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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4659/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio minore (Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il minore si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
◊ condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a carico del figlio minore delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza, negata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di frequenza, sulla scorta di una accurata disamina del minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., e,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulla domanda principale, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze delle CCTTUU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4659/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio minore (Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER) Persona_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il minore si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
◊ condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a carico del figlio minore delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di frequenza, negata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di frequenza, sulla scorta di una accurata disamina del minore e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., e,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulla domanda principale, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze delle CCTTUU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro