CASS
Sentenza 20 ottobre 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2023, n. 42892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42892 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che si è riportata alla memoria già depositata e notificata alle parti, concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore f Penale Sent. Sez. 1 Num. 42892 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa il 17/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la richiesta avente ad oggetto l'applicazione di misura cautelare nei confronti di IT AR, in relazione al reato - contestato in concorso con altri ottantuno indagati - di cui agli artt. 110- 112, comma 1, n. 1)-419 cod. pen., commesso in Foggia il 09/03/2020; il Tribunale, per l'effetto, ha applicato al suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. Gli accadimenti dai quali trae origine il provvedimento restrittivo della libertà personale impugnato si collocano, sotto il profilo temporale, nel periodo di maggior virulenza della pandemia da Covid-19 e trovano scaturigine, appunto, nelle proteste avverso le misure restrittive adottate, al fine di arginare la diffusione del contagio. All'interno di diversi istituti penitenziari italiani, infatti, iniziarono a serpeggiare fortissimi malumori fra la popolazione carceraria, in relazione all'adozione di alcune limitazioni, quali - a puro titolo esemplificativo - quelle inerenti alla sospensione dei colloqui fra i detenuti e i familiari. Il giorno 09 marzo 2020, al culmine di un periodo di sempre montante tensione, ebbe luogo - all'interno della Casa circondariale di Foggia - una vera e propria rivolta, da parte di una moltitudine di detenuti. Al AR, in particolare, viene contestato di aver incitato alla rivolta gli altri detenuti, mentre questi si dirigevano verso il quadrato matricola e danneggiavano quanto si trovava sul loro cammino. La grande folla dei detenuti in tumulto, dopo aver dato fuoco all'ufficio matricola ed alla zona antistante la cd. block house, riuscì a svellere il cancello colà posizionato;
alcuni rivoltosi riuscirono addirittura a evadere, sciamando in massa nelle vie cittadine. Secondo l'ordinanza impugnata, si venne in tal modo a creare pericolo per i cittadini, tanto che i titolari degli esercizi commerciali del luogo si videro costretti a barricarsi all'interno degli stessi;
tale condotta, inoltre, mise seriamente a repentaglio la sicurezza del carcere e creò rischi per l'ordine pubblico. Il tutto generò, come detto, l'incolpazione per il delitto di cui all'art. 419 cod. pen. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, investito della domanda cautelare in relazione a tali fatti, aveva emesso il sopra menzionato provvedimento reiettivo. Più nello specifico, aveva ritenuto la sussistenza - a carico del AR e degli altri indagati - della necessaria gravità indiziaria, in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione;
aveva reputato insussistenti le esigenze cautelari, però, considerando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose - che tali accadimenti fossero da inquadrare in un contesto 2 storico di carattere eccezionale e tendenzialmente irripetibile, che era strettamente correlato alle fortissime tensioni, ai moti ed alle continue proteste verificatesi, all'interno della Casa circondariale di Foggia (così come in molti altri istituti penitenziari italiani), a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. Stando a quanto riportato in tale decisione, gli eventi descritti nella richiesta di applicazione di misura cautelare erano da valutare, dunque, alla stregua di fatti straordinari, come tali difficilmente destinati a verificarsi nuovamente in futuro. Il che rendeva impossibile rinvenire elementi di natura oggettiva, in forza dei quali poter desumere - con la necessaria fondatezza e con il necessario alto grado di probabilità - che gli indagati potessero rendersi protagonisti, nuovamente, di condotte di analogo tenore. Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato, inoltre, la natura intrinseca delle motivazioni che avevano mosso gli indagati ad agire, determinandoli a porre in essere manifestazioni anche violente all'interno dell'istituto; aveva stimato, quindi, che tali ragioni dovessero prevalere, rispetto alle negative caratteristiche soggettive degli indagati (desumibili, queste ultime, attraverso la visione dei precedenti penali e dei carichi pendenti). 1.3. Nell'opporsi all'impugnazione cautelare, il difensore aveva anzitutto contestato la sussistenza della necessaria gravità indiziaria, a carico del proprio assistito. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, aveva incentrato la doglianza sull'assenza del requisito dell'attualità, postulato dalla norma ai fini dell'adozione di misura inframuraria, sottolineando come i fatti dedotti in contestazione risalissero a circa due anni addietro, essendo peraltro cessate - nel presente momento storico - tutte le restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica. 1.4. Il Tribunale di Bari, ritenuto ammissibile l'appello cautelare e ritenuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, attinenti al pericolo di reiterazione, ha adottato la misura restrittiva di massimo rigore. 