prende atto che la casa familiare, sita in Latisana (UD) via Beorchia n. 90,
rimane assegnata alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Parte_2
3. Dispone i tempi di frequentazione tra il sig. e i figli come a seguire: il Pt_1
sig. terrà con sé i tre figli a settimane alterne dal venerdì dopo scuola alla Pt_1
2
domenica sera fino alle 18.30 e fino alle 20 nel periodo estivo (accompagnamento a cura del padre); nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, li terrà il venerdì dall'uscita da scuola fino al sabato prima o dopo pranzo
(accompagnamento sempre a cura del padre); il sig. terrà inoltre i tre figli Pt_1
indicativamente il mercoledì e giovedì di ogni settimana dopo scuola e fino alle ore 19 (ovvero al termine delle attività extrascolastiche eventualmente svolte dai tre figli); con facoltà per le parti di modificare le giornate infrasettimanali e ferma restando la facoltà per le parti di concordare altre giornate e/o modificare i turni di responsabilità sopra indicati a seconda dei rispettivi impegni, e scolastici ed extrascolastici dei figli minori.
4. Dispone che ciascuno dei genitori trascorra con i figli 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con programmazione delle vacanze entro il
30 maggio di ogni anno;
sette giorni nel periodo natalizio indicativamente dal 24
dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, il tutto ad anni alterni;
tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ed alternando le altre festività ministeriali.
5. Dispone che ciascun genitore garantisca una videochiamata giornaliera tra i figli e l'altro genitore indicativamente nella fascia oraria 18.30-19.30.
6. Dispone che il sig. provveda al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
mediante versamento alla sig.ra dell'importo di € 1.000,00 mensili (per 12 Pt_2
mensilità), da effettuare in via anticipata entro il giorno 8 di ogni mese. La somma di € 1.000,00 (fissata con decorrenza dal mese di novembre 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con periodicità annuale, purché
l'indice sia positivo.
3
7. Dispone che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese Pt_1
straordinarie sostenute per i figli così come elencate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, che le parti dichiarano di conoscere.
8. Dà atto che l'assegno unico per i figli e le detrazioni fiscali spettano ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. Prende atto che non vi sono reciproche richieste di assegno divorzile,
dichiarandosi i coniugi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ (BZ) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 98, parte I, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 6/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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