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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentario • 1
- 1. CYBER AND A.I. CRIMES Rassegna delle novità (Dicembre 2023 - Marzo 2024)Accesso limitatoMaurizio De Giorgi · https://dirittodiinternet.it/ · 15 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IN IE, nato ad [...] il [...]; CI NN, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza EL 5 dicembre 2022, ELla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse di TO LI e dichiararsi inammissibile quello proposto nell'interesse di MP LI;
udito l'avv. LUIGI SENA, difensore di MP GU, che insiste per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 5 dicembre 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto MP GU e TO LI Penale Sent. Sez. 5 Num. 1161 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 29/11/2023 responsabili, in concorso tra loro, il primo quale istigatore e il secondo (nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria ELla Procura ELla Repubblica di Avellino) quale esecutore materiale, EL reato, aggravato ai sensi EL comma terzo ELl'art. 615-ter cod. pen., di accesso abusivo alla banca dati EL Pubblico Registro Automobilistico. 2. Ricorrono per cassazione i due imputati. 2.1. Il ricorso proposto dal GU si compone di due motivi. Il primo deduce, sotto il profilo ELla violazione di legge, l'insussistenza EL reato, sia sotto il profilo oggettivo, mancando la prova EL concorso EL GU nella condotta posta in essere dal LI, sia sotto il profilo soggettivo, mancando la consapevolezza EL carattere abusivo ELl'accesso. La difesa sostiene che, nell'iniziale tesi accusatoria, la condotta ELl'istigatore si intendeva provata attraverso l'illecito accordo corruttivo, finalizzato, appunto ad ottenere le informazioni da parte EL pubblico ufficiale. Venuta meno tale imputazione, sarebbe venuta meno tanto la prova ELl'istigazione, quanto quella ELla piena consapevolezza da parte EL GU che il LI non fosse autorizzato all'accesso. Il secondo, formulato sotto i profili ELla violazione di legge, ELl'inosservanza di norma processuale e EL vizio di motivazione, attiene alla sussistenza ELl'aggravante, che, secondo la prospettazione difensiva, essendo finalizzata a rafforzare la protezione di quegli archivi che contengono informazioni riservate e, quindi, non ostensibili a terzi, sarebbe ontologicamente incompatibile con la funzione di pubblicità propria EL registro automobilistico, contenente solo informazioni inerenti alla proprietà e alle vicende circolatorie relative ai veicoli in esso iscritti. Né, sotto tale profilo, potrebbe valorizzarsi la circostanza per cui l'accesso, per i privati, è condizionato al pagamento di un corrispettivo, afferente, questo, alla sola gestione economica EL servizio. D'altronde, sotto altro profilo, il capo d'imputazione non espliciterebbe gli elementi in forza dei quali il sistema che si assume violato debba essere qualificato nei termini prospettati ed essendo tale circostanza connotata da evidenti profili valutativi, non potrebbe ritenersi contestata in fatto. E la fondatezza dei profili evidenziati, imporrebbe la conseguente declaratoria di estinzione EL reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, spirato il 31 gennaio 2022. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di TO LI si compone, anch'esso, di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo ELla violazione di legge, riguardanti, il primo, la sussistenza EL reato e, il secondo, ELl'aggravante. Premette la difesa che il ELitto oggetto ELl'imputazione risulterebbe integrato solo ove la condotta, mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, si sia concretizzata in uno sviamento di potere, ossia in un atto mirante al raggiungimento di un fine istituzionale. Ebbene, il GU, al quale il ricorrente ha comunicato le 2 risultanze EL suo accesso, è un investigatore privato, informatore EL LI, con il quale quest'ultimo intratteneva un rapporto professionale in ragione ELle informazioni di interesse investigativo che, costantemente, secondo una prassi consolidata invalsa negli ambienti di polizia giudiziaria, quest'ultimo gli forniva. Cosicché, l'accesso al sistema informativo e la successiva comunicazione ELle relative risultanze, rientrando nel rapporto di collaborazione esistente tra un agente di polizia giudiziaria e il suo informatore, non potrebbe qualificarsi abusivo e il ELitto non potrebbe ritenersi perfezionato. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene alla sussistenza ELl'aggravante di cui al terzo comma ELl'art. 615-ter cod. pen. ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al parallelo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL GU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il dato fattuale non è in contestazione: il LI, nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria ELla Procura ELla Repubblica di Avellino, si è ripetutamente introdotto all'interno EL Pubblico Registro Automobilistico, per effettuare ricerche nell'interesse di MP GU, suo investigatore, al quale gli esiti venivano comunicati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto l'accesso abusivo (in quanto realizzato per una finalità estranea alla funzione svolta in ragione EL suo ufficio) e il PRA un servizio d'interesse pubblico. La difesa EL LI contesta (con il primo motivo) tale assunto, ritenendo, invece, che l'accesso fosse giustificato dai rapporti professionali esistenti tra il LI, in servizio presso la Procura ELla Repubblica di Avellino, e il GU, suo storico informatore e, quindi, il potere fosse stato esercitato in coerenza con i doveri e gli interessi inerenti all'ufficio ricoperto. La censura è infondata. Va premesso che, secondo l'insegnamento gelle Sezioni Unite (Sez. U., n. 41210 EL 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061), l'utilizzo di credenziali proprie ELl'agente e l'assenza di espressi divieti, non escludono la possibilità che l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico ELl'ufficio possa comunque essere qualificato "abusivo", quando, pur formalmente corretto, risulti effettuato per finalità estranee a quelle proprie ELla funzione esercitata. In altri termini, per giudicare ELla liceità ELl'accesso, occorre aver riguardo non solo alla titolarità astratta EL potere esercitato, ma (anche) al suo concreto esercizio e, quindi, alla finalità perseguita dall'agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso. Cosicché, anche in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari e organizzative, l'accesso può essere ugualmente abusivo ove si concretizzi in un reale sviamento EL potere 3 (Sez. 5, n. 26530 EL 17/05/2021, non massimata), che ricorre non solo quando l'attività concreta EL pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio EL potere, ma anche quando la stessa risulti formalmente corretta, ma orientata alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito (Sez. U, n. 155 EL 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251498, in tema di abuso d'ufficio). Parallelamente, il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale il LI si è introdotto avvalendosi ELle sue credenziali, è un registro, nazionale (introdotto con il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510), gestito dall'ACI, nel quale vanno registrate tutte le operazioni che riguardano le vicende circolatorie (come, ad esempio, l'immatricolazione, la compravendita, la demolizione, il leasing, i fermi amministrativi o i pignoramenti) o gli elementi identificativi riguardanti un veicolo. Ebbene, i dati riportati all'interno EL registro, coerentemente con la funzione di pubblicità (notizia) svolta dal registro, sono pubblici (attenendo il pagamento EL corrispettivo dovuto per l'accesso alla sola gestione economica EL servizio), ma l'accesso e la relativa gestione, proprio in ragione ELla funzione ipubblicistica svolta dal registro, è rimesso a soggetti qualificati, in quanto tali titolari EL riconosciuto potere di accesso. Ciò premesso, nella gestione EL rapporto con il suo informatore, il ricorrente ha offerto l'accesso al PRA (rectius, il mancato pagamento ELla somma prevista per l'accesso pubblico) a titolo di corrispettivo per le informazioni in precedenza ricevute, acquisendo e comunicando le notizie richieste evitandogli un pagamento. Ebbene, è pur vero che la figura ELl'informatore non è estranea al nostro ordinamento (tant'è che il codice di procedura penale legittima gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a non rivelarne i nomi: art. 203), ma la gestione EL (pur legittimo) rapporto con l'informatore non può giustificare, in assenza di una specifica regolamentazione, l'esercizio di un potere e un connesso atto di disposizione ELle entrate pubbliche a titolo di corrispettivo per le informazioni dovute. Cosicché, l'accesso, avvenuto pacificamente nell'interesse EL GU, deve ritenersi abusivo, proprio perché avvenuto per finalità estranee a quelle proprie ELl'ufficio. Su tali premesse, può darsi conto anche ELl'infondatezza ELla connessa censura sollevata dal GU ed afferente, per come si è detto, alla sussistenza di una condotta di partecipazione a lui ascrivibile e alla piena consapevolezza EL carattere abusivo ELl'accesso. Se, infatti, per come si è detto, l'abusività dipende anche dalla finalità per la quale il potere viene esercitato e se, parallelamente, utilizzare il sistema informatico per soddisfare interessi diversi da quelli proprio ELl'amministrazione ne sostanzia la condotta, la relativa consapevolezza è ontologicamente presupposta nella 4 stessa richiesta di acquisizione ELle informazioni e nella successiva comunicazione dei dati e la richiesta di informazioni, da acquisire nell'interesse privato EL richiedente, rappresenta una chiara condotta concorsuale nella successiva esecuzione materiale EL reato, che ELla richiesta ne è l'attuazione. 