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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4378/2020
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 4378/2020 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Cosio
RICORRENTE
CONTRO
(società con unico socio Enel Italia spa, soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento da parte di Enel S.p.a.), con sede in Roma, via Ombrone, 2 (c.f.
), in persona del procuratore avv. in virtù della procura del P.IVA_1 Controparte_2
12 dicembre 2017 in notaio di Roma, repertorio n. 55629, rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Azzarello, in Catania, Piazza Europa n. 4
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni pagina 1 di 19 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2020 il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal 02.01.1977 al 25.01.2012, data di cessazione del rapporto di lavoro in esito ad intimato licenziamento disciplinare senza preavviso, precisando di essere stato vincitore di concorso pubblico già nel 1973, lavorando per oltre 35 anni con grande merito e fedeltà alle dipendenze della società convenuta, come può evincersi dal premio individuale di fedeltà corrispostogli dall'azienda, senza che gli sia mai stata comminata per iscritto alcuna sanzione.
Ha precisato di avere prestato la propria attività lavorativa fino a gennaio 2012 presso il Servizio di Segnalazione Guasti di Catania, osservando l'orario lavorativo meglio descritto in ricorso e svolgendo le attività meglio illustrate nell'atto introduttivo.
Ha riferito di essere stato licenziato senza preavviso, di avere impugnato il licenziamento, dichiarato illegittimo con ordinanza resa in data 22.05.2013, nel procedimento recante n.r.g. 8342/2012, e con sentenza n. 1902/2014 che gli avevano riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno dal giorno dell'illegittimo licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, da calcolarsi tenuto conto dell'ultima retribuzione globale di fatto. Ha riferito che la sentenza era stata altresì confermata anche in sede di reclamo con sentenza della Corte di Appello di Catania, sez. lavoro, n. 1360/2017.
Ha descritto i comportamenti vessatori della società che non aveva dato esecuzione alla sentenza, non provvedendo né a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, né ad erogare – fino ad aprile 2016 – nemmeno la retribuzione dovuta a titolo di risarcimento sicché, senza lavoro e senza retribuzione, con un mutuo che non era più in grado di pagare, ratei di finanziamenti che non poteva più rispettare, era stato iscritto nei registri dei “cattivi pagatori”, con un notevole danno non soltanto di natura patrimoniale, ma anche della propria immagine.
Ha dedotto, tra l'altro, di avere dovuto ricorrere a prestiti di denaro dal proprio fratello e di essere stato costretto ad intraprendere otto procedimenti monitori contro la società per vedersi riconoscere le retribuzioni maturate, con ulteriori danni in termini di spese legali, oltre ad un elevato grado di stress derivante dall'impossibilità di coprire le spese dell'ordinaria amministrazione, avendo la società iniziato a corrispondere i pagamenti soltanto nell'aprile 2016 e per altro in modo parziale, rendendo necessari nuovi procedimenti giudiziari al fine di vedersi riconoscere tutte le voci retributive spettanti.
pagina 2 di 19 Ha riferito che da ultimo, con sentenza n. 128/2018, la Corte d'Appello di Catania aveva accolto il ricorso del ricorrente, stabilendo in via definitiva quali voci dovessero essere incluse nella retribuzione globale di fatto.
Ha riferito che soltanto dal 2 gennaio 2019 (dunque ben sette anni di totale inattività dopo il provvedimento giudiziario che dichiarava l'illegittimità del licenziamento), a sessantasei anni, era stato reintegrato nel posto di lavoro ed allocato nella medesima unità operativa occupata prima dell'illegittimo licenziamento, rimanendo tuttavia dal 2.01.2019 al 14/01/2019 totalmente inattivo, non svolgendo - di fatto - alcuna attività ed essendo inserito soltanto dal 14.01.2019 nella turnazione aziendale, non operativo, ma come mero uditore, anche in tal caso totalmente inattivo, ritrovandosi solo nell'orario di turno svolto.
Ha riferito che in tale arco di tempo, era in possesso di un badge elettronico che gli consentiva unicamente di timbrare l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro, ma non era abilitato ad entrare dentro l'unità operativa, dovendo bussare ogni qual volta si recasse nel posto di lavoro, essendogli stato consegnato solo il 23.03.2019 il badge che lo abilitava all'entrata nel posto di lavoro.
Ha esposto che soltanto l'08.04.2019, dopo tre mesi di totale inattività, erano stati abilitati i terminali dai quali aveva potuto nuovamente riprendere la propria attività lavorativa, analoga a quella svolta prima dell'intimato licenziamento.
Ha riferito che tali vicende gli avevano cagionato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, non avendo conseguito avanzamenti di carriera e le contestuali maggiorazioni retributive, gli incrementi retributivi mensili, l'indennità di turno, i premi di produzione e i buoni pasto come meglio quantificati in ricorso, né usufruito delle detrazioni fiscali e delle prestazioni del fondo integrativo sanitario aziendale.
Ha riferito di aver subito altresì danni di natura non patrimoniale con danni biologici, esistenziali e all'immagine.
Ha dedotto riscontrarsi nel caso di specie un'evidente condotta di mobbing con danni patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti nell'atto introduttivo.
Ha chiesto pertanto “… in via principale: - accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di mobbing verticale, ai sensi dell'art.2118 e/o 2043 c.c.; - accertare
e dichiarare l'esistenza di “danni ulteriori”, derivanti dal mancato reinserimento nell'organizzazione (da mancata reintegrazione sostanziale); - accertare e dichiarare
pagina 3 di 19 l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di demansionamento – inattività, in violazione degli artt.2103 e 2087 cod. civ e dell'art.32 della Cost. - accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di danni da perdita di chance;
- accertare e dichiarare i danni: patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno esistenziale); - Che
in persona del legale rappresentante pro tempore, venga Controparte_3
condannata al pagamento delle seguenti somme: a) Euro 193.200,00 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
b) Euro 82.510,00 a titolo di danno non patrimoniali;
c) Euro 55.416,00 a titolo di danni da perdita di chance;
- Che in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, venga, inoltre, condannata al pagamento dei premi aziendali, tredicesima, quattordicesima e del trattamento previdenziale, che, a seguito delle mancate maggiorazioni retributive, è di gran lunga inferiore a quanto avrebbe avuto diritto ove il sig.
non fosse stato illegittimamente licenziato, la cui determinazione si rimette Pt_1 all'organo giudicante. O, comunque, al pagamento delle diverse somme che il Giudice adito vorrà determinare in base al criterio equitativo (ex art. 1226 c.c.)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha eccepito il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale, nonché patrimoniale sopra il 15% asseritamente patito dal lavoratore, stante l'applicabilità ratione temporis alla presente fattispecie dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, premettendo che questi non si sarebbe mai distinto per particolari capacità, con performance al di sotto delle aspettative aziendali. Ha riferito le ragioni dell'intimato licenziamento e ha esposto che aveva informato il ricorrente che, dal 4 al 27 gennaio 2019, avrebbe dovuto prendere parte ad un corso di aggiornamento professionale e che, dalla settimana successiva al suo rientro, gli sarebbe stato consegnato il badge aziendale e sarebbe stato abilitato alle aree del CO, tuttavia per un problema di natura tecnica/informatica, del tutto imprevisto ed imprevedibile, il ricorrente aveva potuto accedere ai sistemi informatici solo dal 12 marzo 2019.
Ha riferito che ugualmente era accaduto per la produzione e la consegna dal badge aziendale e che una volta risolti i problemi tecnici, era stato reinserito nel contesto produttivo pagina 4 di 19 e lavorativo al pari degli altri dipendenti di comunicando tuttavia dopo pochi mesi la CP_3
propria volontà di andare in pensione nonostante avesse potuto lavorare qualche altro anno.
Ha contestato altresì la ricostruzione delle vicende giudiziarie intercorse, specificando che il ricorrente da maggio 2013 ha percepito la somma di € 452.019.68, contestando le asserite difficoltà economiche del ricorrente.
Ha dedotto che non sarebbe rinvenibile alcuna condotta mobbizzante nei confronti del ricorrente, non essendovi stata alcuna estromissione del ricorrente dall'ambiente di lavoro, mediante l'adozione di diversi atti persecutori con intento vessatorio, essendo egli già stato espulso dal luogo di lavoro a seguito del licenziamento del gennaio 2012, evidenziando che la scelta di procedere al suo effettivo ingresso in azienda dal gennaio 2019 non rispondeva a finalità persecutorie o vessatorie, ma, a valutazioni di correttezza e trasparenza, in pendenza di un esposto presso la procura della repubblica per dei fatti di reato cui seguiva la necessità, stante la natura di concessionario di pubblico servizio di di non fare rientrare in servizio CP_3
il lavoratore, sino alla completa definizione del giudizio sulla legittimità del licenziamento ed all'esito dell'esposto penale.
Parimenti ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia intento mobbizzante, non rinvenibile nell'inattività dal gennaio al marzo 2019, atteso che lo svolgimento dei compiti di uditore si è protratto oltre il tempo originariamente previsto a causa di problemi tecnici nell'accesso al sistema informatico e nella produzione e consegna del badge aziendale.
