CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4178/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18
Febbraio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 10 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 7 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. GI EL Parte_1 C.F._1
( , con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Andreoli ( , con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e del appellato, a mezzo di note scritte, hanno concluso Parte_1 CP_1 riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11 Novembre 2009 nei confronti del , Controparte_1
esponeva di essere proprietario dell'autovettura Alfa OM 147 tg. CR535GA. Parte_1
Il giorno 12 Marzo 2009, alle ore 16:00 circa, in alla Via Salvati, il si era Controparte_1 Pt_1 trovato alla guida della vettura di sua proprietà.
Egli procedeva lungo la suddetta Via Salvati a velocità moderata. Ad un certo punto il veicolo era finito in una buca, improvvisamente apertasi sulla carreggiata (il pericolo non era stato in alcun modo segnalato, né erano state apposte transenne).
A seguito dell'urto l'autovettura aveva riportato danni sia alla meccanica, che alla carrozzeria (precisamente i maggiori danni erano stati riportati dal settore in cui era allocato lo pneumatico anteriore sinistro).
I danni ammontavano ad euro 4.525,81, come da allegato preventivo (redatto dalla ditta “Car 2001 sas di
Azzurro Cinzia”).
Vanamente – a mezzo di lettera di messa in mora del 30 Marzo 2009 – era stato chiesto all'ente territoriale il risarcimento del danno in via bonaria.
Non poteva revocarsi in dubbio la responsabilità del , quale ente Controparte_1 proprietario della succitata Via Salvati, e quindi custode;
da qui la sussistenza di profili di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2043 cc. che ai sensi dell'art. 2051 cc..
Sulla base di queste premesse chiedeva: dichiararsi la responsabilità del Parte_1 [...]
nella causazione del sinistro;
per l'effetto condannarsi lo stesso al pagamento, in suo Controparte_1 favore (a titolo di risarcimento dei danni subìti dal veicolo Alfa OM 147 tg. CR535GA), della somma di euro 4.525,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Il convenuto restava contumace. CP_1
All'udienza del 7 Febbraio 2012 venivano sentiti i testi e , addotti da Testimone_1 Testimone_2 parte attrice.
Il G.I., giusta ordinanza del 28 Settembre 2016 (dopo che la causa era stata per una prima volta introitata in decisione), dichiarava la nullità della citazione, poiché l'atto era privo dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.
7 cpc – vale a dire l'avvertimento che la costituzione tardiva avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 cpc.
Quindi il G.I. onerava parte attrice della rinnovazione della citazione, entro il termine del 30 Ottobre 2016; infine l'udienza di prosecuzione del giudizio veniva fissata all'11 Aprile 2017.
Pedissequamente l'attore notificava la citazione in rinnovazione, nei confronti del Controparte_1
, in data 7 Ottobre 2016.
[...]
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2017, si costituiva il convenuto Controparte_1
, eccependo in primis l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei
[...] danni. In ogni caso l'ente territoriale chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
2 All'udienza del 27 Novembre 2018 veniva nuovamente sentita la teste . Testimone_1
Ancora, all'udienza del 28 Febbraio 2019 veniva nuovamente sentito il teste . Testimone_2
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18 Febbraio
2020.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea (per intervenuta prescrizione);
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto Parte_1
– spese liquidate in euro 1.378,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 accessori come per Legge.
Dunque il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto. CP_1
Il Giudice Monocratico ha affermato l'idoneità della citazione notificata l'11 Novembre 2009 a determinare l'interruzione della prescrizione (sia pure nulla per le ragioni di cui sopra).
Quindi ha aggiunto come, a far tempo dall'11 Novembre 2009, iniziasse a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Ebbene, il successivo atto interruttivo si era avuto soltanto in data 7 Ottobre 2016, a mezzo della notifica della citazione in rinnovazione (vale a dire oltre cinque anni dopo l'11.11.2009).
Di conseguenza…..non può che derivarne l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 comma 1 cc..
Da qui la declaratoria di intervenuta prescrizione (declaratoria, nell'ottica del G.M. di Nola, assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione di merito).
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 20 Novembre Parte_1
2020 nei confronti del (nulla quaestio sulla tempestività dell'appello, Controparte_1 considerati i 64 giorni della sospensione “Covid”, dal 09.3.2020 al 12.5.2020, nonché alla luce dei 31 giorni della sospensione feriale del 2020).
L'impugnante deduce, innanzi tutto, l'erroneità della declaratoria di intervenuta prescrizione, emessa dal
G.M. di Nola, ed ancora insiste nella tesi della sussistenza di tutti i requisiti, per poter accogliere la domanda risarcitoria.
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza, di Parte_1 accogliersi la domanda risarcitoria da lui già proposta in primo grado;
vale a dire – previa declaratoria della CP_ responsabilità del nella causazione del sinistro – condannarsi l Controparte_1 territoriale al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni occorsi al veicolo di sua proprietà, della somma di euro 4.525,81, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 9 Febbraio 2021, si è costituito l'appellato Controparte_1
, chiedendo rigettarsi il gravame.
[...]
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 10
Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con 3 la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ad avviso del Collegio non può dubitarsi della legittimazione attiva dell'odierno appellante . Infatti costui ha prodotto in primo grado analitica Parte_1
documentazione (cfr. carta di circolazione e visura PRA), da cui risulta come il Pt_1
medesimo, all'epoca del sinistro, fosse proprietario dell'autovettura Alfa OM 147 tg. CR535GA.
Ciò premesso, risulta fondato il motivo di gravame, con cui si duole della Parte_1
declaratoria di intervenuta prescrizione, pronunciata dal G.M. di Nola.
Invero il Tribunale ha trascurato l'inequivoca disposizione del secondo comma dell'art. 2945 cc.:…Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 cc., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Non vi è dubbio che la prescrizione sia stata interrotta, a seguito della citazione notificata l'11 Novembre 2009; di conseguenza, l'effetto interruttivo si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio (con tutta evidenza, prescindendo dai profili in rito che avevano determinato la declaratoria di nullità della suddetta citazione, con il pedissequo ordine di rinnovazione della citazione nulla).
Il descritto dato normativo (della durata dell'effetto interruttivo fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio) è confermato dalla costante giurisprudenza;
cfr., per tutte, Cass. civ., n. 27352/24:…l'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito, ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale….
4 In tale contesto, è altresì opportuno evidenziare un'ulteriore consolidata acquisizione dell'elaborazione giurisprudenziale, per quel che concerne l'effetto interruttivo della domanda giudiziale;
vale a dire, esso consegue anche alla citazione affetta da vizi di nullità inerenti alla vocatio in jus (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 cpc), qualora la stessa sia stata validamente notificata (Cass. civ., n. 26543/22).
Dunque, nel caso di specie – diversamente da quanto argomentato dal G.M. nella gravata sentenza – la citazione notificata l'11 Novembre 2009 ha determinato un effetto interruttivo, destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio;
da qui l'erroneità della declaratoria di prescrizione (perché la notifica della citazione in rinnovazione sarebbe intervenuta oltre cinque anni dopo l'11
Novembre 2009).
A questo punto – anche qui diversamente dall'iter argomentativo seguito dal primo
Giudice – si impone l'esame nel merito della domanda risarcitoria attorea.
Ebbene, non si condivide la deduzione del convenuto, circa la pretesa CP_1
genericità della messa in mora, inoltrata dalla Difesa del danneggiato il 30 Marzo Pt_1
2009. Il Difensore ha fatto riferimento ad un sinistro verificatosi il 12 Marzo 2009, alle ore 16:00 circa, in alla Via Salvati (appunto, si trattava di Controparte_1
un'arteria cittadina).
Nella lettera di costituzione in mora si evidenziava come l'autovettura (di proprietà e guidata da fosse finita in una buca, improvvisamente apertasi sulla Parte_1
carreggiata. In ogni caso l'insidia non era in alcun modo segnalata (né la zona era transennata).
Il Collegio deve anche segnalare un significativo profilo di contraddittorietà, caratterizzante la comparsa di costituzione in primo grado del convenuto. Tra CP_1
le altre cose, l'ente territoriale così si esprimeva:…il fatto, così come dedotto in citazione, non può ritenersi provato alla luce della sola documentazione medica, dal
5 momento che essa istante si sarebbe potuta procurare le lesioni in qualsiasi altro modo
e circostanza, e non necessariamente inciampando in un dissesto della sede stradale…
Al contrario, la domanda risarcitoria riguarda i danni alla vettura Alfa OM 147 tg.
CR535GA, di proprietà e guidata da , essendo il veicolo finito in una buca Parte_1
(vale a dire, la domanda ha ad oggetto esclusivamente danni al veicolo, senza alcun riferimento a danni alla persona).
Ai fini della ricostruzione della vicenda, risultano di pregnante rilievo le dichiarazioni rese dai testi e (sentiti, rispettivamente, alle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 27 Novembre 2018 e del 28 Febbraio 2019). Peraltro, opportunamente il
Tribunale ha proceduto ad una nuova escussione, considerata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni già rese dai due testi all'udienza del 7 Febbraio 2012 (e cioè prima che fosse disposta la rinnovazione della citazione, stante la nullità della citazione notificata l'11 Novembre 2009).
Trattasi di due testi oculari ravvicinati, considerato che entrambi, in occasione del sinistro, si trovavano a bordo della vettura Alfa OM, di proprietà e guidata da Pt_1
[...]
La ha riferito che si trovava sul sedile posteriore del veicolo, guidato Testimone_1
dal cognato . Essi stavano percorrendo la Via Salvati di Parte_1 CP_1
, in direzione Boscoreale.
[...]
All'improvviso si è aperta una buca nell'asfalto, al loro passaggio, e la ruota anteriore sinistra è rimasta incastrata. L'automobile si è bloccata. Dopo circa 30 minuti sopraggiunse il fratello di con la sua autovettura. Parte_1
Il blocco della ruota anteriore sinistra determinò che l'autovettura del non Pt_1
potesse riprendere la marcia.
6 Il sinistro si verificò in Via Salvati, nei pressi del negozio di casalinghi “Letizia”. La buca si aprì al centro strada, alla sinistra dell'autovettura.
Quella stessa mattina la signora aveva percorso la medesima strada per Testimone_1
andare da suo cognato, e non aveva notato alcuna buca in quel punto.
Il procedeva a velocità moderata. Pt_1
Dal canto suo il teste ha confermato le dichiarazioni della Tes_2 Testimone_1
Ad ambedue i testi sono state mostrate le fotografie allegate alla produzione attorea di primo grado (debitamente sottoscritte dai testi medesimi). Nelle fotografie i testi hanno riconosciuto la buca, nonché lo pneumatico anteriore sinistro e le parti della carrozzeria dell'autovettura, rimaste danneggiate.
Il teste ha precisato che si trattava di fotografie scattate da Tes_2 Parte_1
nell'immediatezza, a mezzo del suo telefonino, prima che l'autovettura fosse spostata a mani dal medesimo (con l'ausilio dei due passeggeri). Pt_1
Osserva il Collegio – con riferimento alle quindici fotografie allegate alla produzione di parte attrice – come i primi tre rilievi fotografici abbiano ad oggetto la ruota anteriore sinistra di una vettura Alfa OM (la prima foto è in campo leggermente più largo, e quindi è inquadrata la parte anteriore sinistra del veicolo).
Effettivamente viene effigiato lo pneumatico, rimasto bloccato in una buca.
Le foto nn. 5 e 6 ritraggono più da vicino la buca medesima.
Le restanti fotografie testimoniano i danni a vari elementi, inerenti alla parte anteriore sinistra del veicolo;
e questo, innanzi tutto con riferimento alla funzionalità della ruota anteriore sinistra (ammortizzatore, braccio oscillante, disco in lega, impianto frenante); nonché con riferimento alla parte sinistra del cofano.
7 Ed effettivamente assumono pregnante rilievo le dichiarazioni rese dai testi (né si ravvisano ragioni, che inducano a dubitare della loro attendibilità).
Le risultanze della prova per testi debbono essere valutate, unitamente alla documentazione acquisita (in particolare i descritti rilievi fotografici e la tempestiva costituzione in mora).
Di conseguenza (per quel che concerne l'an debeatur) sussiste la responsabilità del
, quale ente proprietario, e quindi custode della Controparte_1
Via Salvati.
E questo sia laddove si intenda sussumere la responsabilità dell'ente convenuto nell'ambito dell'art. 2043 cc., sia laddove ci si affidi al criterio ermeneutico di cui all'art. 2051 cc..
In particolare sussiste il nesso eziologico tra il tratto di strada pubblica ed il danno subìto dall'autovettura di proprietà del . Pt_1
Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
Tuttavia, per costante giurisprudenza l'ente proprietario va esente da responsabilità, laddove si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo (cfr., per tutte, Cass. civ.,
n. 23919/13).
Vale a dire, laddove emerga la negligenza del danneggiato (mancata adozione delle normali cautele, cui è tenuta la persona di media diligenza), ecco che risulta interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nel caso di specie siamo dinanzi ad una buca apertasi improvvisamente, al passaggio del . Pt_1
8 Dunque, non si ravvisa alcuna negligenza dell'utente della strada (negligenza astrattamente idonea a “spezzare” il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso).
I testi e hanno riferito che c'era bel tempo. L'apertura Testimone_1 Tes_2
improvvisa della buca è sintomatica di una condizione precaria della sede stradale, da ricondursi alla responsabilità dell'ente custode (quanto meno è mancato qualsivoglia controllo e monitoraggio sulle condizioni della Via Salvati in quel punto).
Al contempo, proprio perché siamo dinanzi ad una buca apertasi improvvisamente al passaggio del veicolo (non prima), è d'uopo concludere nel senso che alcuna azione preventiva poteva porre in essere per evitare il danno (per giunta, si è Parte_1
anche accertato come il procedesse a velocità moderata). Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado (nonché in riforma della pronuncia di prime cure), va dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro oggetto di causa. Controparte_1
A questo punto, si deve affrontare la questione della quantificazione dei danni.