3. Ugualmente infondate sono, poi, le residue censure (sollevate con il secondo motivo di entrambi i ricorsi) afferenti alla sussistenza in concreto ELl'aggravante contestata e alla legittimità ELla sua contestazione. Va premesso che non esiste una definizione normativa di "sistema d'interesse pubblico", tant'è che la dottrina, in più occasioni, ha posto l'accento sull'indeterminatezza ELla fattispecie, diretta a ricomprenclere ipotesi non chiaramente definite nella loro perimetrazione. Ebbene, proprio in ragione EL principio di tassatività ELle norme penali, fra le varie opzioni ermeneutiche, questa Corte ha aderito a una interpretazione restrittiva, fondata su criteri oggettivi, connessi all'effettivo interesse (pubblico) al quale l'attività (e, con essa, il sistema informatico) è finalizzata, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale questa è istituzionalmente collegata. Ed in questi termini, quindi, deve leggersi la locuzione: come connessa "alla destinazione EL sistema informatico al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti" (Sez. 5, n. 24576 EL 16/03/2021, Specchiarello, Rv. 281320). È pur vero che tutte le precedenti elencazioni sembrano riferirsi alle sole ipotesi in cui emergono le "infrastrutture critiche ELlo Stato" (traffico aereo, navale o ferroviario, rete elettrica o idrica, ecc.), ma proprio il carattere aperto ELla previsione (con l'inserimento di una clausola di chiusura) permette di ricomprendere anche attività diverse, esse stesse funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica, a prescindere dal carattere riservato dei dati contenuti nel sistema informativo (in sé estraneo alla previsione normativa). Rilevanza ELla cui sussistenza non può dubitarsi in relazione al registro automobilistico, ontologicamente destinato, proprio in ragione ELla sua funzione di pubblicità, all'intera collettività. In ultimo, è pur vero che tale circostanza, presentando innegabili caratteri valutativi, necessita di una chiara esplicitazione nella relativa imputazione (Sez. 5, n. 7541 EL 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982). Ma, in concreto, tale esplicitazione c'è stata, attraverso l'indicazione degli elementi fattuali (il riferimento al registro automobilistico) e normativi (art. 615-ter, comma 3). La rilevata sussistenza ELl'aggravante esclude l'invocato decorso EL termine prescrizionale. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento ELle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse di TO LI e dichiararsi inammissibile quello proposto nell'interesse di MP LI;
udito l'avv. LUIGI SENA, difensore di MP GU, che insiste per l'accoglimento EL ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 5 dicembre 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto MP GU e TO LI Penale Sent. Sez. 5 Num. 1161 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 29/11/2023 responsabili, in concorso tra loro, il primo quale istigatore e il secondo (nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria ELla Procura ELla Repubblica di Avellino) quale esecutore materiale, EL reato, aggravato ai sensi EL comma terzo ELl'art. 615-ter cod. pen., di accesso abusivo alla banca dati EL Pubblico Registro Automobilistico. 2. Ricorrono per cassazione i due imputati. 2.1. Il ricorso proposto dal GU si compone di due motivi. Il primo deduce, sotto il profilo ELla violazione di legge, l'insussistenza EL reato, sia sotto il profilo oggettivo, mancando la prova EL concorso EL GU nella condotta posta in essere dal LI, sia sotto il profilo soggettivo, mancando la consapevolezza EL carattere abusivo ELl'accesso. La difesa sostiene che, nell'iniziale tesi accusatoria, la condotta ELl'istigatore si intendeva provata attraverso l'illecito accordo corruttivo, finalizzato, appunto ad ottenere le informazioni da parte EL pubblico ufficiale. Venuta meno tale imputazione, sarebbe venuta meno tanto la prova ELl'istigazione, quanto quella ELla piena consapevolezza da parte EL GU che il LI non fosse autorizzato all'accesso. Il secondo, formulato sotto i profili ELla violazione di legge, ELl'inosservanza di norma processuale e EL vizio di motivazione, attiene alla sussistenza ELl'aggravante, che, secondo la prospettazione difensiva, essendo finalizzata a rafforzare la protezione di quegli archivi che contengono informazioni riservate e, quindi, non ostensibili a terzi, sarebbe ontologicamente incompatibile con la funzione di pubblicità propria EL registro automobilistico, contenente solo informazioni inerenti alla proprietà e alle vicende circolatorie relative ai veicoli in esso iscritti. Né, sotto tale profilo, potrebbe valorizzarsi la circostanza per cui l'accesso, per i privati, è condizionato al pagamento di un corrispettivo, afferente, questo, alla sola gestione economica EL servizio. D'altronde, sotto altro profilo, il capo d'imputazione non espliciterebbe gli elementi in forza dei quali il sistema che si assume violato debba essere qualificato nei termini prospettati ed essendo tale circostanza connotata da evidenti profili valutativi, non potrebbe ritenersi contestata in fatto. E la fondatezza dei profili evidenziati, imporrebbe la conseguente declaratoria di estinzione EL reato, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, spirato il 31 gennaio 2022. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di TO LI si compone, anch'esso, di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto il profilo ELla violazione di legge, riguardanti, il primo, la sussistenza EL reato e, il secondo, ELl'aggravante. Premette la difesa che il ELitto oggetto ELl'imputazione risulterebbe integrato solo ove la condotta, mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, si sia concretizzata in uno sviamento di potere, ossia in un atto mirante al raggiungimento di un fine istituzionale. Ebbene, il GU, al quale il ricorrente ha comunicato le 2 risultanze EL suo accesso, è un investigatore privato, informatore EL LI, con il quale quest'ultimo intratteneva un rapporto professionale in ragione ELle informazioni di interesse investigativo che, costantemente, secondo una prassi consolidata invalsa negli ambienti di polizia giudiziaria, quest'ultimo gli forniva. Cosicché, l'accesso al sistema informativo e la successiva comunicazione ELle relative risultanze, rientrando nel rapporto di collaborazione esistente tra un agente di polizia giudiziaria e il suo informatore, non potrebbe qualificarsi abusivo e il ELitto non potrebbe ritenersi perfezionato. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene alla sussistenza ELl'aggravante di cui al terzo comma ELl'art. 615-ter cod. pen. ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al parallelo motivo EL ricorso proposto nell'interesse EL GU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il dato fattuale non è in contestazione: il LI, nella sua qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria ELla Procura ELla Repubblica di Avellino, si è ripetutamente introdotto all'interno EL Pubblico Registro Automobilistico, per effettuare ricerche nell'interesse di MP GU, suo investigatore, al quale gli esiti venivano comunicati. 2. La Corte territoriale ha ritenuto l'accesso abusivo (in quanto realizzato per una finalità estranea alla funzione svolta in ragione EL suo ufficio) e il PRA un servizio d'interesse pubblico. La difesa EL LI contesta (con il primo motivo) tale assunto, ritenendo, invece, che l'accesso fosse giustificato dai rapporti professionali esistenti tra il LI, in servizio presso la Procura ELla Repubblica di Avellino, e il GU, suo storico informatore e, quindi, il potere fosse stato esercitato in coerenza con i doveri e gli interessi inerenti all'ufficio ricoperto. La censura è infondata. Va premesso che, secondo l'insegnamento gelle Sezioni Unite (Sez. U., n. 41210 EL 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061), l'utilizzo di credenziali proprie ELl'agente e l'assenza di espressi divieti, non escludono la possibilità che l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico ELl'ufficio possa comunque essere qualificato "abusivo", quando, pur formalmente corretto, risulti effettuato per finalità estranee a quelle proprie ELla funzione esercitata. In altri termini, per giudicare ELla liceità ELl'accesso, occorre aver riguardo non solo alla titolarità astratta EL potere esercitato, ma (anche) al suo concreto esercizio e, quindi, alla finalità perseguita dall'agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso. Cosicché, anche in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari e organizzative, l'accesso può essere ugualmente abusivo ove si concretizzi in un reale sviamento EL potere 3 (Sez. 5, n. 26530 EL 17/05/2021, non massimata), che ricorre non solo quando l'attività concreta EL pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio EL potere, ma anche quando la stessa risulti formalmente corretta, ma orientata alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito (Sez. U, n. 155 EL 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251498, in tema di abuso d'ufficio). Parallelamente, il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale il LI si è introdotto avvalendosi ELle sue credenziali, è un registro, nazionale (introdotto con il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510), gestito dall'ACI, nel quale vanno registrate tutte le operazioni che riguardano le vicende circolatorie (come, ad esempio, l'immatricolazione, la compravendita, la demolizione, il leasing, i fermi amministrativi o i pignoramenti) o gli elementi identificativi