Ha contestato la dedotta richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'asserito demansionamento, sostenendo che la situazione di inattività non avrebbe arrecato alcun pregiudizio al bagaglio professionale del ricorrente, tant'è che lo stesso, dopo appena 15 giorni di training, riprendeva senza alcun problema i propri compiti e sostenendo altresì che il ricorrente, già dalla fine 2013 e, comunque, negli ultimi 5 anni (data di pubblicazione dell'ordinanza resa nella fase sommaria del giudizio Fornero di impugnativa di licenziamento) era giunto al termine della propria carriera lavorativa, tant'è che lo stesso, dall'1 gennaio 2020 veniva collocato in quiescenza.
Ha contestato altresì la richiesta di danno biologico sostenendo che il ricorrente non sia stato vittima di condotte mobbizzanti, di demansionamento o di altre condotte illecite da parte della società, non essendosi nemmeno recato presso il centro antimobbing dell'Asp Catania,
pagina 5 di 19 per denunciare quanto a suo avviso occorsogli, verosimilmente per il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data del presunto trauma.
Ha contestato infine la richiesta di danno morale ed esistenziale presente in ricorso.
Ha contestato altresì il richiesto risarcimento da perdita di chance, sostenendo che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire progressioni di carriera, trattandosi di scelta discrezionale del datore di lavoro.
Ha contestato infine anche la quantificazione effettuata dalla controparte per il risarcimento da perdita di chance.
In esito all'udienza del 28 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, la causa - istruita a mezzo prova per testi e ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve darsi atto che parte ricorrente all'udienza del 28 settembre 2022 ha dichiarato “di essere disposta ad accettare la proposta transattiva ex art. 185 disp. att.
c.p.c. e nel caso di mancata transazione rinunciare alla domanda relativa al trattamento previdenziale”, sicché non è stato necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza.
Ancora in via preliminare va rilevata l'inconducenza delle difese della società rispetto alla domanda di risarcimento del danno biologico stante l'applicabilità ratione temporis alla presente fattispecie dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 e l'asserita legittimazione passiva dell' : è appena il caso di rammentare che la controversia non ha ad oggetto alcuna CP_4
ipotesi di malattia professionale o infortunio e in ogni caso il danno biologico accertato è al di sotto della soglia di indennizzabilità . CP_4
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la forzata inattività lavorativa derivante dalla tardiva esecuzione dell'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro pronunciata in proprio favore nel maggio 2013 ed eseguita soltanto nel gennaio 2019, nonché per l'ulteriore condotta vessatoria asseritamente posta in essere dalla società dopo la disposta reintegrazione.
pagina 6 di 19 Al riguardo, è stato affermato “Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante il ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente. (Nella specie, la sentenza impugnata, valutando l'esperienza dei lavoratori, il tipo specifico di professionalità, la durata dell'attività ed altre circostanze del caso concreto, aveva accolto la domanda dei lavoratori, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro per il periodo successivo a due licenziamenti dichiarati illegittimi con sentenze passate in giudicato;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, enunciando il principio su esteso) (Cass. n. 15915/2009; in senso conforme Cass. sez. lav. 9073/2013; Cass. sez. lav. n. 15/2021).
In particolare, è stato chiarito “Mette conto, innanzitutto, rilevare che questa Corte è oramai orientata nel ritenere che il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella fattispecie prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, in quanto quella regolata dall'art. 2103 c.c., presuppone l'attualità in fatto ed in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso;
sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dal disposto del richiamato art. 18 (in tali termini Cass. 10203/02). Conseguentemente si è sancito che nel regime di tutela reale della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente (da ultimo
V. Cass. 26561/07). Quanto alla prova di siffatto ulteriore danno escluso che possa ritenersi in re ipsa, è, però, da ritenersi ammissibile che, a fronte di precise allegazioni (sulla
pagina 7 di 19 necessità della allegazione 5^, Cass. S.U. 6572/07 sia pure pronunciata con riferimento alla diversa fattispecie del danno da demansionamento, ma che può applicarsi anche alla ipotesi in esame per l'analogia dei principi che la sottendono), quali ad esempio, la lunga inattività
e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità (che denotano, come ha già affermato questa Corte, nella citata sentenza 10203/02, una marcata lesione alla professionalità del lavoratore il legittimamente licenziato e non reintegrato), il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva” (così in motivazione, Cass. sez. lav. 15915/2009).
È stato altresì ribadito ed ulteriormente specificato “… alla luce dell'orientamento di questa Corte, prevalente ed in ogni caso preferibile, … "nel regime di tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamento illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente (Cass.
n. 15915/2009; Cass. n. 26561/2007; Cass. n. 10116/2002; Cass. n. 10203/2002). È lo stesso comportamento del datore di lavoro che non ottempera con immediatezza all'ordine di reintegrazione che lo espone ad ulteriori conseguenze sul piano risarcitorio facilmente evitabili attraverso un pronto adempimento del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. Non vi è pertanto alcuna duplicazione del risarcimento già effettuato attraverso la corresponsione delle retribuzioni dovute, in quanto l'ulteriore danno è strettamente collegato ad un comportamento omissivo datoriale solo eventuale, così come l'onere della prova del danno è a carico del lavoratore. L'interpretazione qui seguita appare senz'altro preferibile in quanto diretta, nel complesso, ad evitare che un comportamento illegittimo - come un licenziamento non assistito ne' da giusta causa ne' da giustificato motivo - possa generare una situazione di ulteriore mortificazione e compromissione della dignità della persona del lavoratore che viene privato, nonostante l'ordine del Giudice, della possibilità di reinserirsi prontamente nel mondo lavorativo e di dare il proprio contributo produttivo al benessere
pagina 8 di 19 collettivo, con l'evidente rischio anche di un logoramento della professionalità acquisita”
(così in motivazione, Cass. sez. lav. 9073/2013).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato reintegrato nel posto di lavoro già con ordinanza ex art. 1, commi 48 e ss, l. 92/12 del 22 maggio 2013, confermata tanto in fase di opposizione con sentenza n. 1902/2014 quanto in fase di reclamo con sentenza n. 1360/2017 (allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Risulta che parte resistente abbia ottemperato all'ordine di reintegrazione soltanto nel gennaio 2019 e sono del tutto irrilevanti le ragioni addotte dalla parte resistente a cagione di tale prolungata inottemperanza1.
È appena il caso di rammentare che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, commi 48
e seguenti, legge 92/2012, ratione temporis vigente, è immediatamente esecutiva e
“L'efficacia esecutiva … non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57”
(art. 1, comma 50, legge 92/2012).
Ciò chiarito in ordine all'evidente ed ingiustificato inadempimento datoriale da ritardata reintegra, deve osservarsi che esso - come chiarito dalla citata giurisprudenza - non configura un'ipotesi di demansionamento che può avvenire solo in costanza di rapporto di lavoro. Parimenti, per le medesime ragioni, non configura propriamente un'ipotesi di mobbing verticale, la quale ugualmente presuppone l'attualità in fatto e in diritto del rapporto lavorativo.
In ogni caso, devono essere valutate anche le condotte asseritamente vessatorie della società nel periodo successivo alla reintegra.
Al riguardo, giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente
- che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente
pagina 9 di 19 sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. sez. lav. 17698/2014; in termini, anche Cass.
n. 2147/2017, n. 2142/2017; 24029/2016).
Ebbene, alla luce di tali parametri può ravvisarsi un'ipotesi di mobbing nei comportamenti successivi alla reintegra del gennaio 2019: risulta infatti che il ricorrente – già dipendente della società da oltre trentacinque anni e già in servizio presso il Servizio
Segnalazione Guasti, con esperienza tale da essere poi inserito a marzo direttamente in turno di reperibilità come riferito dal teste di parte resistente2 - sia stato regredito per quasi tre mesi alla posizione di “uditore” per lo svolgimento della medesima attività, privo di compiti operativi e credenziali per l'accesso agli applicativi della società e finanche per l'accesso agli uffici.
Si tratta di fatti ammessi dalla società3 ed emersi anche all'udienza dell'11 gennaio
2023 in sede di audizione testimoniale del teste che, per altro, ha riferito di non Tes_1
2 “Dopo la metà marzo, il ricorrente è stato inserito in turno di reperibilità, una funzione in genere affidata a dipendenti con esperienza perché comporta l'assegnazione direttamente agli operai mentre durante gli orari di lavoro le segnalazioni vengono inoltrate alle unità che provvedono poi ad assegnare le riparazioni agli operai” (così il teste a verbale di udienza dell'11 gennaio 2023); Tes_2 3 “Come dedotto dallo stesso , con nota del 3 gennaio 2019, veniva disposta la sua materiale Pt_1 reintegrazione servizio. Prima della ripresa in autonomia dell'attività lavorativa, l'odierna resistente informava il ricorrente che, dal 4 al 27 gennaio 2019, avrebbe dovuto prendere parte ad un corso di aggiornamento professionale e che, dalla settimana successiva al suo rientro, gli sarebbe stato consegnato il badge aziendale e sarebbe stato abilitato alle aree del CO. Purtroppo, per un problema di natura tecnica/informatica, del tutto imprevisto ed imprevedibile, il sig. poteva accedere ai sistemi informatici Pt_1 solo dal 12 marzo 2019. Le medesime considerazioni valgono per la produzione e consegna dal badge aziendale. Lo stesso ha dunque potuto svolgere, durante tale breve arco temporale, mera attività di affiancamento dei propri colleghi come uditore. Risolti i problemi tecnici, il ricorrente veniva quindi reinserito CP_ nel contesto produttivo e lavorativo al pari degli altri dipendenti di Lo stesso, tuttavia, dopo pochi mesi dalla ripresa dell'attività, comunicava la propria volontà di andare in pensione nonostante avesse potuto lavorare qualche altro anno” 4 "a.d.r. 3 in particolare, ricordo di avere conosciuto il ricorrente a gennaio 2019 quanto il ricorrente è stato collocato presso il reparto SSG - Servizio Segnalazione Guasti - con sede in Catania con la funzione di rispondere al telefono alle segnalazioni che arrivano dai clienti per assegnare dei guasti alle unità competenti collocate sul territorio Sicilia orientale durante le ore di lavoro e fuori dall'orario di lavoro direttamente agli operativi reperibili. Preciso che il ricorrente ha svolto tale attività dalla metà di marzo, nei mesi precedenti da gennaio in avanti è stato affiancato agli altri operatori del servizio segnalazioni guasti per acquisire le conoscenze per poter lavorare e per attivare le credenziali e gli applicativi occorrenti per svolgere tale attività.
pagina 10 di 19 ricordare che il ricorrente abbia partecipato a corsi di formazione specifici come invece dedotto in memoria.