Sul profilo del “quantum debeatur”
L'attore affida la quantificazione dei danni al succitato preventivo di Parte_1
spesa, datato Primo Aprile 2009, redatto dalla ditta “Car 2001 sas di Azzurro Cinzia”
(preventivo appunto inerente alla Alfa OM 147 tg. CR535GA).
Il preventivo ammonta a complessivi euro 4.525,81 (precisamente euro 3.771,51 +
IVA).
Appunto, trattasi dell'importo invocato dal , a titolo di risarcimento danni, già in Pt_1
primo grado (richiesta ribadita nel presente grado).
Orbene, ritiene il Collegio di non poter aderire integralmente alla quantificazione dei danni, come proveniente dal succitato preventivo di spesa.
9 Tra le altre cose, risulta come si trattasse (appunto la Alfa OM 147 rimasta danneggiata) di un'autovettura immatricolata diversi anni prima, e cioè nel 2004
(pertanto, già caratterizzata da un certo grado di usura).
D'altro canto, non può revocarsi in dubbio che dei danni si siano prodotti alla parte anteriore sinistra del veicolo.
Pertanto, sussistono gli estremi per procedere ad una liquidazione dei danni medesimi in via equitativa.
Soccorrono, in tal senso, le già illustrate risultanze dei rilievi fotografici.
Il succitato preventivo di spesa indicava analiticamente numerosi pezzi dell'autovettura. Ebbene, non vi è dubbio che un buon numero dei pezzi ivi indicati sia rimasto effettivamente danneggiato (con la conseguente necessità di sostituzione e/o riparazione).
Sulla base di queste premesse, ragionando in via equitativa, si reputa congrua la quantificazione dei danni al veicolo, nella misura di euro 2.500,00.
Ovviamente, è d'uopo scrivere di un accoglimento soltanto parziale dell'appello e della domanda, considerato che chiedeva riconoscersi, a titolo di risarcimento Parte_1
danni, la succitata cifra di euro 4.525,81.
Sull'importo di euro 2.500,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare il Controparte_1
10 al pagamento, in favore di , degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, CP_1 Parte_1 dalla data dell'evento dannoso (12 Marzo 2009) sull'importo di euro 2.500,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12 Marzo 2009 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello e della domanda, il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di Parte_1 euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado, si impone la rideterminazione delle spese non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d.
“effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'originario convenuto . Controparte_1
Tuttavia, trattasi di soccombenza non integrale;
infatti la domanda risarcitoria viene accolta per una cifra ben inferiore, rispetto al quantum invocato da . Parte_1
Pertanto le spese del doppio grado seguono la soccombenza del odierno appellato nella misura CP_1 della metà; per la residua metà, è d'uopo procedere alla compensazione delle spese medesime.
Debbono trovare applicazione le tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
2.500,00; quindi si rientra nello scaglione di valore, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
In ordine alla quantificazione dei compensi, per entrambi i gradi si reputa equo e congruo, a “monte” della riduzione per la metà (dovuta alla compensazione per la metà), attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi (nell'ambito dello scaglione di riferimento).
Dunque, a titolo di compensi professionali, ed al netto della compensazione per la metà, si liquidano (in favore di ) i seguenti importi: Parte_1
euro 957,50 per il primo grado;
euro 1.093,25 per il presente grado.
11 Con riferimento al presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 78,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 70,00, e della versata marca da bollo di euro 8,00).
Pertanto, in conformità alla compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del primo grado si liquida, in favore di , l'importo di euro 39,00 (appunto la metà di euro 78,00). Parte_1
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 174,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 147,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, in conformità alla compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del presente grado si liquida, in favore di , l'importo di euro 87,00 (appunto la metà di euro 174,00). Parte_1
Infine, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv.
GI EL.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18 Febbraio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità del , in ordine al sinistro del 12 Controparte_1
Marzo 2009, oggetto di causa,
A2) Condanna il al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi legali dal 12
Marzo 2009 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 12.3.2009 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12 Marzo 2009 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna il al pagamento della metà delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro 39,00 per esborsi ed Parte_1 euro 957,50 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 87,00 per esborsi ed euro
1.093,25 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. GI EL;
dichiara
12 compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4178/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18
Febbraio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 10 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 7 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( , rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. GI EL Parte_1 C.F._1
( , con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._2
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Vincenzo Andreoli ( , con il quale è elettivamente C.F._3 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e del appellato, a mezzo di note scritte, hanno concluso Parte_1 CP_1 riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11 Novembre 2009 nei confronti del , Controparte_1
esponeva di essere proprietario dell'autovettura Alfa OM 147 tg. CR535GA. Parte_1
Il giorno 12 Marzo 2009, alle ore 16:00 circa, in alla Via Salvati, il si era Controparte_1 Pt_1 trovato alla guida della vettura di sua proprietà.