riguardanti un veicolo. Ebbene, i dati riportati all'interno EL registro, coerentemente con la funzione di pubblicità (notizia) svolta dal registro, sono pubblici (attenendo il pagamento EL corrispettivo dovuto per l'accesso alla sola gestione economica EL servizio), ma l'accesso e la relativa gestione, proprio in ragione ELla funzione ipubblicistica svolta dal registro, è rimesso a soggetti qualificati, in quanto tali titolari EL riconosciuto potere di accesso. Ciò premesso, nella gestione EL rapporto con il suo informatore, il ricorrente ha offerto l'accesso al PRA (rectius, il mancato pagamento ELla somma prevista per l'accesso pubblico) a titolo di corrispettivo per le informazioni in precedenza ricevute, acquisendo e comunicando le notizie richieste evitandogli un pagamento. Ebbene, è pur vero che la figura ELl'informatore non è estranea al nostro ordinamento (tant'è che il codice di procedura penale legittima gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a non rivelarne i nomi: art. 203), ma la gestione EL (pur legittimo) rapporto con l'informatore non può giustificare, in assenza di una specifica regolamentazione, l'esercizio di un potere e un connesso atto di disposizione ELle entrate pubbliche a titolo di corrispettivo per le informazioni dovute. Cosicché, l'accesso, avvenuto pacificamente nell'interesse EL GU, deve ritenersi abusivo, proprio perché avvenuto per finalità estranee a quelle proprie ELl'ufficio. Su tali premesse, può darsi conto anche ELl'infondatezza ELla connessa censura sollevata dal GU ed afferente, per come si è detto, alla sussistenza di una condotta di partecipazione a lui ascrivibile e alla piena consapevolezza EL carattere abusivo ELl'accesso. Se, infatti, per come si è detto, l'abusività dipende anche dalla finalità per la quale il potere viene esercitato e se, parallelamente, utilizzare il sistema informatico per soddisfare interessi diversi da quelli proprio ELl'amministrazione ne sostanzia la condotta, la relativa consapevolezza è ontologicamente presupposta nella 4 stessa richiesta di acquisizione ELle informazioni e nella successiva comunicazione dei dati e la richiesta di informazioni, da acquisire nell'interesse privato EL richiedente, rappresenta una chiara condotta concorsuale nella successiva esecuzione materiale EL reato, che ELla richiesta ne è l'attuazione. 3. Ugualmente infondate sono, poi, le residue censure (sollevate con il secondo motivo di entrambi i ricorsi) afferenti alla sussistenza in concreto ELl'aggravante contestata e alla legittimità ELla sua contestazione. Va premesso che non esiste una definizione normativa di "sistema d'interesse pubblico", tant'è che la dottrina, in più occasioni, ha posto l'accento sull'indeterminatezza ELla fattispecie, diretta a ricomprenclere ipotesi non chiaramente definite nella loro perimetrazione. Ebbene, proprio in ragione EL principio di tassatività ELle norme penali, fra le varie opzioni ermeneutiche, questa Corte ha aderito a una interpretazione restrittiva, fondata su criteri oggettivi, connessi all'effettivo interesse (pubblico) al quale l'attività (e, con essa, il sistema informatico) è finalizzata, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale questa è istituzionalmente collegata. Ed in questi termini, quindi, deve leggersi la locuzione: come connessa "alla destinazione EL sistema informatico al servizio di una collettività indifferenziata e indeterminata di soggetti" (Sez. 5, n. 24576 EL 16/03/2021, Specchiarello, Rv. 281320). È pur vero che tutte le precedenti elencazioni sembrano riferirsi alle sole ipotesi in cui emergono le "infrastrutture critiche ELlo Stato" (traffico aereo, navale o ferroviario, rete elettrica o idrica, ecc.), ma proprio il carattere aperto ELla previsione (con l'inserimento di una clausola di chiusura) permette di ricomprendere anche attività diverse, esse stesse funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica, a prescindere dal carattere riservato dei dati contenuti nel sistema informativo (in sé estraneo alla previsione normativa). Rilevanza ELla cui sussistenza non può dubitarsi in relazione al registro automobilistico, ontologicamente destinato, proprio in ragione ELla sua funzione di pubblicità, all'intera collettività. In ultimo, è pur vero che tale circostanza, presentando innegabili caratteri valutativi, necessita di una chiara esplicitazione nella relativa imputazione (Sez. 5, n. 7541 EL 25/11/2021, dep. 2022, Mezzina, Rv. 282982). Ma, in concreto, tale esplicitazione c'è stata, attraverso l'indicazione degli elementi fattuali (il riferimento al registro automobilistico) e normativi (art. 615-ter, comma 3). La rilevata sussistenza ELl'aggravante esclude l'invocato decorso EL termine prescrizionale. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento ELle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Presidente