In ogni caso, l'affermazione che il ricorrente avrebbe dovuto prendere parte dal 4 al 27 gennaio 2019 ad un corso di aggiornamento professionale non appare in alcun modo documentata.
Parimenti la società non ha documentato l'esatta natura dei problemi tecnici relativi alle abilitazioni del ricorrente per accedere agli uffici e agli applicativi della società, tale da non permettere ad una società dell'importanza di quella resistente una pronta risoluzione dei medesimi.
In ogni caso, tale circostanza non appare giustificare la condotta nei confronti del ricorrente: la società, deliberatamente inadempiente all'ordine di reintegrazione del maggio
2013 per oltre cinque anni, avrebbe potuto e dovuto preventivamente adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'operatività del proprio dipendente e la tempestiva risoluzione di problemi eventualmente insorti.
Ciò premesso in ordine alle condotte datoriali, devono considerarsi le singole richieste risarcitorie formulate dalla parte ricorrente.
Preciso che il mio predecessore aveva informato tramite mail sia il ricorrente che me di questa attività di affiancamento. Non ricordo che il ricorrente abbia partecipato a corsi di formazione specifici in tale periodo;
non ricordo quando sia stato consegnato il badge al ricorrente. a.d.r. 4 ricordo che ci sono stati problemi di abilitazione degli applicativi che il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare, mi pare siano stati risolti a fine febbraio/marzo 2019. Mi pare si trattasse di un problema relativo all'anagrafica della matricola, non si riusciva ad abilitarla all'uso di outlook e SI (gestione segnalazioni interruzioni). Delle abilitazioni si occupa una struttura interna all'azienda, noi ci limitiamo a fare le segnalazioni e ad aprire “incident” nel caso di problemi di natura informatica che sono tracciabili, dovrebbero esserci le mie segnalazioni e quelle dei miei collaboratori ed anche dei solleciti al riguardo. Dopo la metà marzo, il ricorrente è stato inserito in turno di reperibilità, una funzione in genere affidata a dipendenti con esperienza perché comporta l'assegnazione direttamente agli operai mentre durante gli orari di lavoro le segnalazioni vengono inoltrate alle unità che provvedono poi ad assegnare le riparazioni agli operai. a.d.r. del difensore di parte ricorrente: per il periodo in cui il ricorrente è stato sprovvisto di badge, il ricorrente entrava bussando e gli veniva aperto dai colleghi all'interno. Ribadisco che non ricordo esattamente quando sia stato consegnato il badge al ricorrente tuttavia da quanto ho ascoltato (n.d.r. dalla domanda dall'avvocato 2 gennaio 2019 – 23 marzo 2019) è possibile che il periodo sia quello indicato dall'avvocato in quanto coincide con l'inserimento del ricorrente nel turno di reperibilità. Preciso che tutti i centri operativi di Italia, anche a Catania, sono muniti di porte antiintrusione come in banca perché si tratta di siti sensibili da cui dipende la distribuzione dell'energia in rete. a.d.r. del difensore di parte ricorrente: nel periodo di affiancamento il ricorrente non poteva operare autonomamente per i problemi informatici di cui ho già riferito non avendo le abilitazioni necessarie ad accedere ai sistemi. a.d.r. del difensore di parte resistente: confermo che esistono delle mail mie e dei miei collaboratori con le quali sono stati segnalati i problemi relativi all'anagrafica del ricorrente ed è stata sollecitata la risoluzione degli stessi”.
pagina 11 di 19 Va rigettata la domanda relativa al danno patrimoniale da demansionamento precedente alla reintegrazione, dovendosi ribadire che il demansionamento può ravvisarsi soltanto in costanza di rapporto lavorativo.
La relativa domanda deve pertanto essere accolta solo parzialmente per il periodo di sostanziale inattività del ricorrente successivo alla reintegrazione, non avendo la società consentito al ricorrente di espletare la professionalità propria della posizione già rivestita prima del licenziamento.
Al riguardo, secondo orientamento consolidato è stato affermato “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. 19923/2019).
Nel caso in esame, deve tenersi conto della sostanziale pressoché totale inattività del ricorrente per tre mesi nei quali il ricorrente è stato regredito al ruolo di “uditore”, nonostante il formale inquadramento e la pregressa esperienza lavorativa.
Per la determinazione del quantum debeatur, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione, appare ragionevole parametrare in via equitativa la liquidazione del danno nella misura del 100% della retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente siccome quantificata in atti (€ 2300,00) per ciascun mese del periodo di dequalificazione, ovvero da gennaio 2019 a marzo 2019, per complessivi mesi tre.
Quanto gli ulteriori danni non patrimoniali richiesti con l'atto introduttivo, deve darsi atto che parte ricorrente ha assolto agli oneri probatori a proprio carico circa i danni subiti fornendo precise allegazioni, attentamente valutate dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio per l'accertamento del danno biologico patito dal ricorrente.
Più precisamente, è stata disposta consulenza medico legale “al fine di accertare - se il ricorrente sia o sia stato affetto da depressione sulla base della documentazione in atti
(allegati 16, 17, 18); - il probabile nesso eziologico tra depressione ed inattività protratta
pagina 12 di 19 dalla data del licenziamento (gennaio 2012) fino all'effettiva reintegra (gennaio 2019), attesa la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali intervenuti nelle more;
- la percentuale di danno biologico eventualmente derivatone”.
Il ctu, specialista in medicina legale, coadiuvato da specialista in psichiatria e psicologia, come da preventiva autorizzazione in atti, ha sottoposto a visita peritale Pt_1 in data 29 maggio 2023 ed in esito alla visita e all'attento esame della copiosa documentazione agli atti, elencata analiticamente nella relazione, ha concluso “L'analisi e gli elementi anamnestici relativi al periodo che va dal gennaio 2012 al dicembre 2019, ricavati dalla documentazione clinica e dallo stesso periziando, consentono di poter affermare che nel gennaio 2012 il sig. ha presentato un “Disturbo Pt_1 dell'Adattamento” evolutosi rapidamente in un “Disturbo Depressivo Maggiore” fino al dicembre 2014. Nel periodo 2018/19 era documentato un quadro clinico di “Depressione endoreattiva”. In relazione alle condizioni mentali di salute attuali, considerata la valutazione clinica, l'orientamento diagnostico relativo è riferibile ad un “Disturbo
Distimico, di grado lieve con sintomi depressivi di bassa intensità”.
Il consulente ha riconosciuto il nesso eziologico con il licenziamento delle patologie riscontrate, quantificando il danno biologico nella misura del 5%, confermando tale valutazione anche in esito alle osservazioni della parte resistente alle quali ha risposto in modo congruo ed esaustivo.
Le conclusioni contenute nella relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia, pur contestate società resistente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Va pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal lavoratore, tenuto conto del danno biologico siccome valutato dal consulente e anche del danno morale patito dal ricorrente, tenuto conto che il licenziamento e lo stato di forzata inattività, certamente noti nell'ambiente lavorativo e familiare del ricorrente, secondo norme di comune esperienza hanno certamente inciso non solo sulla salute del ricorrente ma anche cagionato una sofferenza interiore, compromettendo le relazioni personali e abitudini di vita consolidate, difficilmente modificabili tanto più in un soggetto come il ricorrente, licenziato all'età di 58 anni nel gennaio 2012 e mantenuto forzatamente inattivo fino al gennaio 2019
pagina 13 di 19 alla soglia dei 66 anni, dunque in una fascia d'età in cui gli sarebbe stato difficile trovare un'altra occupazione.
Deve inoltre procedersi alla personalizzazione del danno biologico in aumento nella misura massima, avendo parte ricorrente tempestivamente allegato e comprovato che la parte resistente non solo non ha proceduto alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ma non ha nemmeno provveduto al pagamento dell'indennità risarcitoria fino al 2016, privando per anni il ricorrente di qualsiasi fonte di reddito.
Le controversie in ordine alla quantificazione di tale indennità non giustificano la circostanza che la società non abbia tempestivamente provveduto al pagamento di quanto spettante al ricorrente sia pure nella minore somma ritenuta dalla società medesima rispetto a quella pretesa ed ingiunta dal ricorrente.
Parte ricorrente ha poi tempestivamente allegato e comprovato le conseguenze di una tale situazione sulla propria situazione debitoria con varie società finanziarie e la dedotta vendita dell'immobile di proprietà (allegati 5 -7a).