2. Ricorre per cassazione IT AR, a mezzo del difensore avv. CE ES, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - omette di considerare come si tratti di eventi che vanno ad incastonarsi in un contesto di eccezionale rilevanza, essendo essi correlati alle marcate restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, al fine di fronteggiare la nota emergenza epidemiologica. I tumulti in questione, che hanno 3 peraltro caratterizzato l'intero territorio nazionale, sono di non facile verificazione, cosa che rende arduo poter configurare un effettivo rischio di reiterazione. Non ha alcuna valenza pratica l'applicazione della misura di massimo rigore, posto che - laddove si ritenesse concreto ed attuale, il pericolo di nuova configurazione della precedente situazione storica e oggettiva - nemmeno lo status carcerario risulterebbe adeguato, come del resto già accaduto. D'altronde, un reato del genere di quello contestato postula l'esistenza di una gran massa di soggetti attivi, per cui non può essere certo reiterato da un singolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Tribunale del riesame ha stigmatizzato la carenza motivazionale del provvedimento adottato dal primo giudice, il quale non avrebbe dovuto fondare il suo giudizio esclusivamente sull'eccezionalità dell'evento pandemico. Il Collegio ha fornito adeguata motivazione, sia circa la gravità indiziaria (non contestata dalla difesa), sia quanto alle esigenze cautelari sottese al comportamento del ricorrente. Il giudice del riesame ha applicato i principi consolidati, in base ai quali il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non va inteso come imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, bensì quale valutazione prognostica, circa la possibilità di condotte reiterative. Adeguatamente esaminata è stata anche la possibilità di applicazione di una misura meno gravosa, ritenuta impraticabile, in base alla spiccata capacità a delinquere ed all'assenza di freni inibitori dimostrati dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Giova premettere un sintetico richiamo al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, in via esclusiva, i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale 4 f svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché, il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e - nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate" - a una difforme valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 2.1. In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve rilevarsi che - ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie - il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello in relazione al quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime, che siano favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143), in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare (Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395); ciò, in particolare, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a tutelare (Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232). 2.2. Tanto chiarito, al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata risulti esente da censure in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento ha valorizzato la gravità della allarmante condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente;
ha così riconosciuto la sussistenza di "una spiccata personalità a delinquere in alcun modo scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie"; si è anche sottolineata la valenza dimostrativa delle condotte serbate, reputate "sintomatiche di una condotta antisociale". Tali elementi sono stati considerati atti a rendere il pericolo di recidiva attuale e concreto. 5 f Tale motivazione, fondata su dati concreti e non meramente congetturali, oltre che di univoca significazione logica, appare idonea e coerente, anche con riferimento alla considerazione del tempo trascorso rispetto alla commessione dei reati. Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi del tutto immune da possibili censure in questa sede. 2.3. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nel non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. 2.4. Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale anche tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica. Nell'ordinanza impugnata, infatti, viene sottolineato che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale;
- il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria;
- date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 2.5. In conclusione, questa Corte non può fare altro, se non rimarcare la correttezza e coerenza del sopra riassunto percorso argomentativo, che appare fondato su una ottica non atomistica degli avvenimenti, bensì sulla considerazione di tutte le implicazioni connesse ad una situazione di carattere generalizzato. Tale visione, di carattere ampio e onnicomprensivo, dei fatti e del relativo contesto storico, consente di reputare del tutto logica la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame, così sintetizzabile in poche parole: la situazione di eccezionale portata storica ha avuto la sola funzione di slatentizzare gli impulsi di carattere criminoso, che erano evidentemente già insiti nella personalità dei rivoltosi e che potrebbero agevolmente manifestarsi di nuovo. 6 3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella specie, non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue inoltre la condanna al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 09 giugno 2023.