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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6699 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CC, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 35991/2024 R.G. promossa da:
, part ricorrente con il patrocinio dell'avv. Cinzia Buraglia Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte Controparte_1
resistente con i funzionari delegati ex art. 417 bis cpc
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in via Controparte_2 CP_1
GI AR 14, contumace
OGGETTO: sanzione amministrativa ex l. n. 689/81
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2024, proponeva opposizione avvero la cartella di Parte_1 pagamento n. 09720240128222148000, notificatagli dall' in data 20.09.2024, e relativa al CP_3 pagamento di € 8.091,29 a titolo di sanzioni amministrative ITL anno 2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione passiva, laddove la sanzione fosse stata riferita alla sua pregressa qualità di amministratore della Nuova Portanaggiore soc. coop. / Nuova
Montecarlo 2012 soc. coop;
deduceva che dette società erano state cancellate nel 2021; che dal bilancio delle stesse non risultava alcuna assegnazione di attivo ai soci ex art. 2945 c.c.; che dal 2021 non rivestiva più la qualifica di amministratore di dette società; eccepiva altresì l'omessa notifica di ogni atto presupposto (ivi compresa l'ordinanza ingiunzione e il sotteso verbale di accertamento); eccepiva infine la prescrizione quinquennale del credito e del potere sanzionatorio. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 5 Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' , già Controparte_4 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che il credito azionato Controparte_5 con la cartella di pagamento n. 09720240128222148000 traeva fondamento nell'ordinanza ingiunzione n. 697/2023, emessa dall'allora sulla base del Rapporto n. Controparte_5
RM00006/2017-049-01-R01, relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n.
RM00006/2017-049-01 11/74/228 del 23/1/2018 prot. n. 12150 del 5/2/2018 per la violazione di norme di natura giuslavoristica presso la soc. coop. che tali violazioni erano riferite al Controparte_6
periodo compreso da febbraio 2015 a marzo 2017; che il ricorrente era stato amministratore unico di detta società dal 14 luglio 2015 al 7 novembre 2017; che ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/81 autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza-ingiunzione che irrogava la sanzione pecuniaria e ne intimava il pagamento poteva essere soltanto una persona fisica;
che il verbale unico di accertamento era stato notificato nel 2018 al ricorrente e alla società coop. che in data 2023 Controparte_6 era stata notificata al ricorrente l'ordinanza ingiunzione, sottesa alla cartella di pagamento;
che in considerazione della normativa emergenziale non era spirato il termine di prescrizione alla data di notifica della predetta cartella. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
L' non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il credito sotteso alla cartella di pagamento n. 09720240128222148000 è riferito alle sanzioni amministrative ex l. n. 689/81 irrogate dall'ITL al ricorrente con ordinanza ingiunzione n. 697 del
2023, perché ritenuto autore delle violazioni giuslavoristiche, rilevate con verbale unico di accertamento n. 12150 del 05.02.2018, e riferite agli anni 2015 -2017 presso la soc. coop. CP_6
[...]
Dalla visura camerale prodotta da entrambe le parti, risulta che il ricorrente ricopriva all'epoca la qualifica di Amministratore Unico di detta società, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/81 è stato ritenuto responsabile di tali violazioni e destinatario delle sanzioni amministrative irrogate dall'ITL.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha allegato il verbale unico di accertamento notificato sia al ricorrente, quale autore delle violazioni predette, sia alla soc. coop. in persona Controparte_6
del l.r.p.t., quale soggetto co responsabile.
Detta notifica risulta essere stata effettuata al ricorrente in data 13.02.2018 mediante invio di raccomandata ar senza ausilio di messi della notificazione, e appare perfezionatasi per decorso del pagina 2 di 5 termine di compiuta giacenza, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Risulta peraltro inviata la raccomandata informativa c.d. cad.
La circostanza che alla data della notifica del verbale unico di accertamento il ricorrente non ricopriva più la qualifica di AU della società non appare rilevante, in quanto egli risponde delle violazioni commesse nel periodo contestato, ossia da febbraio 2015 a marzo 2017, quando (pacificamente) era
AU della predetta società.
Parimenti non rilevante ai fini di causa, deve ritenersi la circostanza che la società sia poi cessata, in quanto la stessa non esime il ricorrente dalla responsabilità quale autore degli illeciti commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di legale rappresentante (art. 3 l. n. 689/1981).