Al riguardo, è stato infatti chiarito “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c.ass.” (Cass. sez. III, n. 7892/2024) e ancora quanto alla personalizzazione del danno “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
pagina 14 di 19 giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis, da ultimo Cass. sez. III,
n. 31681/2024).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, adottando quali parametri di riferimento quelli delle tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età del ricorrente al momento della tardiva reintegra (65 anni), il danno non patrimoniale complessivamente riconoscibile al ricorrente, comprensivo del danno biologico e di quello morale, va liquidato nella misura di euro 7402,00 tenendo conto della riconosciuta invalidità permanente del 5%, oltre € 2960,50 a titolo di personalizzazione in aumento del danno biologico nella misura massima, attesa la peculiarità delle conseguenze patite dal ricorrente, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Tale somma va devalutata al momento della tardiva reintegrazione (2.01.2019) e maggiorata di interessi legali e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo.
Quanto infine al richiesto risarcimento del danno da perdita di chance, secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
"chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass.
n. 5119/2010).
Ebbene, sulla base di quanto precede deve ritenersi che se l'ordine di reintegrazione conseguente all'illegittimo licenziamento, fosse stato prontamente ottemperato dalla società resistente, il ricorrente avrebbe probabilmente ottenuto l'auspicato passaggio dalla posizione pagina 15 di 19 BS alla posizione BSS, al pari dei colleghi nominativamente indicati in ricorso – Per_2
– – – ) e meno anziani di lui. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
La società si limita ad asserire che il ricorrente non avrebbe mai ottenuto alcun avanzamento di carriera anche se avesse continuato a prestare senza interruzioni la propria attività per dal gennaio 2012 al gennaio 2019, avvenendo in la progressione di CP_3 CP_3 carriera non in base all'anzianità anagrafica o lavorativa, ma unicamente in relazione alle capacità, alle performance ed ai risultati conseguiti dal dipendente e asserendo che il ricorrente non avrebbe “mai ottenuto valutazioni positive, soprattutto negli ultimi anni”.
Al riguardo, la società ha riferito “Ad esempio, nel 2010 e nel 2011, dunque gli ultimi due anni prima del licenziamento il giudizio sui risultati e conseguiti era molto basso e segnatamente: - nel 2010, “da migliorare”, la cui scala valoriale era “Critici – Da migliorare – Adeguati – Buoni – Eccellenti”; - nel 2011, “parzialmente soddisfacenti”, la cui scala valoriale era “Non soddisfacente – parzialmente soddisfacente – pienamente soddisfacente – superiore alle attese – eccezionale”.
La società ha poi dedotto che i colleghi indicati dal ricorrente o sono colleghi adibiti ad altri settori o che hanno ottenuto progressioni di carriera molti anni addietro, concludendo infine che la decisione rientra nella piena discrezionalità del datore di lavoro, libero di scegliere se, come e quando disporre il passaggio dei dipendenti meritevoli in altro livello di inquadramento, sicché il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire il passaggio in BSS.
Ciò chiarito in ordine alla prospettazione di entrambe le parti, non risulta in alcun modo contestato che il ricorrente abbia avuto corrisposto il premio individuale di fedeltà (così alla pagina 2 del ricorso) e che nel corso di 35 anni di carriera ininterrotta nella medesima azienda, non gli fosse mai stata comminata una sanzione disciplinare.
Risulta altresì che avesse comprovata esperienza nello svolgimento del proprio lavoro come riferito dallo stesso teste della parte resistente.
D'altra parte, le affermazioni della parte resistente circa il mancato conseguimento di valutazioni positive da parte del ricorrente e circa la non appartenenza dei colleghi menzionati in ricorso al segmento B1-BS del SSG (servizio segnalazione guasti) e i tempi del loro inquadramento non sono state in alcun modo opportunamente documentate: si tratta pagina 16 di 19 di circostanze da provarsi documentalmente tanto più in una società delle dimensioni della resistente e pertanto la prova articolata al riguardo dalla resistente5 è stata ritenuta inammissibile6.
Non si comprende pertanto l'affermazione netta della parte resistente secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire il passaggio a BSS al pari dei colleghi nominativamente indicati in ricorso.
Appare, per altro, irrilevante che costoro avessero ottenuto la progressione in anni precedenti o anche in settori diversi da quello del ricorrente, non avendo specificato parte resistente quali capacità, performance e risultati costoro abbiano conseguito ai fini della progressione.
Per altro, da quanto dedotto da parte resistente, tre dei cinque dipendenti menzionati da
( e ), risultano aver conseguito la progressione proprio Pt_1 Per_2 Per_6 Per_5
tra il 2012 e il 2017 negli anni della forzata estromissione del ricorrente dalla società e non risulta contestato che fosse prossimo alla pensione. Per_2
Sulla base delle considerazioni che precedono, in difetto di prova in ordine a valutazioni negative nei confronti del ricorrente, deve tenersi conto della progressione conseguita dai colleghi con il medesimo inquadramento del ricorrente negli stessi anni dell'estromissione di questi dal lavoro, dell'anzianità di servizio del ricorrente priva di pagina 17 di 19 sanzioni di sorta e dell'ultratrentennale esperienza nel settore di appartenenza e deve pertanto ritenersi che se la società avesse tempestivamente ottemperato all'ordine di reintegrazione il ricorrente avrebbe avuto una probabilità individuabile ragionevolmente nel 20% di ottenere la progressione al pari dei colleghi.
Il danno può essere pertanto quantificato nel 20% di quanto richiesto dal ricorrente e dettagliatamente illustrato in ricorso da quantificarsi in € 11083,20.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare parziale accoglimento e la società resistente deve essere condannata al pagamento del risarcimento dei danni nella misura suindicata, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III c.p.c. .
Va disposta la compensazione dei due terzi delle spese di lite tenuto del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
Gli esborsi attinenti alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, già liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico della
. CP_5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 17 giugno 2020 nei confronti di in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 10362,50 da devalutarsi alla data della tardiva reintegra (2.01.2019), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da demansionamento della somma di € 6900,00 siccome determinata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da perdita di chance della somma di € € 11083,20. siccome determinata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
pagina 18 di 19 - rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di di un terzo Parte_1
delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 3085,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso di un terzo del contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Cosio, compensando la restante quota.
- pone definitivamente a carico della società gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 27 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Peraltro la scelta di procedere al suo effettivo ingresso in azienda dal gennaio 2019 non rispondeva a finalità persecutorie o vessatorie, ma, come dedotto, a valutazioni di correttezza e trasparenza. Soprattutto in pendenza di un esposto presso la procura della repubblica per dei fatti di reato cui seguiva la necessità, stante la natura CP_ di concessionario di pubblico servizio di di non fare rientrare in servizio il lavoratore, sino alla completa definizione del giudizio sulla legittimità del licenziamento ed all'esito dell'esposto penale” (così in memoria alle pagine 13-14). 5 “7. “ in l'attribuzione di un superiore livello di inquadramento non avviene in base Controparte_1 all'anzianità anagrafica o lavorativa, ma sulla base delle capacità, performance e risultati conseguiti dal dipendente e che il sig. non ha mai ottenuto valutazioni positive, ed in particolare il giudizio sui Pt_1 risultati nel 2010 e 2011 da questo conseguiti era molto basso e segnatamente: - nel 2010, “da migliorare”, la cui scala valoriale era “Critici – Da migliorare – Adeguati – Buoni – Eccellenti”; - nel 2011, “parzialmente soddisfacenti”, la cui scala valoriale era “Non soddisfacente – parzialmente soddisfacente – pienamente soddisfacente – superiore alle attese – eccezionale” Si indicano a teste i sigg.ri , Testimone_3 Tes_4
7. “ il sig. veniva inquadrato al livello BSS l'1 gennaio 2012, il sig. veniva
[...] Per_2 Per_3 inquadrato al livello BSS nel 1996, quando lavorava in altra unità nell'unità Costruzione linee AT, il sig.
veniva inquadrato al livello BSS nel 1996, quando lavorava in altra unità nell'unità Costruzione linee Per_4 AT, il sig. veniva inquadrato in BSS dall'1 novembre 2017, quando lavorava presso il centro operativo Per_6 con mansioni di assistente al turno, il sig. veniva inquadrato in BSS dall'1 dicembre 2015, quando Per_5 lavorava presso il centro operativo con mansioni di assistente al turno e che gli ultimi due dipendenti a differenza del ricorrente non svolgevano attività di SSG” - Si indica a teste il sig. 8. “la Testimone_3 decisione di inquadrare un dipendente in un livello superiore, in mancanza dello svolgimento da parte dello stesso di mansioni rientranti in tale ultimo profilo di inquadramento o della indizione di una selezione interna, rientra nella piena discrezionalità di ”. Controparte_1 6 “ritenuta ammissibile e conducente la prova per testi chiesta da parte resistente unicamente sui capitoli 3 e 4 della memoria con il teste indicato e con esclusione dei restanti capitoli di prova relativi a circostanze incontestate e/o da provarsi documentalmente e/o di carattere generico, valutativo e con formulazione negativa” (ordinanza del 20 luglio 2022).
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 4378/2020 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Cosio
RICORRENTE
CONTRO
(società con unico socio Enel Italia spa, soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento da parte di Enel S.p.a.), con sede in Roma, via Ombrone, 2 (c.f.