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che si è riportata alla memoria già depositata e notificata alle parti, concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore f Penale Sent. Sez. 1 Num. 42892 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari ha accolto l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, avverso l'ordinanza emessa il 17/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la richiesta avente ad oggetto l'applicazione di misura cautelare nei confronti di IT AR, in relazione al reato - contestato in concorso con altri ottantuno indagati - di cui agli artt. 110- 112, comma 1, n. 1)-419 cod. pen., commesso in Foggia il 09/03/2020; il Tribunale, per l'effetto, ha applicato al suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 1.1. Gli accadimenti dai quali trae origine il provvedimento restrittivo della libertà personale impugnato si collocano, sotto il profilo temporale, nel periodo di maggior virulenza della pandemia da Covid-19 e trovano scaturigine, appunto, nelle proteste avverso le misure restrittive adottate, al fine di arginare la diffusione del contagio. All'interno di diversi istituti penitenziari italiani, infatti, iniziarono a serpeggiare fortissimi malumori fra la popolazione carceraria, in relazione all'adozione di alcune limitazioni, quali - a puro titolo esemplificativo - quelle inerenti alla sospensione dei colloqui fra i detenuti e i familiari. Il giorno 09 marzo 2020, al culmine di un periodo di sempre montante tensione, ebbe luogo - all'interno della Casa circondariale di Foggia - una vera e propria rivolta, da parte di una moltitudine di detenuti. Al AR, in particolare, viene contestato di aver incitato alla rivolta gli altri detenuti, mentre questi si dirigevano verso il quadrato matricola e danneggiavano quanto si trovava sul loro cammino. La grande folla dei detenuti in tumulto, dopo aver dato fuoco all'ufficio matricola ed alla zona antistante la cd. block house, riuscì a svellere il cancello colà posizionato;
alcuni rivoltosi riuscirono addirittura a evadere, sciamando in massa nelle vie cittadine. Secondo l'ordinanza impugnata, si venne in tal modo a creare pericolo per i cittadini, tanto che i titolari degli esercizi commerciali del luogo si videro costretti a barricarsi all'interno degli stessi;
tale condotta, inoltre, mise seriamente a repentaglio la sicurezza del carcere e creò rischi per l'ordine pubblico. Il tutto generò, come detto, l'incolpazione per il delitto di cui all'art. 419 cod. pen. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, investito della domanda cautelare in relazione a tali fatti, aveva emesso il sopra menzionato provvedimento reiettivo. Più nello specifico, aveva ritenuto la sussistenza - a carico del AR e degli altri indagati - della necessaria gravità indiziaria, in ordine ai reati di cui alla provvisoria contestazione;
aveva reputato insussistenti le esigenze cautelari, però, considerando in particolare - quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose - che tali accadimenti fossero da inquadrare in un contesto 2 storico di carattere eccezionale e tendenzialmente irripetibile, che era strettamente correlato alle fortissime tensioni, ai moti ed alle continue proteste verificatesi, all'interno della Casa circondariale di Foggia (così come in molti altri istituti penitenziari italiani), a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19. Stando a quanto riportato in tale decisione, gli eventi descritti nella richiesta di applicazione di misura cautelare erano da valutare, dunque, alla stregua di fatti straordinari, come tali difficilmente destinati a verificarsi nuovamente in futuro. Il che rendeva impossibile rinvenire elementi di natura oggettiva, in forza dei quali poter desumere - con la necessaria fondatezza e con il necessario alto grado di probabilità - che gli indagati potessero rendersi protagonisti, nuovamente, di condotte di analogo tenore. Il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato, inoltre, la natura intrinseca delle motivazioni che avevano mosso gli indagati ad agire, determinandoli a porre in essere manifestazioni anche violente all'interno dell'istituto; aveva stimato, quindi, che tali ragioni dovessero prevalere, rispetto alle negative caratteristiche soggettive degli indagati (desumibili, queste ultime, attraverso la visione dei precedenti penali e dei carichi pendenti). 1.3. Nell'opporsi all'impugnazione cautelare, il difensore aveva anzitutto contestato la sussistenza della necessaria gravità indiziaria, a carico del proprio assistito. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, aveva incentrato la doglianza sull'assenza del requisito dell'attualità, postulato dalla norma ai fini dell'adozione di misura inframuraria, sottolineando come i fatti dedotti in contestazione risalissero a circa due anni addietro, essendo peraltro cessate - nel presente momento storico - tutte le restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica. 1.4. Il Tribunale di Bari, ritenuto ammissibile l'appello cautelare e ritenuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, attinenti al pericolo di reiterazione, ha adottato la misura restrittiva di massimo rigore. 