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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 147/2020 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 147/2020 R.G., vertente tra
( , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Siderno, Corso Garibaldi 253, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carnuccio ( del Foro di Locri, ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via Roma C.F._2 100/A, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
( ), nata l'[...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._3 Lenza 66, elettivamente domiciliata in Siderno (R.C.), Via Sabotino 16, presso lo Studio dell'avv. Riccardo Errigo ( , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in C.F._4 atti pec: Email_1
APPELLATO
E
– P.I.: - corrente in Siderno (RC) alla C.da Controparte_2 P.IVA_1 Feudo Vecchio, n. 15 - in persona del legale rappresentante – Sig.ra – C.F. CP_2 - rappresentata e difesa, giusta procura in atti – dall'Avv. Gianluca Leonardo C.F._5 (C.F.: ) - elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suddetto C.F._6 Procuratore, sito in Siderno – alla Via Fiume, N°48. PEC: Email_2
APPELLATA
Con atto di appello notificato il giorno 28.02.2020, ha impugnato la sentenza del Parte_1 Tribunale di Locri n. 870/2019, pubblicata il 30.7.2019.
Parte appellata, , si è costituita con atto depositato in data 25.11.2020 Controparte_1
Parti appellate si è costituita con atto depositato in data Controparte_2
10.12.2020.
Premesso che all'udienza del 25.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti – nessuna delle parti ha depositato note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che questa condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025.
Anche a tale udienza, il cui rinvio è stato ritualmente comunicato, nessuna delle parti ha depositato note.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 147/2020 R.G., vertente tra
( , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Siderno, Corso Garibaldi 253, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carnuccio ( del Foro di Locri, ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via Roma C.F._2 100/A, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
( ), nata l'[...] a [...] e ivi residente in [...] C.F._3 Lenza 66, elettivamente domiciliata in Siderno (R.C.), Via Sabotino 16, presso lo Studio dell'avv. Riccardo Errigo ( , che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in C.F._4 atti pec: Email_1
APPELLATO
E
– P.I.: - corrente in Siderno (RC) alla C.da Controparte_2 P.IVA_1 Feudo Vecchio, n. 15 - in persona del legale rappresentante – Sig.ra – C.F. CP_2 - rappresentata e difesa, giusta procura in atti – dall'Avv. Gianluca Leonardo C.F._5 (C.F.: ) - elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suddetto C.F._6 Procuratore, sito in Siderno – alla Via Fiume, N°48. PEC: Email_2
APPELLATA
Con atto di appello notificato il giorno 28.02.2020, ha impugnato la sentenza del Parte_1 Tribunale di Locri n. 870/2019, pubblicata il 30.7.2019.
Parte appellata, , si è costituita con atto depositato in data 25.11.2020 Controparte_1
Parti appellate si è costituita con atto depositato in data Controparte_2
10.12.2020.
Premesso che all'udienza del 25.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti – nessuna delle parti ha depositato note di trattazione nei termini di legge.
Considerato che questa condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025.
Anche a tale udienza, il cui rinvio è stato ritualmente comunicato, nessuna delle parti ha depositato note.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
La norma non distingue fra processi iniziati precedentemente o anteriormente la novella dettata dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (che solo per i processi iniziati dopo il 25.6.2008 consentiva la declaratoria di estinzione d'ufficio dopo la mancata comparizione alla udienza fissata ex art 309 cpc), evidentemente riconducendo l'estinzione alla condotta processuale delle parti, reiteratamente assenti alle udienze fissate in modalità cartolare (come nel caso di specie), senza che abbia rilevanza la data di inizio del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod proc civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone