Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, proposto da
RT TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesco Cerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 167 del 10//07/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. RA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 167 in data 10 luglio 2025, con la quale il Tribunale di Spoleto, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, oltre le spese legali.
2. Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria meramente formale.
4. In ultimo, l’Avvocatura dello Stato e parte ricorrente hanno comunicato che in data 26 novembre 2025 (vale a dire, prima della notificazione del ricorso, avvenuta in data 11 dicembre 2025) è avvenuto l’accredito del beneficio economico spettante a parte ricorrente, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese. Parte ricorrente ha viceversa insistito per la condanna alle spese in suo favore, sottolineando che non vi è prova che alla data indicata dall’Avvocatura (con mero riferimento ad uno screenshot del tabulato dei pagamenti) le somme fossero state rese disponibili, e che la effettiva comunicazione del pagamento è pervenuta soltanto in data 19 dicembre 2025, allorché il ricorso era già stato notificato.
4.1. In assenza di ulteriori osservazioni o confutazioni, il Collegio ritiene di dare atto di detto esito processuale, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
5. Poiché il ricorso è stato depositato (in data 22 dicembre 2025), allorché era già pervenuta a parte ricorrente la comunicazione dell’avvenuto pagamento, e nel ricorso non si fa menzione di tale circostanza, ma, nondimeno, l’ottemperanza è avvenuta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NG, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA NG |
IL SEGRETARIO