), in persona del procuratore avv. in virtù della procura del P.IVA_1 Controparte_2
12 dicembre 2017 in notaio di Roma, repertorio n. 55629, rappresentata e Persona_1 difesa, per procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Azzarello, in Catania, Piazza Europa n. 4
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni pagina 1 di 19 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2020 il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente della società convenuta dal 02.01.1977 al 25.01.2012, data di cessazione del rapporto di lavoro in esito ad intimato licenziamento disciplinare senza preavviso, precisando di essere stato vincitore di concorso pubblico già nel 1973, lavorando per oltre 35 anni con grande merito e fedeltà alle dipendenze della società convenuta, come può evincersi dal premio individuale di fedeltà corrispostogli dall'azienda, senza che gli sia mai stata comminata per iscritto alcuna sanzione.
Ha precisato di avere prestato la propria attività lavorativa fino a gennaio 2012 presso il Servizio di Segnalazione Guasti di Catania, osservando l'orario lavorativo meglio descritto in ricorso e svolgendo le attività meglio illustrate nell'atto introduttivo.
Ha riferito di essere stato licenziato senza preavviso, di avere impugnato il licenziamento, dichiarato illegittimo con ordinanza resa in data 22.05.2013, nel procedimento recante n.r.g. 8342/2012, e con sentenza n. 1902/2014 che gli avevano riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno dal giorno dell'illegittimo licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, da calcolarsi tenuto conto dell'ultima retribuzione globale di fatto. Ha riferito che la sentenza era stata altresì confermata anche in sede di reclamo con sentenza della Corte di Appello di Catania, sez. lavoro, n. 1360/2017.
Ha descritto i comportamenti vessatori della società che non aveva dato esecuzione alla sentenza, non provvedendo né a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, né ad erogare – fino ad aprile 2016 – nemmeno la retribuzione dovuta a titolo di risarcimento sicché, senza lavoro e senza retribuzione, con un mutuo che non era più in grado di pagare, ratei di finanziamenti che non poteva più rispettare, era stato iscritto nei registri dei “cattivi pagatori”, con un notevole danno non soltanto di natura patrimoniale, ma anche della propria immagine.
Ha dedotto, tra l'altro, di avere dovuto ricorrere a prestiti di denaro dal proprio fratello e di essere stato costretto ad intraprendere otto procedimenti monitori contro la società per vedersi riconoscere le retribuzioni maturate, con ulteriori danni in termini di spese legali, oltre ad un elevato grado di stress derivante dall'impossibilità di coprire le spese dell'ordinaria amministrazione, avendo la società iniziato a corrispondere i pagamenti soltanto nell'aprile 2016 e per altro in modo parziale, rendendo necessari nuovi procedimenti giudiziari al fine di vedersi riconoscere tutte le voci retributive spettanti.
pagina 2 di 19 Ha riferito che da ultimo, con sentenza n. 128/2018, la Corte d'Appello di Catania aveva accolto il ricorso del ricorrente, stabilendo in via definitiva quali voci dovessero essere incluse nella retribuzione globale di fatto.
Ha riferito che soltanto dal 2 gennaio 2019 (dunque ben sette anni di totale inattività dopo il provvedimento giudiziario che dichiarava l'illegittimità del licenziamento), a sessantasei anni, era stato reintegrato nel posto di lavoro ed allocato nella medesima unità operativa occupata prima dell'illegittimo licenziamento, rimanendo tuttavia dal 2.01.2019 al 14/01/2019 totalmente inattivo, non svolgendo - di fatto - alcuna attività ed essendo inserito soltanto dal 14.01.2019 nella turnazione aziendale, non operativo, ma come mero uditore, anche in tal caso totalmente inattivo, ritrovandosi solo nell'orario di turno svolto.
Ha riferito che in tale arco di tempo, era in possesso di un badge elettronico che gli consentiva unicamente di timbrare l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro, ma non era abilitato ad entrare dentro l'unità operativa, dovendo bussare ogni qual volta si recasse nel posto di lavoro, essendogli stato consegnato solo il 23.03.2019 il badge che lo abilitava all'entrata nel posto di lavoro.
Ha esposto che soltanto l'08.04.2019, dopo tre mesi di totale inattività, erano stati abilitati i terminali dai quali aveva potuto nuovamente riprendere la propria attività lavorativa, analoga a quella svolta prima dell'intimato licenziamento.
Ha riferito che tali vicende gli avevano cagionato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, non avendo conseguito avanzamenti di carriera e le contestuali maggiorazioni retributive, gli incrementi retributivi mensili, l'indennità di turno, i premi di produzione e i buoni pasto come meglio quantificati in ricorso, né usufruito delle detrazioni fiscali e delle prestazioni del fondo integrativo sanitario aziendale.
Ha riferito di aver subito altresì danni di natura non patrimoniale con danni biologici, esistenziali e all'immagine.
Ha dedotto riscontrarsi nel caso di specie un'evidente condotta di mobbing con danni patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti nell'atto introduttivo.
Ha chiesto pertanto “… in via principale: - accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di mobbing verticale, ai sensi dell'art.2118 e/o 2043 c.c.; - accertare
e dichiarare l'esistenza di “danni ulteriori”, derivanti dal mancato reinserimento nell'organizzazione (da mancata reintegrazione sostanziale); - accertare e dichiarare
pagina 3 di 19 l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di demansionamento – inattività, in violazione degli artt.2103 e 2087 cod. civ e dell'art.32 della Cost. - accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di danni da perdita di chance;
- accertare e dichiarare i danni: patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno esistenziale); - Che
in persona del legale rappresentante pro tempore, venga Controparte_3
condannata al pagamento delle seguenti somme: a) Euro 193.200,00 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
b) Euro 82.510,00 a titolo di danno non patrimoniali;
c) Euro 55.416,00 a titolo di danni da perdita di chance;
- Che in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, venga, inoltre, condannata al pagamento dei premi aziendali, tredicesima, quattordicesima e del trattamento previdenziale, che, a seguito delle mancate maggiorazioni retributive, è di gran lunga inferiore a quanto avrebbe avuto diritto ove il sig.
non fosse stato illegittimamente licenziato, la cui determinazione si rimette Pt_1 all'organo giudicante. O, comunque, al pagamento delle diverse somme che il Giudice adito vorrà determinare in base al criterio equitativo (ex art. 1226 c.c.)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha eccepito il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale, nonché patrimoniale sopra il 15% asseritamente patito dal lavoratore, stante l'applicabilità ratione temporis alla presente fattispecie dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000.
Ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, premettendo che questi non si sarebbe mai distinto per particolari capacità, con performance al di sotto delle aspettative aziendali. Ha riferito le ragioni dell'intimato licenziamento e ha esposto che aveva informato il ricorrente che, dal 4 al 27 gennaio 2019, avrebbe dovuto prendere parte ad un corso di aggiornamento professionale e che, dalla settimana successiva al suo rientro, gli sarebbe stato consegnato il badge aziendale e sarebbe stato abilitato alle aree del CO, tuttavia per un problema di natura tecnica/informatica, del tutto imprevisto ed imprevedibile, il ricorrente aveva potuto accedere ai sistemi informatici solo dal 12 marzo 2019.
Ha riferito che ugualmente era accaduto per la produzione e la consegna dal badge aziendale e che una volta risolti i problemi tecnici, era stato reinserito nel contesto produttivo pagina 4 di 19 e lavorativo al pari degli altri dipendenti di comunicando tuttavia dopo pochi mesi la CP_3
propria volontà di andare in pensione nonostante avesse potuto lavorare qualche altro anno.
Ha contestato altresì la ricostruzione delle vicende giudiziarie intercorse, specificando che il ricorrente da maggio 2013 ha percepito la somma di € 452.019.68, contestando le asserite difficoltà economiche del ricorrente.
Ha dedotto che non sarebbe rinvenibile alcuna condotta mobbizzante nei confronti del ricorrente, non essendovi stata alcuna estromissione del ricorrente dall'ambiente di lavoro, mediante l'adozione di diversi atti persecutori con intento vessatorio, essendo egli già stato espulso dal luogo di lavoro a seguito del licenziamento del gennaio 2012, evidenziando che la scelta di procedere al suo effettivo ingresso in azienda dal gennaio 2019 non rispondeva a finalità persecutorie o vessatorie, ma, a valutazioni di correttezza e trasparenza, in pendenza di un esposto presso la procura della repubblica per dei fatti di reato cui seguiva la necessità, stante la natura di concessionario di pubblico servizio di di non fare rientrare in servizio CP_3
il lavoratore, sino alla completa definizione del giudizio sulla legittimità del licenziamento ed all'esito dell'esposto penale.
Parimenti ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia intento mobbizzante, non rinvenibile nell'inattività dal gennaio al marzo 2019, atteso che lo svolgimento dei compiti di uditore si è protratto oltre il tempo originariamente previsto a causa di problemi tecnici nell'accesso al sistema informatico e nella produzione e consegna del badge aziendale.
Ha contestato la dedotta richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'asserito demansionamento, sostenendo che la situazione di inattività non avrebbe arrecato alcun pregiudizio al bagaglio professionale del ricorrente, tant'è che lo stesso, dopo appena 15 giorni di training, riprendeva senza alcun problema i propri compiti e sostenendo altresì che il ricorrente, già dalla fine 2013 e, comunque, negli ultimi 5 anni (data di pubblicazione dell'ordinanza resa nella fase sommaria del giudizio Fornero di impugnativa di licenziamento) era giunto al termine della propria carriera lavorativa, tant'è che lo stesso, dall'1 gennaio 2020 veniva collocato in quiescenza.