Ciò premesso, deve osservarsi che è invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte ricorrente, non riscontrandosi validi atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica del verbale di accertamento (ritualmente avvenuto il 13.02.2018) e la notifica della cartella di pagamento (ritualmente avvenuto il 20.09.2024).
Deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981 la sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in 5 anni dalla data della violazione commessa. Nel caso di specie il verbale unico di accertamento è stato certamente notificato tempestivamente al ricorrente il 13.02.20218 (le violazioni accertate risalivano al 2015 -2017); sicchè a tale data è stato validamente interrotto il termine di prescrizione con la contestazione dell'addebito.
Come è noto, una volta avvenuta l'ispezione del lavoro e notificato il relativo verbale di accertamento, se questo non viene ottemperato (oppure viene opposto ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/81), spetta all'ufficio legale dell'Ispettorato Territoriale competente decidere se confermare il Verbale e determinare l'importo delle sanzioni amministrative da irrogare.
Nel caso in scrutinio, la resistente ha allegato l'ordinanza ingiunzione n. 697/2023, con la quale ebbe a ingiungere al ricorrente il pagamento delle relative sanzioni amministrative, determinate in complessivi
€ 7.339,50 (doc. 1 fasc. res.).
L'ITL ha allegato la relata di notifica di detta ordinanza ingiunzione, eseguita a mezzo posta con raccomandata del 5-19/05/2023 con esito trasferito (doc. 1 citato).
Tale notifica non appare validamente eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. e) dpr n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune. Secondo la pagina 3 di 5 Suprema Corte si deve procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Dunque solo in caso di irreperibilità c.d. relativa.
Pertanto, la irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell' art. 60 citato, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 34038/2023).
Ora nel caso in esame la notifica deve ritenersi nulla per difetto dell'attestazione di vane ricerche, in quanto il notificante avrebbe dovuto dare evidenza, delle ricerche compiute anzitutto in loco e poi presso l'Ufficio anagrafico del Comune di residenza e domicilio fiscale, onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta ovvero solo relativa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione si deve procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc, quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio (cfr. Cass. ord. n. Ordinanza n. 24260 del
13/11/2014).
Siffatti rilievi giurisprudenziali non consentono di ritenere validamente notificata l'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento n. 09720240128222148000, notificata il 20.09.2024 .
Pertanto, poiché alla data di notifica di detta cartella erano trascorsi oltre cinque anni decorrenti dalla notifica del verbale unico di accertamento, deve concludersi che alla data del 20.09.2024 era spirato il termine di prescrizione per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ITL, ai sensi dell'art. 28 l. n.
689/81.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la parte ricorrente non obbligata al pagamento delle somme sottese alla predetta cartella per intervenuta prescrizione quinquennale.
Quanto alle spese di lite, considerato che è incontroversa l'avvenuta violazione della normativa giuslavorastica, come riscontrata nel verbale unico di accertamento, e dunque la censurabile condotta del ricorrente, quale AU della soc. coop. all'epoca dei fatti, opina la Giudicante Controparte_6
pagina 4 di 5 sussistere giustificati motivi per compensare tra le parti un terzo delle spese di lite, condannando la resistente a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, come liquidata in dispositivo.
Devono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e l'
[...]
, non riscontrandosi nell'attività del Concessionario inadempimenti o ritardi allo Controparte_2
stesso imputabili.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA L'ESTINZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
SANZIONATORIO SOTTESO ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720240128222148000;
PER L'EFFETTO ANNULLA LA PREDETTA CARTELLA DI PAGAMENTO;
COMPENSA TRA IL RICORRENTE E IL RESISTENTE
[...]
UN TERZO DELLE SPESE DI LITE;
NA Controparte_4
L'ISPETTORATO A RIFONDERE AL RICORRENTE LA QUOTA RESDUA CHE LIQUIDA IN €
1.243,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%,
IVA E CPA, DA DISTRARSI.
COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA IL RICORRENTE E L' Controparte_2
.
[...]
Roma, 9 giugno 2025
La Giudice
AN CC
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CC, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 35991/2024 R.G. promossa da:
, part ricorrente con il patrocinio dell'avv. Cinzia Buraglia Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte Controparte_1
resistente con i funzionari delegati ex art. 417 bis cpc
E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in via Controparte_2 CP_1
GI AR 14, contumace
OGGETTO: sanzione amministrativa ex l. n. 689/81
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2024, proponeva opposizione avvero la cartella di Parte_1 pagamento n. 09720240128222148000, notificatagli dall' in data 20.09.2024, e relativa al CP_3 pagamento di € 8.091,29 a titolo di sanzioni amministrative ITL anno 2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione passiva, laddove la sanzione fosse stata riferita alla sua pregressa qualità di amministratore della Nuova Portanaggiore soc. coop. / Nuova
Montecarlo 2012 soc. coop;
deduceva che dette società erano state cancellate nel 2021; che dal bilancio delle stesse non risultava alcuna assegnazione di attivo ai soci ex art. 2945 c.c.; che dal 2021 non rivestiva più la qualifica di amministratore di dette società; eccepiva altresì l'omessa notifica di ogni atto presupposto (ivi compresa l'ordinanza ingiunzione e il sotteso verbale di accertamento); eccepiva infine la prescrizione quinquennale del credito e del potere sanzionatorio. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 5 Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' , già Controparte_4 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che il credito azionato Controparte_5 con la cartella di pagamento n. 09720240128222148000 traeva fondamento nell'ordinanza ingiunzione n. 697/2023, emessa dall'allora sulla base del Rapporto n. Controparte_5
RM00006/2017-049-01-R01, relativo al verbale unico di accertamento e notificazione n.
RM00006/2017-049-01 11/74/228 del 23/1/2018 prot. n. 12150 del 5/2/2018 per la violazione di norme di natura giuslavoristica presso la soc. coop. che tali violazioni erano riferite al Controparte_6
periodo compreso da febbraio 2015 a marzo 2017; che il ricorrente era stato amministratore unico di detta società dal 14 luglio 2015 al 7 novembre 2017; che ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/81 autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza-ingiunzione che irrogava la sanzione pecuniaria e ne intimava il pagamento poteva essere soltanto una persona fisica;
che il verbale unico di accertamento era stato notificato nel 2018 al ricorrente e alla società coop. che in data 2023 Controparte_6 era stata notificata al ricorrente l'ordinanza ingiunzione, sottesa alla cartella di pagamento;
che in considerazione della normativa emergenziale non era spirato il termine di prescrizione alla data di notifica della predetta cartella. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
L' non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_2
All'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il credito sotteso alla cartella di pagamento n. 09720240128222148000 è riferito alle sanzioni amministrative ex l. n. 689/81 irrogate dall'ITL al ricorrente con ordinanza ingiunzione n. 697 del
2023, perché ritenuto autore delle violazioni giuslavoristiche, rilevate con verbale unico di accertamento n. 12150 del 05.02.2018, e riferite agli anni 2015 -2017 presso la soc. coop. CP_6
[...]
Dalla visura camerale prodotta da entrambe le parti, risulta che il ricorrente ricopriva all'epoca la qualifica di Amministratore Unico di detta società, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/81 è stato ritenuto responsabile di tali violazioni e destinatario delle sanzioni amministrative irrogate dall'ITL.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha allegato il verbale unico di accertamento notificato sia al ricorrente, quale autore delle violazioni predette, sia alla soc. coop. in persona Controparte_6
del l.r.p.t., quale soggetto co responsabile.
Detta notifica risulta essere stata effettuata al ricorrente in data 13.02.2018 mediante invio di raccomandata ar senza ausilio di messi della notificazione, e appare perfezionatasi per decorso del pagina 2 di 5 termine di compiuta giacenza, il che realizza presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Risulta peraltro inviata la raccomandata informativa c.d. cad.
La circostanza che alla data della notifica del verbale unico di accertamento il ricorrente non ricopriva più la qualifica di AU della società non appare rilevante, in quanto egli risponde delle violazioni commesse nel periodo contestato, ossia da febbraio 2015 a marzo 2017, quando (pacificamente) era
AU della predetta società.
Parimenti non rilevante ai fini di causa, deve ritenersi la circostanza che la società sia poi cessata, in quanto la stessa non esime il ricorrente dalla responsabilità quale autore degli illeciti commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di legale rappresentante (art. 3 l. n. 689/1981).