Egli procedeva lungo la suddetta Via Salvati a velocità moderata. Ad un certo punto il veicolo era finito in una buca, improvvisamente apertasi sulla carreggiata (il pericolo non era stato in alcun modo segnalato, né erano state apposte transenne).
A seguito dell'urto l'autovettura aveva riportato danni sia alla meccanica, che alla carrozzeria (precisamente i maggiori danni erano stati riportati dal settore in cui era allocato lo pneumatico anteriore sinistro).
I danni ammontavano ad euro 4.525,81, come da allegato preventivo (redatto dalla ditta “Car 2001 sas di
Azzurro Cinzia”).
Vanamente – a mezzo di lettera di messa in mora del 30 Marzo 2009 – era stato chiesto all'ente territoriale il risarcimento del danno in via bonaria.
Non poteva revocarsi in dubbio la responsabilità del , quale ente Controparte_1 proprietario della succitata Via Salvati, e quindi custode;
da qui la sussistenza di profili di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2043 cc. che ai sensi dell'art. 2051 cc..
Sulla base di queste premesse chiedeva: dichiararsi la responsabilità del Parte_1 [...]
nella causazione del sinistro;
per l'effetto condannarsi lo stesso al pagamento, in suo Controparte_1 favore (a titolo di risarcimento dei danni subìti dal veicolo Alfa OM 147 tg. CR535GA), della somma di euro 4.525,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Il convenuto restava contumace. CP_1
All'udienza del 7 Febbraio 2012 venivano sentiti i testi e , addotti da Testimone_1 Testimone_2 parte attrice.
Il G.I., giusta ordinanza del 28 Settembre 2016 (dopo che la causa era stata per una prima volta introitata in decisione), dichiarava la nullità della citazione, poiché l'atto era privo dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.
7 cpc – vale a dire l'avvertimento che la costituzione tardiva avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt.
38 e 167 cpc.
Quindi il G.I. onerava parte attrice della rinnovazione della citazione, entro il termine del 30 Ottobre 2016; infine l'udienza di prosecuzione del giudizio veniva fissata all'11 Aprile 2017.
Pedissequamente l'attore notificava la citazione in rinnovazione, nei confronti del Controparte_1
, in data 7 Ottobre 2016.
[...]
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2017, si costituiva il convenuto Controparte_1
, eccependo in primis l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei
[...] danni. In ogni caso l'ente territoriale chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
2 All'udienza del 27 Novembre 2018 veniva nuovamente sentita la teste . Testimone_1
Ancora, all'udienza del 28 Febbraio 2019 veniva nuovamente sentito il teste . Testimone_2
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18 Febbraio
2020.
Il G.M.:
Ha rigettato la domanda attorea (per intervenuta prescrizione);
Ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto Parte_1
– spese liquidate in euro 1.378,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1 accessori come per Legge.
Dunque il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto. CP_1
Il Giudice Monocratico ha affermato l'idoneità della citazione notificata l'11 Novembre 2009 a determinare l'interruzione della prescrizione (sia pure nulla per le ragioni di cui sopra).
Quindi ha aggiunto come, a far tempo dall'11 Novembre 2009, iniziasse a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Ebbene, il successivo atto interruttivo si era avuto soltanto in data 7 Ottobre 2016, a mezzo della notifica della citazione in rinnovazione (vale a dire oltre cinque anni dopo l'11.11.2009).
Di conseguenza…..non può che derivarne l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno subìto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 comma 1 cc..
Da qui la declaratoria di intervenuta prescrizione (declaratoria, nell'ottica del G.M. di Nola, assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione di merito).
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 20 Novembre Parte_1
2020 nei confronti del (nulla quaestio sulla tempestività dell'appello, Controparte_1 considerati i 64 giorni della sospensione “Covid”, dal 09.3.2020 al 12.5.2020, nonché alla luce dei 31 giorni della sospensione feriale del 2020).
L'impugnante deduce, innanzi tutto, l'erroneità della declaratoria di intervenuta prescrizione, emessa dal
G.M. di Nola, ed ancora insiste nella tesi della sussistenza di tutti i requisiti, per poter accogliere la domanda risarcitoria.