Ha contestato altresì la richiesta di danno biologico sostenendo che il ricorrente non sia stato vittima di condotte mobbizzanti, di demansionamento o di altre condotte illecite da parte della società, non essendosi nemmeno recato presso il centro antimobbing dell'Asp Catania,
pagina 5 di 19 per denunciare quanto a suo avviso occorsogli, verosimilmente per il notevole lasso di tempo trascorso rispetto alla data del presunto trauma.
Ha contestato infine la richiesta di danno morale ed esistenziale presente in ricorso.
Ha contestato altresì il richiesto risarcimento da perdita di chance, sostenendo che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire progressioni di carriera, trattandosi di scelta discrezionale del datore di lavoro.
Ha contestato infine anche la quantificazione effettuata dalla controparte per il risarcimento da perdita di chance.
In esito all'udienza del 28 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note dei procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, la causa - istruita a mezzo prova per testi e ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve darsi atto che parte ricorrente all'udienza del 28 settembre 2022 ha dichiarato “di essere disposta ad accettare la proposta transattiva ex art. 185 disp. att.
c.p.c. e nel caso di mancata transazione rinunciare alla domanda relativa al trattamento previdenziale”, sicché non è stato necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza.
Ancora in via preliminare va rilevata l'inconducenza delle difese della società rispetto alla domanda di risarcimento del danno biologico stante l'applicabilità ratione temporis alla presente fattispecie dell'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 e l'asserita legittimazione passiva dell' : è appena il caso di rammentare che la controversia non ha ad oggetto alcuna CP_4
ipotesi di malattia professionale o infortunio e in ogni caso il danno biologico accertato è al di sotto della soglia di indennizzabilità . CP_4
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la forzata inattività lavorativa derivante dalla tardiva esecuzione dell'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro pronunciata in proprio favore nel maggio 2013 ed eseguita soltanto nel gennaio 2019, nonché per l'ulteriore condotta vessatoria asseritamente posta in essere dalla società dopo la disposta reintegrazione.
pagina 6 di 19 Al riguardo, è stato affermato “Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante il ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente. (Nella specie, la sentenza impugnata, valutando l'esperienza dei lavoratori, il tipo specifico di professionalità, la durata dell'attività ed altre circostanze del caso concreto, aveva accolto la domanda dei lavoratori, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro per il periodo successivo a due licenziamenti dichiarati illegittimi con sentenze passate in giudicato;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, enunciando il principio su esteso) (Cass. n. 15915/2009; in senso conforme Cass. sez. lav. 9073/2013; Cass. sez. lav. n. 15/2021).
In particolare, è stato chiarito “Mette conto, innanzitutto, rilevare che questa Corte è oramai orientata nel ritenere che il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella fattispecie prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, in quanto quella regolata dall'art. 2103 c.c., presuppone l'attualità in fatto ed in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso;
sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dal disposto del richiamato art. 18 (in tali termini Cass. 10203/02). Conseguentemente si è sancito che nel regime di tutela reale della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente (da ultimo
V. Cass. 26561/07). Quanto alla prova di siffatto ulteriore danno escluso che possa ritenersi in re ipsa, è, però, da ritenersi ammissibile che, a fronte di precise allegazioni (sulla
pagina 7 di 19 necessità della allegazione 5^, Cass. S.U. 6572/07 sia pure pronunciata con riferimento alla diversa fattispecie del danno da demansionamento, ma che può applicarsi anche alla ipotesi in esame per l'analogia dei principi che la sottendono), quali ad esempio, la lunga inattività
e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità (che denotano, come ha già affermato questa Corte, nella citata sentenza 10203/02, una marcata lesione alla professionalità del lavoratore il legittimamente licenziato e non reintegrato), il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva” (così in motivazione, Cass. sez. lav. 15915/2009).
È stato altresì ribadito ed ulteriormente specificato “… alla luce dell'orientamento di questa Corte, prevalente ed in ogni caso preferibile, … "nel regime di tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, avverso i licenziamento illegittimi, la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra e che il Giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente (Cass.
n. 15915/2009; Cass. n. 26561/2007; Cass. n. 10116/2002; Cass. n. 10203/2002). È lo stesso comportamento del datore di lavoro che non ottempera con immediatezza all'ordine di reintegrazione che lo espone ad ulteriori conseguenze sul piano risarcitorio facilmente evitabili attraverso un pronto adempimento del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. Non vi è pertanto alcuna duplicazione del risarcimento già effettuato attraverso la corresponsione delle retribuzioni dovute, in quanto l'ulteriore danno è strettamente collegato ad un comportamento omissivo datoriale solo eventuale, così come l'onere della prova del danno è a carico del lavoratore. L'interpretazione qui seguita appare senz'altro preferibile in quanto diretta, nel complesso, ad evitare che un comportamento illegittimo - come un licenziamento non assistito ne' da giusta causa ne' da giustificato motivo - possa generare una situazione di ulteriore mortificazione e compromissione della dignità della persona del lavoratore che viene privato, nonostante l'ordine del Giudice, della possibilità di reinserirsi prontamente nel mondo lavorativo e di dare il proprio contributo produttivo al benessere
pagina 8 di 19 collettivo, con l'evidente rischio anche di un logoramento della professionalità acquisita”
(così in motivazione, Cass. sez. lav. 9073/2013).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato reintegrato nel posto di lavoro già con ordinanza ex art. 1, commi 48 e ss, l. 92/12 del 22 maggio 2013, confermata tanto in fase di opposizione con sentenza n. 1902/2014 quanto in fase di reclamo con sentenza n. 1360/2017 (allegati 3 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Risulta che parte resistente abbia ottemperato all'ordine di reintegrazione soltanto nel gennaio 2019 e sono del tutto irrilevanti le ragioni addotte dalla parte resistente a cagione di tale prolungata inottemperanza1.
È appena il caso di rammentare che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, commi 48
e seguenti, legge 92/2012, ratione temporis vigente, è immediatamente esecutiva e
“L'efficacia esecutiva … non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57”
(art. 1, comma 50, legge 92/2012).
Ciò chiarito in ordine all'evidente ed ingiustificato inadempimento datoriale da ritardata reintegra, deve osservarsi che esso - come chiarito dalla citata giurisprudenza - non configura un'ipotesi di demansionamento che può avvenire solo in costanza di rapporto di lavoro. Parimenti, per le medesime ragioni, non configura propriamente un'ipotesi di mobbing verticale, la quale ugualmente presuppone l'attualità in fatto e in diritto del rapporto lavorativo.
In ogni caso, devono essere valutate anche le condotte asseritamente vessatorie della società nel periodo successivo alla reintegra.
Al riguardo, giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente
- che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente
pagina 9 di 19 sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b)
l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. sez. lav. 17698/2014; in termini, anche Cass.
n. 2147/2017, n. 2142/2017; 24029/2016).
Ebbene, alla luce di tali parametri può ravvisarsi un'ipotesi di mobbing nei comportamenti successivi alla reintegra del gennaio 2019: risulta infatti che il ricorrente – già dipendente della società da oltre trentacinque anni e già in servizio presso il Servizio
Segnalazione Guasti, con esperienza tale da essere poi inserito a marzo direttamente in turno di reperibilità come riferito dal teste di parte resistente2 - sia stato regredito per quasi tre mesi alla posizione di “uditore” per lo svolgimento della medesima attività, privo di compiti operativi e credenziali per l'accesso agli applicativi della società e finanche per l'accesso agli uffici.
Si tratta di fatti ammessi dalla società3 ed emersi anche all'udienza dell'11 gennaio
2023 in sede di audizione testimoniale del teste che, per altro, ha riferito di non Tes_1
2 “Dopo la metà marzo, il ricorrente è stato inserito in turno di reperibilità, una funzione in genere affidata a dipendenti con esperienza perché comporta l'assegnazione direttamente agli operai mentre durante gli orari di lavoro le segnalazioni vengono inoltrate alle unità che provvedono poi ad assegnare le riparazioni agli operai” (così il teste a verbale di udienza dell'11 gennaio 2023); Tes_2 3 “Come dedotto dallo stesso , con nota del 3 gennaio 2019, veniva disposta la sua materiale Pt_1 reintegrazione servizio. Prima della ripresa in autonomia dell'attività lavorativa, l'odierna resistente informava il ricorrente che, dal 4 al 27 gennaio 2019, avrebbe dovuto prendere parte ad un corso di aggiornamento professionale e che, dalla settimana successiva al suo rientro, gli sarebbe stato consegnato il badge aziendale e sarebbe stato abilitato alle aree del CO. Purtroppo, per un problema di natura tecnica/informatica, del tutto imprevisto ed imprevedibile, il sig. poteva accedere ai sistemi informatici Pt_1 solo dal 12 marzo 2019. Le medesime considerazioni valgono per la produzione e consegna dal badge aziendale. Lo stesso ha dunque potuto svolgere, durante tale breve arco temporale, mera attività di affiancamento dei propri colleghi come uditore. Risolti i problemi tecnici, il ricorrente veniva quindi reinserito CP_ nel contesto produttivo e lavorativo al pari degli altri dipendenti di Lo stesso, tuttavia, dopo pochi mesi dalla ripresa dell'attività, comunicava la propria volontà di andare in pensione nonostante avesse potuto lavorare qualche altro anno” 4 "a.d.r. 3 in particolare, ricordo di avere conosciuto il ricorrente a gennaio 2019 quanto il ricorrente è stato collocato presso il reparto SSG - Servizio Segnalazione Guasti - con sede in Catania con la funzione di rispondere al telefono alle segnalazioni che arrivano dai clienti per assegnare dei guasti alle unità competenti collocate sul territorio Sicilia orientale durante le ore di lavoro e fuori dall'orario di lavoro direttamente agli operativi reperibili. Preciso che il ricorrente ha svolto tale attività dalla metà di marzo, nei mesi precedenti da gennaio in avanti è stato affiancato agli altri operatori del servizio segnalazioni guasti per acquisire le conoscenze per poter lavorare e per attivare le credenziali e gli applicativi occorrenti per svolgere tale attività.
pagina 10 di 19 ricordare che il ricorrente abbia partecipato a corsi di formazione specifici come invece dedotto in memoria.
