Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2023, n. 752
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Sentenza 12 gennaio 2023

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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2023, n. 752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 752
    Data del deposito : 12 gennaio 2023

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