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza, di Parte_1 accogliersi la domanda risarcitoria da lui già proposta in primo grado;
vale a dire – previa declaratoria della CP_ responsabilità del nella causazione del sinistro – condannarsi l Controparte_1 territoriale al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni occorsi al veicolo di sua proprietà, della somma di euro 4.525,81, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 9 Febbraio 2021, si è costituito l'appellato Controparte_1
, chiedendo rigettarsi il gravame.
[...]
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 10
Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con 3 la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ad avviso del Collegio non può dubitarsi della legittimazione attiva dell'odierno appellante . Infatti costui ha prodotto in primo grado analitica Parte_1
documentazione (cfr. carta di circolazione e visura PRA), da cui risulta come il Pt_1
medesimo, all'epoca del sinistro, fosse proprietario dell'autovettura Alfa OM 147 tg. CR535GA.
Ciò premesso, risulta fondato il motivo di gravame, con cui si duole della Parte_1
declaratoria di intervenuta prescrizione, pronunciata dal G.M. di Nola.
Invero il Tribunale ha trascurato l'inequivoca disposizione del secondo comma dell'art. 2945 cc.:…Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 cc., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Non vi è dubbio che la prescrizione sia stata interrotta, a seguito della citazione notificata l'11 Novembre 2009; di conseguenza, l'effetto interruttivo si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio (con tutta evidenza, prescindendo dai profili in rito che avevano determinato la declaratoria di nullità della suddetta citazione, con il pedissequo ordine di rinnovazione della citazione nulla).
Il descritto dato normativo (della durata dell'effetto interruttivo fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio) è confermato dalla costante giurisprudenza;
cfr., per tutte, Cass. civ., n. 27352/24:…l'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito, ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale….
4 In tale contesto, è altresì opportuno evidenziare un'ulteriore consolidata acquisizione dell'elaborazione giurisprudenziale, per quel che concerne l'effetto interruttivo della domanda giudiziale;
vale a dire, esso consegue anche alla citazione affetta da vizi di nullità inerenti alla vocatio in jus (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 cpc), qualora la stessa sia stata validamente notificata (Cass. civ., n. 26543/22).
Dunque, nel caso di specie – diversamente da quanto argomentato dal G.M. nella gravata sentenza – la citazione notificata l'11 Novembre 2009 ha determinato un effetto interruttivo, destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio;
da qui l'erroneità della declaratoria di prescrizione (perché la notifica della citazione in rinnovazione sarebbe intervenuta oltre cinque anni dopo l'11
Novembre 2009).
A questo punto – anche qui diversamente dall'iter argomentativo seguito dal primo
Giudice – si impone l'esame nel merito della domanda risarcitoria attorea.
Ebbene, non si condivide la deduzione del convenuto, circa la pretesa CP_1
genericità della messa in mora, inoltrata dalla Difesa del danneggiato il 30 Marzo Pt_1
2009. Il Difensore ha fatto riferimento ad un sinistro verificatosi il 12 Marzo 2009, alle ore 16:00 circa, in alla Via Salvati (appunto, si trattava di Controparte_1
un'arteria cittadina).
Nella lettera di costituzione in mora si evidenziava come l'autovettura (di proprietà e guidata da fosse finita in una buca, improvvisamente apertasi sulla Parte_1
carreggiata. In ogni caso l'insidia non era in alcun modo segnalata (né la zona era transennata).
Il Collegio deve anche segnalare un significativo profilo di contraddittorietà, caratterizzante la comparsa di costituzione in primo grado del convenuto. Tra CP_1
le altre cose, l'ente territoriale così si esprimeva:…il fatto, così come dedotto in citazione, non può ritenersi provato alla luce della sola documentazione medica, dal
5 momento che essa istante si sarebbe potuta procurare le lesioni in qualsiasi altro modo
e circostanza, e non necessariamente inciampando in un dissesto della sede stradale…
Al contrario, la domanda risarcitoria riguarda i danni alla vettura Alfa OM 147 tg.
CR535GA, di proprietà e guidata da , essendo il veicolo finito in una buca Parte_1
(vale a dire, la domanda ha ad oggetto esclusivamente danni al veicolo, senza alcun riferimento a danni alla persona).
Ai fini della ricostruzione della vicenda, risultano di pregnante rilievo le dichiarazioni rese dai testi e (sentiti, rispettivamente, alle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 27 Novembre 2018 e del 28 Febbraio 2019). Peraltro, opportunamente il
Tribunale ha proceduto ad una nuova escussione, considerata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni già rese dai due testi all'udienza del 7 Febbraio 2012 (e cioè prima che fosse disposta la rinnovazione della citazione, stante la nullità della citazione notificata l'11 Novembre 2009).
Trattasi di due testi oculari ravvicinati, considerato che entrambi, in occasione del sinistro, si trovavano a bordo della vettura Alfa OM, di proprietà e guidata da Pt_1
[...]