In ogni caso, l'affermazione che il ricorrente avrebbe dovuto prendere parte dal 4 al 27 gennaio 2019 ad un corso di aggiornamento professionale non appare in alcun modo documentata.
Parimenti la società non ha documentato l'esatta natura dei problemi tecnici relativi alle abilitazioni del ricorrente per accedere agli uffici e agli applicativi della società, tale da non permettere ad una società dell'importanza di quella resistente una pronta risoluzione dei medesimi.
In ogni caso, tale circostanza non appare giustificare la condotta nei confronti del ricorrente: la società, deliberatamente inadempiente all'ordine di reintegrazione del maggio
2013 per oltre cinque anni, avrebbe potuto e dovuto preventivamente adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'operatività del proprio dipendente e la tempestiva risoluzione di problemi eventualmente insorti.
Ciò premesso in ordine alle condotte datoriali, devono considerarsi le singole richieste risarcitorie formulate dalla parte ricorrente.
Preciso che il mio predecessore aveva informato tramite mail sia il ricorrente che me di questa attività di affiancamento. Non ricordo che il ricorrente abbia partecipato a corsi di formazione specifici in tale periodo;
non ricordo quando sia stato consegnato il badge al ricorrente. a.d.r. 4 ricordo che ci sono stati problemi di abilitazione degli applicativi che il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare, mi pare siano stati risolti a fine febbraio/marzo 2019. Mi pare si trattasse di un problema relativo all'anagrafica della matricola, non si riusciva ad abilitarla all'uso di outlook e SI (gestione segnalazioni interruzioni). Delle abilitazioni si occupa una struttura interna all'azienda, noi ci limitiamo a fare le segnalazioni e ad aprire “incident” nel caso di problemi di natura informatica che sono tracciabili, dovrebbero esserci le mie segnalazioni e quelle dei miei collaboratori ed anche dei solleciti al riguardo. Dopo la metà marzo, il ricorrente è stato inserito in turno di reperibilità, una funzione in genere affidata a dipendenti con esperienza perché comporta l'assegnazione direttamente agli operai mentre durante gli orari di lavoro le segnalazioni vengono inoltrate alle unità che provvedono poi ad assegnare le riparazioni agli operai. a.d.r. del difensore di parte ricorrente: per il periodo in cui il ricorrente è stato sprovvisto di badge, il ricorrente entrava bussando e gli veniva aperto dai colleghi all'interno. Ribadisco che non ricordo esattamente quando sia stato consegnato il badge al ricorrente tuttavia da quanto ho ascoltato (n.d.r. dalla domanda dall'avvocato 2 gennaio 2019 – 23 marzo 2019) è possibile che il periodo sia quello indicato dall'avvocato in quanto coincide con l'inserimento del ricorrente nel turno di reperibilità. Preciso che tutti i centri operativi di Italia, anche a Catania, sono muniti di porte antiintrusione come in banca perché si tratta di siti sensibili da cui dipende la distribuzione dell'energia in rete. a.d.r. del difensore di parte ricorrente: nel periodo di affiancamento il ricorrente non poteva operare autonomamente per i problemi informatici di cui ho già riferito non avendo le abilitazioni necessarie ad accedere ai sistemi. a.d.r. del difensore di parte resistente: confermo che esistono delle mail mie e dei miei collaboratori con le quali sono stati segnalati i problemi relativi all'anagrafica del ricorrente ed è stata sollecitata la risoluzione degli stessi”.
pagina 11 di 19 Va rigettata la domanda relativa al danno patrimoniale da demansionamento precedente alla reintegrazione, dovendosi ribadire che il demansionamento può ravvisarsi soltanto in costanza di rapporto lavorativo.
La relativa domanda deve pertanto essere accolta solo parzialmente per il periodo di sostanziale inattività del ricorrente successivo alla reintegrazione, non avendo la società consentito al ricorrente di espletare la professionalità propria della posizione già rivestita prima del licenziamento.
Al riguardo, secondo orientamento consolidato è stato affermato “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. 19923/2019).
Nel caso in esame, deve tenersi conto della sostanziale pressoché totale inattività del ricorrente per tre mesi nei quali il ricorrente è stato regredito al ruolo di “uditore”, nonostante il formale inquadramento e la pregressa esperienza lavorativa.
Per la determinazione del quantum debeatur, in mancanza di ulteriori elementi valutativi a disposizione, appare ragionevole parametrare in via equitativa la liquidazione del danno nella misura del 100% della retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente siccome quantificata in atti (€ 2300,00) per ciascun mese del periodo di dequalificazione, ovvero da gennaio 2019 a marzo 2019, per complessivi mesi tre.
Quanto gli ulteriori danni non patrimoniali richiesti con l'atto introduttivo, deve darsi atto che parte ricorrente ha assolto agli oneri probatori a proprio carico circa i danni subiti fornendo precise allegazioni, attentamente valutate dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio per l'accertamento del danno biologico patito dal ricorrente.
Più precisamente, è stata disposta consulenza medico legale “al fine di accertare - se il ricorrente sia o sia stato affetto da depressione sulla base della documentazione in atti
(allegati 16, 17, 18); - il probabile nesso eziologico tra depressione ed inattività protratta
pagina 12 di 19 dalla data del licenziamento (gennaio 2012) fino all'effettiva reintegra (gennaio 2019), attesa la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali intervenuti nelle more;
- la percentuale di danno biologico eventualmente derivatone”.
Il ctu, specialista in medicina legale, coadiuvato da specialista in psichiatria e psicologia, come da preventiva autorizzazione in atti, ha sottoposto a visita peritale Pt_1 in data 29 maggio 2023 ed in esito alla visita e all'attento esame della copiosa documentazione agli atti, elencata analiticamente nella relazione, ha concluso “L'analisi e gli elementi anamnestici relativi al periodo che va dal gennaio 2012 al dicembre 2019, ricavati dalla documentazione clinica e dallo stesso periziando, consentono di poter affermare che nel gennaio 2012 il sig. ha presentato un “Disturbo Pt_1 dell'Adattamento” evolutosi rapidamente in un “Disturbo Depressivo Maggiore” fino al dicembre 2014. Nel periodo 2018/19 era documentato un quadro clinico di “Depressione endoreattiva”. In relazione alle condizioni mentali di salute attuali, considerata la valutazione clinica, l'orientamento diagnostico relativo è riferibile ad un “Disturbo
Distimico, di grado lieve con sintomi depressivi di bassa intensità”.
Il consulente ha riconosciuto il nesso eziologico con il licenziamento delle patologie riscontrate, quantificando il danno biologico nella misura del 5%, confermando tale valutazione anche in esito alle osservazioni della parte resistente alle quali ha risposto in modo congruo ed esaustivo.
Le conclusioni contenute nella relazione peritale, alla quale integralmente si rinvia, pur contestate società resistente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Va pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal lavoratore, tenuto conto del danno biologico siccome valutato dal consulente e anche del danno morale patito dal ricorrente, tenuto conto che il licenziamento e lo stato di forzata inattività, certamente noti nell'ambiente lavorativo e familiare del ricorrente, secondo norme di comune esperienza hanno certamente inciso non solo sulla salute del ricorrente ma anche cagionato una sofferenza interiore, compromettendo le relazioni personali e abitudini di vita consolidate, difficilmente modificabili tanto più in un soggetto come il ricorrente, licenziato all'età di 58 anni nel gennaio 2012 e mantenuto forzatamente inattivo fino al gennaio 2019
pagina 13 di 19 alla soglia dei 66 anni, dunque in una fascia d'età in cui gli sarebbe stato difficile trovare un'altra occupazione.
Deve inoltre procedersi alla personalizzazione del danno biologico in aumento nella misura massima, avendo parte ricorrente tempestivamente allegato e comprovato che la parte resistente non solo non ha proceduto alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ma non ha nemmeno provveduto al pagamento dell'indennità risarcitoria fino al 2016, privando per anni il ricorrente di qualsiasi fonte di reddito.
Le controversie in ordine alla quantificazione di tale indennità non giustificano la circostanza che la società non abbia tempestivamente provveduto al pagamento di quanto spettante al ricorrente sia pure nella minore somma ritenuta dalla società medesima rispetto a quella pretesa ed ingiunta dal ricorrente.