2. Ricorre per cassazione IT AR, a mezzo del difensore avv. CE ES, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla attualità e concretezza dell'esigenza di cautela di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - omette di considerare come si tratti di eventi che vanno ad incastonarsi in un contesto di eccezionale rilevanza, essendo essi correlati alle marcate restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, al fine di fronteggiare la nota emergenza epidemiologica. I tumulti in questione, che hanno 3 peraltro caratterizzato l'intero territorio nazionale, sono di non facile verificazione, cosa che rende arduo poter configurare un effettivo rischio di reiterazione. Non ha alcuna valenza pratica l'applicazione della misura di massimo rigore, posto che - laddove si ritenesse concreto ed attuale, il pericolo di nuova configurazione della precedente situazione storica e oggettiva - nemmeno lo status carcerario risulterebbe adeguato, come del resto già accaduto. D'altronde, un reato del genere di quello contestato postula l'esistenza di una gran massa di soggetti attivi, per cui non può essere certo reiterato da un singolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Tribunale del riesame ha stigmatizzato la carenza motivazionale del provvedimento adottato dal primo giudice, il quale non avrebbe dovuto fondare il suo giudizio esclusivamente sull'eccezionalità dell'evento pandemico. Il Collegio ha fornito adeguata motivazione, sia circa la gravità indiziaria (non contestata dalla difesa), sia quanto alle esigenze cautelari sottese al comportamento del ricorrente. Il giudice del riesame ha applicato i principi consolidati, in base ai quali il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non va inteso come imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, bensì quale valutazione prognostica, circa la possibilità di condotte reiterative. Adeguatamente esaminata è stata anche la possibilità di applicazione di una misura meno gravosa, ritenuta impraticabile, in base alla spiccata capacità a delinquere ed all'assenza di freni inibitori dimostrati dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Giova premettere un sintetico richiamo al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, in via esclusiva, i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale 4 f svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione;
sicché, il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e - nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate" - a una difforme valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). 2.1. In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, inoltre, deve rilevarsi che - ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie - il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello in relazione al quale si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime, che siano favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143), in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare (Sez. 2, n. 50343 del 03/12/2015, Capparelli, Rv. 265395); ciò, in particolare, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a tutelare (Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232). 2.2. Tanto chiarito, al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata risulti esente da censure in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento ha valorizzato la gravità della allarmante condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente;
ha così riconosciuto la sussistenza di "una spiccata personalità a delinquere in alcun modo scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie"; si è anche sottolineata la valenza dimostrativa delle condotte serbate, reputate "sintomatiche di una condotta antisociale". Tali elementi sono stati considerati atti a rendere il pericolo di recidiva attuale e concreto. 5 f Tale motivazione, fondata su dati concreti e non meramente congetturali, oltre che di univoca significazione logica, appare idonea e coerente, anche con riferimento alla considerazione del tempo trascorso rispetto alla commessione dei reati. Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi del tutto immune da possibili censure in questa sede. 2.3. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nel non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. 2.4. Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale anche tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica. Nell'ordinanza impugnata, infatti, viene sottolineato che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale;
- il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria;
- date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 2.5. In conclusione, questa Corte non può fare altro, se non rimarcare la correttezza e coerenza del sopra riassunto percorso argomentativo, che appare fondato su una ottica non atomistica degli avvenimenti, bensì sulla considerazione di tutte le implicazioni connesse ad una situazione di carattere generalizzato. Tale visione, di carattere ampio e onnicomprensivo, dei fatti e del relativo contesto storico, consente di reputare del tutto logica la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale del riesame, così sintetizzabile in poche parole: la situazione di eccezionale portata storica ha avuto la sola funzione di slatentizzare gli impulsi di carattere criminoso, che erano evidentemente già insiti nella personalità dei rivoltosi e che potrebbero agevolmente manifestarsi di nuovo. 6 3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella specie, non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue inoltre la condanna al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 09 giugno 2023.