La ha riferito che si trovava sul sedile posteriore del veicolo, guidato Testimone_1
dal cognato . Essi stavano percorrendo la Via Salvati di Parte_1 CP_1
, in direzione Boscoreale.
[...]
All'improvviso si è aperta una buca nell'asfalto, al loro passaggio, e la ruota anteriore sinistra è rimasta incastrata. L'automobile si è bloccata. Dopo circa 30 minuti sopraggiunse il fratello di con la sua autovettura. Parte_1
Il blocco della ruota anteriore sinistra determinò che l'autovettura del non Pt_1
potesse riprendere la marcia.
6 Il sinistro si verificò in Via Salvati, nei pressi del negozio di casalinghi “Letizia”. La buca si aprì al centro strada, alla sinistra dell'autovettura.
Quella stessa mattina la signora aveva percorso la medesima strada per Testimone_1
andare da suo cognato, e non aveva notato alcuna buca in quel punto.
Il procedeva a velocità moderata. Pt_1
Dal canto suo il teste ha confermato le dichiarazioni della Tes_2 Testimone_1
Ad ambedue i testi sono state mostrate le fotografie allegate alla produzione attorea di primo grado (debitamente sottoscritte dai testi medesimi). Nelle fotografie i testi hanno riconosciuto la buca, nonché lo pneumatico anteriore sinistro e le parti della carrozzeria dell'autovettura, rimaste danneggiate.
Il teste ha precisato che si trattava di fotografie scattate da Tes_2 Parte_1
nell'immediatezza, a mezzo del suo telefonino, prima che l'autovettura fosse spostata a mani dal medesimo (con l'ausilio dei due passeggeri). Pt_1
Osserva il Collegio – con riferimento alle quindici fotografie allegate alla produzione di parte attrice – come i primi tre rilievi fotografici abbiano ad oggetto la ruota anteriore sinistra di una vettura Alfa OM (la prima foto è in campo leggermente più largo, e quindi è inquadrata la parte anteriore sinistra del veicolo).
Effettivamente viene effigiato lo pneumatico, rimasto bloccato in una buca.
Le foto nn. 5 e 6 ritraggono più da vicino la buca medesima.
Le restanti fotografie testimoniano i danni a vari elementi, inerenti alla parte anteriore sinistra del veicolo;
e questo, innanzi tutto con riferimento alla funzionalità della ruota anteriore sinistra (ammortizzatore, braccio oscillante, disco in lega, impianto frenante); nonché con riferimento alla parte sinistra del cofano.
7 Ed effettivamente assumono pregnante rilievo le dichiarazioni rese dai testi (né si ravvisano ragioni, che inducano a dubitare della loro attendibilità).
Le risultanze della prova per testi debbono essere valutate, unitamente alla documentazione acquisita (in particolare i descritti rilievi fotografici e la tempestiva costituzione in mora).
Di conseguenza (per quel che concerne l'an debeatur) sussiste la responsabilità del
, quale ente proprietario, e quindi custode della Controparte_1
Via Salvati.
E questo sia laddove si intenda sussumere la responsabilità dell'ente convenuto nell'ambito dell'art. 2043 cc., sia laddove ci si affidi al criterio ermeneutico di cui all'art. 2051 cc..
In particolare sussiste il nesso eziologico tra il tratto di strada pubblica ed il danno subìto dall'autovettura di proprietà del . Pt_1
Invero l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.
Tuttavia, per costante giurisprudenza l'ente proprietario va esente da responsabilità, laddove si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo (cfr., per tutte, Cass. civ.,
n. 23919/13).
Vale a dire, laddove emerga la negligenza del danneggiato (mancata adozione delle normali cautele, cui è tenuta la persona di media diligenza), ecco che risulta interrotto il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Nel caso di specie siamo dinanzi ad una buca apertasi improvvisamente, al passaggio del . Pt_1
8 Dunque, non si ravvisa alcuna negligenza dell'utente della strada (negligenza astrattamente idonea a “spezzare” il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso).
I testi e hanno riferito che c'era bel tempo. L'apertura Testimone_1 Tes_2
improvvisa della buca è sintomatica di una condizione precaria della sede stradale, da ricondursi alla responsabilità dell'ente custode (quanto meno è mancato qualsivoglia controllo e monitoraggio sulle condizioni della Via Salvati in quel punto).
Al contempo, proprio perché siamo dinanzi ad una buca apertasi improvvisamente al passaggio del veicolo (non prima), è d'uopo concludere nel senso che alcuna azione preventiva poteva porre in essere per evitare il danno (per giunta, si è Parte_1
anche accertato come il procedesse a velocità moderata). Pt_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado (nonché in riforma della pronuncia di prime cure), va dichiarata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro oggetto di causa. Controparte_1
A questo punto, si deve affrontare la questione della quantificazione dei danni.
Sul profilo del “quantum debeatur”
L'attore affida la quantificazione dei danni al succitato preventivo di Parte_1
spesa, datato Primo Aprile 2009, redatto dalla ditta “Car 2001 sas di Azzurro Cinzia”
(preventivo appunto inerente alla Alfa OM 147 tg. CR535GA).
Il preventivo ammonta a complessivi euro 4.525,81 (precisamente euro 3.771,51 +
IVA).
Appunto, trattasi dell'importo invocato dal , a titolo di risarcimento danni, già in Pt_1
primo grado (richiesta ribadita nel presente grado).
Orbene, ritiene il Collegio di non poter aderire integralmente alla quantificazione dei danni, come proveniente dal succitato preventivo di spesa.
9 Tra le altre cose, risulta come si trattasse (appunto la Alfa OM 147 rimasta danneggiata) di un'autovettura immatricolata diversi anni prima, e cioè nel 2004
(pertanto, già caratterizzata da un certo grado di usura).
D'altro canto, non può revocarsi in dubbio che dei danni si siano prodotti alla parte anteriore sinistra del veicolo.
Pertanto, sussistono gli estremi per procedere ad una liquidazione dei danni medesimi in via equitativa.
Soccorrono, in tal senso, le già illustrate risultanze dei rilievi fotografici.
Il succitato preventivo di spesa indicava analiticamente numerosi pezzi dell'autovettura. Ebbene, non vi è dubbio che un buon numero dei pezzi ivi indicati sia rimasto effettivamente danneggiato (con la conseguente necessità di sostituzione e/o riparazione).
Sulla base di queste premesse, ragionando in via equitativa, si reputa congrua la quantificazione dei danni al veicolo, nella misura di euro 2.500,00.
Ovviamente, è d'uopo scrivere di un accoglimento soltanto parziale dell'appello e della domanda, considerato che chiedeva riconoscersi, a titolo di risarcimento Parte_1
danni, la succitata cifra di euro 4.525,81.
Sull'importo di euro 2.500,00 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n.
1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare il Controparte_1
10 al pagamento, in favore di , degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, CP_1 Parte_1 dalla data dell'evento dannoso (12 Marzo 2009) sull'importo di euro 2.500,00, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12 Marzo 2009 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello e della domanda, il deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di Parte_1 euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione come sopra determinati.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
Sulle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado, si impone la rideterminazione delle spese non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d.
“effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'originario convenuto . Controparte_1
Tuttavia, trattasi di soccombenza non integrale;
infatti la domanda risarcitoria viene accolta per una cifra ben inferiore, rispetto al quantum invocato da . Parte_1
Pertanto le spese del doppio grado seguono la soccombenza del odierno appellato nella misura CP_1 della metà; per la residua metà, è d'uopo procedere alla compensazione delle spese medesime.
Debbono trovare applicazione le tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa corrisponde all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
2.500,00; quindi si rientra nello scaglione di valore, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
In ordine alla quantificazione dei compensi, per entrambi i gradi si reputa equo e congruo, a “monte” della riduzione per la metà (dovuta alla compensazione per la metà), attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi (nell'ambito dello scaglione di riferimento).
Dunque, a titolo di compensi professionali, ed al netto della compensazione per la metà, si liquidano (in favore di ) i seguenti importi: Parte_1
euro 957,50 per il primo grado;
euro 1.093,25 per il presente grado.
11 Con riferimento al presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 78,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 70,00, e della versata marca da bollo di euro 8,00).
Pertanto, in conformità alla compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del primo grado si liquida, in favore di , l'importo di euro 39,00 (appunto la metà di euro 78,00). Parte_1
Con riferimento agli esborsi del presente grado, risulta come abbia versato la somma Parte_1 complessiva di euro 174,00 (sommatoria del versato contributo unificato di euro 147,00, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Pertanto, in conformità alla compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del presente grado si liquida, in favore di , l'importo di euro 87,00 (appunto la metà di euro 174,00). Parte_1
Infine, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'avv.
GI EL.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Nola n. 351/20, pubblicata il 18 Febbraio 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attore , Parte_1
A1) Dichiara l'esclusiva responsabilità del , in ordine al sinistro del 12 Controparte_1
Marzo 2009, oggetto di causa,
A2) Condanna il al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi legali dal 12
Marzo 2009 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 12.3.2009 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 12 Marzo 2009 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna il al pagamento della metà delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro 39,00 per esborsi ed Parte_1 euro 957,50 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 87,00 per esborsi ed euro
1.093,25 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. GI EL;
dichiara
12 compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13