Parte ricorrente ha poi tempestivamente allegato e comprovato le conseguenze di una tale situazione sulla propria situazione debitoria con varie società finanziarie e la dedotta vendita dell'immobile di proprietà (allegati 5 -7a).
Al riguardo, è stato infatti chiarito “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c.ass.” (Cass. sez. III, n. 7892/2024) e ancora quanto alla personalizzazione del danno “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
pagina 14 di 19 giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (ex multis, da ultimo Cass. sez. III,
n. 31681/2024).
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, adottando quali parametri di riferimento quelli delle tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età del ricorrente al momento della tardiva reintegra (65 anni), il danno non patrimoniale complessivamente riconoscibile al ricorrente, comprensivo del danno biologico e di quello morale, va liquidato nella misura di euro 7402,00 tenendo conto della riconosciuta invalidità permanente del 5%, oltre € 2960,50 a titolo di personalizzazione in aumento del danno biologico nella misura massima, attesa la peculiarità delle conseguenze patite dal ricorrente, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Tale somma va devalutata al momento della tardiva reintegrazione (2.01.2019) e maggiorata di interessi legali e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo.
Quanto infine al richiesto risarcimento del danno da perdita di chance, secondo orientamento consolidato “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di
"chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. sent. n. 16877/2008; in senso conforme anche Cass.
n. 5119/2010).
Ebbene, sulla base di quanto precede deve ritenersi che se l'ordine di reintegrazione conseguente all'illegittimo licenziamento, fosse stato prontamente ottemperato dalla società resistente, il ricorrente avrebbe probabilmente ottenuto l'auspicato passaggio dalla posizione pagina 15 di 19 BS alla posizione BSS, al pari dei colleghi nominativamente indicati in ricorso – Per_2
– – – ) e meno anziani di lui. Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
La società si limita ad asserire che il ricorrente non avrebbe mai ottenuto alcun avanzamento di carriera anche se avesse continuato a prestare senza interruzioni la propria attività per dal gennaio 2012 al gennaio 2019, avvenendo in la progressione di CP_3 CP_3 carriera non in base all'anzianità anagrafica o lavorativa, ma unicamente in relazione alle capacità, alle performance ed ai risultati conseguiti dal dipendente e asserendo che il ricorrente non avrebbe “mai ottenuto valutazioni positive, soprattutto negli ultimi anni”.
Al riguardo, la società ha riferito “Ad esempio, nel 2010 e nel 2011, dunque gli ultimi due anni prima del licenziamento il giudizio sui risultati e conseguiti era molto basso e segnatamente: - nel 2010, “da migliorare”, la cui scala valoriale era “Critici – Da migliorare – Adeguati – Buoni – Eccellenti”; - nel 2011, “parzialmente soddisfacenti”, la cui scala valoriale era “Non soddisfacente – parzialmente soddisfacente – pienamente soddisfacente – superiore alle attese – eccezionale”.
La società ha poi dedotto che i colleghi indicati dal ricorrente o sono colleghi adibiti ad altri settori o che hanno ottenuto progressioni di carriera molti anni addietro, concludendo infine che la decisione rientra nella piena discrezionalità del datore di lavoro, libero di scegliere se, come e quando disporre il passaggio dei dipendenti meritevoli in altro livello di inquadramento, sicché il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire il passaggio in BSS.
Ciò chiarito in ordine alla prospettazione di entrambe le parti, non risulta in alcun modo contestato che il ricorrente abbia avuto corrisposto il premio individuale di fedeltà (così alla pagina 2 del ricorso) e che nel corso di 35 anni di carriera ininterrotta nella medesima azienda, non gli fosse mai stata comminata una sanzione disciplinare.
Risulta altresì che avesse comprovata esperienza nello svolgimento del proprio lavoro come riferito dallo stesso teste della parte resistente.
D'altra parte, le affermazioni della parte resistente circa il mancato conseguimento di valutazioni positive da parte del ricorrente e circa la non appartenenza dei colleghi menzionati in ricorso al segmento B1-BS del SSG (servizio segnalazione guasti) e i tempi del loro inquadramento non sono state in alcun modo opportunamente documentate: si tratta pagina 16 di 19 di circostanze da provarsi documentalmente tanto più in una società delle dimensioni della resistente e pertanto la prova articolata al riguardo dalla resistente5 è stata ritenuta inammissibile6.
Non si comprende pertanto l'affermazione netta della parte resistente secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto alcuna probabilità di conseguire il passaggio a BSS al pari dei colleghi nominativamente indicati in ricorso.
Appare, per altro, irrilevante che costoro avessero ottenuto la progressione in anni precedenti o anche in settori diversi da quello del ricorrente, non avendo specificato parte resistente quali capacità, performance e risultati costoro abbiano conseguito ai fini della progressione.
Per altro, da quanto dedotto da parte resistente, tre dei cinque dipendenti menzionati da
( e ), risultano aver conseguito la progressione proprio Pt_1 Per_2 Per_6 Per_5
tra il 2012 e il 2017 negli anni della forzata estromissione del ricorrente dalla società e non risulta contestato che fosse prossimo alla pensione. Per_2
Sulla base delle considerazioni che precedono, in difetto di prova in ordine a valutazioni negative nei confronti del ricorrente, deve tenersi conto della progressione conseguita dai colleghi con il medesimo inquadramento del ricorrente negli stessi anni dell'estromissione di questi dal lavoro, dell'anzianità di servizio del ricorrente priva di pagina 17 di 19 sanzioni di sorta e dell'ultratrentennale esperienza nel settore di appartenenza e deve pertanto ritenersi che se la società avesse tempestivamente ottemperato all'ordine di reintegrazione il ricorrente avrebbe avuto una probabilità individuabile ragionevolmente nel 20% di ottenere la progressione al pari dei colleghi.
Il danno può essere pertanto quantificato nel 20% di quanto richiesto dal ricorrente e dettagliatamente illustrato in ricorso da quantificarsi in € 11083,20.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare parziale accoglimento e la società resistente deve essere condannata al pagamento del risarcimento dei danni nella misura suindicata, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III c.p.c. .
Va disposta la compensazione dei due terzi delle spese di lite tenuto del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria.
Gli esborsi attinenti alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, già liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico della
. CP_5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 17 giugno 2020 nei confronti di in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 10362,50 da devalutarsi alla data della tardiva reintegra (2.01.2019), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da demansionamento della somma di € 6900,00 siccome determinata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da perdita di chance della somma di € € 11083,20. siccome determinata in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
pagina 18 di 19 - rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di di un terzo Parte_1
delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 3085,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso di un terzo del contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Cosio, compensando la restante quota.
- pone definitivamente a carico della società gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 27 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Peraltro la scelta di procedere al suo effettivo ingresso in azienda dal gennaio 2019 non rispondeva a finalità persecutorie o vessatorie, ma, come dedotto, a valutazioni di correttezza e trasparenza. Soprattutto in pendenza di un esposto presso la procura della repubblica per dei fatti di reato cui seguiva la necessità, stante la natura CP_ di concessionario di pubblico servizio di di non fare rientrare in servizio il lavoratore, sino alla completa definizione del giudizio sulla legittimità del licenziamento ed all'esito dell'esposto penale” (così in memoria alle pagine 13-14). 5 “7. “ in l'attribuzione di un superiore livello di inquadramento non avviene in base Controparte_1 all'anzianità anagrafica o lavorativa, ma sulla base delle capacità, performance e risultati conseguiti dal dipendente e che il sig. non ha mai ottenuto valutazioni positive, ed in particolare il giudizio sui Pt_1 risultati nel 2010 e 2011 da questo conseguiti era molto basso e segnatamente: - nel 2010, “da migliorare”, la cui scala valoriale era “Critici – Da migliorare – Adeguati – Buoni – Eccellenti”; - nel 2011, “parzialmente soddisfacenti”, la cui scala valoriale era “Non soddisfacente – parzialmente soddisfacente – pienamente soddisfacente – superiore alle attese – eccezionale” Si indicano a teste i sigg.ri , Testimone_3 Tes_4
7. “ il sig. veniva inquadrato al livello BSS l'1 gennaio 2012, il sig. veniva
[...] Per_2 Per_3 inquadrato al livello BSS nel 1996, quando lavorava in altra unità nell'unità Costruzione linee AT, il sig.
veniva inquadrato al livello BSS nel 1996, quando lavorava in altra unità nell'unità Costruzione linee Per_4 AT, il sig. veniva inquadrato in BSS dall'1 novembre 2017, quando lavorava presso il centro operativo Per_6 con mansioni di assistente al turno, il sig. veniva inquadrato in BSS dall'1 dicembre 2015, quando Per_5 lavorava presso il centro operativo con mansioni di assistente al turno e che gli ultimi due dipendenti a differenza del ricorrente non svolgevano attività di SSG” - Si indica a teste il sig. 8. “la Testimone_3 decisione di inquadrare un dipendente in un livello superiore, in mancanza dello svolgimento da parte dello stesso di mansioni rientranti in tale ultimo profilo di inquadramento o della indizione di una selezione interna, rientra nella piena discrezionalità di ”. Controparte_1 6 “ritenuta ammissibile e conducente la prova per testi chiesta da parte resistente unicamente sui capitoli 3 e 4 della memoria con il teste indicato e con esclusione dei restanti capitoli di prova relativi a circostanze incontestate e/o da provarsi documentalmente e/o di carattere generico, valutativo e con formulazione negativa” (ordinanza del 20 luglio 2022).