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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 929/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 2.07.2025, su ricorso di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Formia via della conca n.2 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Di Gabriele che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Formia in via Vitruvio n. 292 presso lo studio dell'Avv. Gianluca De
Meo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 2.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 7.04.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 24.07.2008 a Gaeta (LT) con che dallo loro unione è nato il Controparte_1 figlio (nato il [...]) e che la convivenza è divenuta intollerabile – ha chiesto Persona_1 dichiararsi la separazione dei coniugi;
disporsi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
porsi a carico della madre l'obbligo di corrispondere al ricorrente euro mensili complessivi 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporsi la percezione dell'assegno unico INPS per intero in favore del ricorrente;
disporsi che contratto di locazione relativo all'immobile sito in Formia (LT), Via della Conca II Trav. 21, sia lasciato alla libera determinazione del ricorrente.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestando le richieste del ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, o, in alternativa, disporre a carico del il contributo per il pagamento di un canone di Pt_1 locazione di un'altra abitazione;
porsi a carico del padre, un contributo per il mantenimento del minore pari ad euro 300,00 mensili;
disporsi l'assegnazione degli assegni familiari e dell'assegno unico a parte resistente, in quanto collocataria del minore;
porsi in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della resistente, in quanto non totalmente autosufficiente economicamente, per l'importo di euro 200,00 mensili.
All'udienza del 2.07.2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto del raggiungimento del seguente accordo: “affidamento condiviso del minore, collocazione del minore presso la madre, contributo al mantenimento del minore in capo al sig.
pari a euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, che verserà entro il 5 di ogni mese alla Pt_1 controparte, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo vigente presso questo
Tribunale, assegno unico devoluto interamente alla sig.ra . Il procuratore di parte resistente CP_1 ha inoltre dato atto della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento in favore della parte
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi del figlio minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
pagina 2 di 3 3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
654/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 2.07.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 24.07.2008, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2008, al n.75, parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Virgilio Notari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 929/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 2.07.2025, su ricorso di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Formia via della conca n.2 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Di Gabriele che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti,
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Formia in via Vitruvio n. 292 presso lo studio dell'Avv. Gianluca De
Meo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 2.07.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 7.04.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 24.07.2008 a Gaeta (LT) con che dallo loro unione è nato il Controparte_1 figlio (nato il [...]) e che la convivenza è divenuta intollerabile – ha chiesto Persona_1 dichiararsi la separazione dei coniugi;
disporsi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
porsi a carico della madre l'obbligo di corrispondere al ricorrente euro mensili complessivi 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disporsi la percezione dell'assegno unico INPS per intero in favore del ricorrente;
disporsi che contratto di locazione relativo all'immobile sito in Formia (LT), Via della Conca II Trav. 21, sia lasciato alla libera determinazione del ricorrente.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza si è costituita non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestando le richieste del ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, il collocamento del minore presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, o, in alternativa, disporre a carico del il contributo per il pagamento di un canone di Pt_1 locazione di un'altra abitazione;
porsi a carico del padre, un contributo per il mantenimento del minore pari ad euro 300,00 mensili;
disporsi l'assegnazione degli assegni familiari e dell'assegno unico a parte resistente, in quanto collocataria del minore;
porsi in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della resistente, in quanto non totalmente autosufficiente economicamente, per l'importo di euro 200,00 mensili.
All'udienza del 2.07.2025, riscontrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto del raggiungimento del seguente accordo: “affidamento condiviso del minore, collocazione del minore presso la madre, contributo al mantenimento del minore in capo al sig.
pari a euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, che verserà entro il 5 di ogni mese alla Pt_1 controparte, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo vigente presso questo
Tribunale, assegno unico devoluto interamente alla sig.ra . Il procuratore di parte resistente CP_1 ha inoltre dato atto della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento in favore della parte
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi del figlio minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
pagina 2 di 3 3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
654/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 2.07.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 24.07.2008, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2008, al n.75, parte II, Serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Virgilio Notari
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