Ciò premesso, deve osservarsi che è invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte ricorrente, non riscontrandosi validi atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica del verbale di accertamento (ritualmente avvenuto il 13.02.2018) e la notifica della cartella di pagamento (ritualmente avvenuto il 20.09.2024).
Deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981 la sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in 5 anni dalla data della violazione commessa. Nel caso di specie il verbale unico di accertamento è stato certamente notificato tempestivamente al ricorrente il 13.02.20218 (le violazioni accertate risalivano al 2015 -2017); sicchè a tale data è stato validamente interrotto il termine di prescrizione con la contestazione dell'addebito.
Come è noto, una volta avvenuta l'ispezione del lavoro e notificato il relativo verbale di accertamento, se questo non viene ottemperato (oppure viene opposto ai sensi dell'art. 18 l. n. 689/81), spetta all'ufficio legale dell'Ispettorato Territoriale competente decidere se confermare il Verbale e determinare l'importo delle sanzioni amministrative da irrogare.
Nel caso in scrutinio, la resistente ha allegato l'ordinanza ingiunzione n. 697/2023, con la quale ebbe a ingiungere al ricorrente il pagamento delle relative sanzioni amministrative, determinate in complessivi
€ 7.339,50 (doc. 1 fasc. res.).
L'ITL ha allegato la relata di notifica di detta ordinanza ingiunzione, eseguita a mezzo posta con raccomandata del 5-19/05/2023 con esito trasferito (doc. 1 citato).
Tale notifica non appare validamente eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. e) dpr n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune. Secondo la pagina 3 di 5 Suprema Corte si deve procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Dunque solo in caso di irreperibilità c.d. relativa.
Pertanto, la irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell' art. 60 citato, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune (cfr. Cass. n. 34038/2023).
Ora nel caso in esame la notifica deve ritenersi nulla per difetto dell'attestazione di vane ricerche, in quanto il notificante avrebbe dovuto dare evidenza, delle ricerche compiute anzitutto in loco e poi presso l'Ufficio anagrafico del Comune di residenza e domicilio fiscale, onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta ovvero solo relativa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione si deve procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cpc, quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio (cfr. Cass. ord. n. Ordinanza n. 24260 del
13/11/2014).
Siffatti rilievi giurisprudenziali non consentono di ritenere validamente notificata l'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento n. 09720240128222148000, notificata il 20.09.2024 .
Pertanto, poiché alla data di notifica di detta cartella erano trascorsi oltre cinque anni decorrenti dalla notifica del verbale unico di accertamento, deve concludersi che alla data del 20.09.2024 era spirato il termine di prescrizione per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ITL, ai sensi dell'art. 28 l. n.
689/81.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la parte ricorrente non obbligata al pagamento delle somme sottese alla predetta cartella per intervenuta prescrizione quinquennale.
Quanto alle spese di lite, considerato che è incontroversa l'avvenuta violazione della normativa giuslavorastica, come riscontrata nel verbale unico di accertamento, e dunque la censurabile condotta del ricorrente, quale AU della soc. coop. all'epoca dei fatti, opina la Giudicante Controparte_6
pagina 4 di 5 sussistere giustificati motivi per compensare tra le parti un terzo delle spese di lite, condannando la resistente a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, come liquidata in dispositivo.
Devono invece essere integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e l'
[...]
, non riscontrandosi nell'attività del Concessionario inadempimenti o ritardi allo Controparte_2
stesso imputabili.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA L'ESTINZIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
SANZIONATORIO SOTTESO ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720240128222148000;
PER L'EFFETTO ANNULLA LA PREDETTA CARTELLA DI PAGAMENTO;
COMPENSA TRA IL RICORRENTE E IL RESISTENTE
[...]
UN TERZO DELLE SPESE DI LITE;
NA Controparte_4
L'ISPETTORATO A RIFONDERE AL RICORRENTE LA QUOTA RESDUA CHE LIQUIDA IN €
1.243,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%,
IVA E CPA, DA DISTRARSI.
COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA IL RICORRENTE E L' Controparte_2
.
[...]
Roma, 9 giugno 2025
La Giudice
AN CC
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