TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2869/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 NI AS e dell'avv. BIONDINI KATIUSCIA ( ) VIA DEL LEONE 44 05100 TERNI, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA FRATINI N. 55 05100 TERNI presso il difensore avv. NI AS. ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inadempimento della convenuta e, per
[...]
l'effetto, la risoluzione dei contratti conclusi il 26.01.2021 e del 04.02.2022, con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 10.500,00, oltre rivalutazione
1 di 3 monetaria ed interessi legali. Chiedeva, infine, il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti, da determinarsi in via equitativa.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Sussiste prova documentale della conclusione di due contratti (docc. 1 e 4) aventi ad oggetto l'organizzazione di un matrimonio all'estero con soggiorno per gli sposi ed i testimoni, nonché prova del pagamento del prezzo, pari a complessivi € 10.500,00 (cfr bonifici in atti, docc. 3 e 5). Dall'altra parte, pur essendo la convenuta onerata in tal senso, non sussiste prova dell'esatto adempimento, risultando, come da corrispondenza in atti (doc. 6), che confermava di non poter assicurare Controparte_1
l'organizzazione del viaggio promesso per varie ragioni: al riguardo, tuttavia, non sussiste prova che l'inadempimento fosse per causa a sé non imputabile, essendo in atti soltanto una generica allegazione circa un sopravvenuto svantaggio del cambio monetario, priva di riferimenti specifici, rientrando tale maggiore onerosità sopravvenuta nella normale alea economica del contratto.
La domanda risarcitoria è infondata, non essendo stato allegato e provato uno specifico pregiudizio, né il superamento di una soglia minima di tollerabilità e irripetibilità dell'esperienza.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di , disattese o assorbite Parte_1 Controparte_1 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- In parziale accoglimento, DICHIARA la risoluzione per inadempimento di parte convenuta dei contratti di cui in parte motiva.
2- CO la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di restituzione del prezzo, di € 10.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione fino al soddisfo.
2 di 3 3- CO parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.397,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
LI CC
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI CC, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2869/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 NI AS e dell'avv. BIONDINI KATIUSCIA ( ) VIA DEL LEONE 44 05100 TERNI, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA FRATINI N. 55 05100 TERNI presso il difensore avv. NI AS. ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inadempimento della convenuta e, per
[...]
l'effetto, la risoluzione dei contratti conclusi il 26.01.2021 e del 04.02.2022, con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 10.500,00, oltre rivalutazione
1 di 3 monetaria ed interessi legali. Chiedeva, infine, il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti, da determinarsi in via equitativa.
Parte convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Sussiste prova documentale della conclusione di due contratti (docc. 1 e 4) aventi ad oggetto l'organizzazione di un matrimonio all'estero con soggiorno per gli sposi ed i testimoni, nonché prova del pagamento del prezzo, pari a complessivi € 10.500,00 (cfr bonifici in atti, docc. 3 e 5). Dall'altra parte, pur essendo la convenuta onerata in tal senso, non sussiste prova dell'esatto adempimento, risultando, come da corrispondenza in atti (doc. 6), che confermava di non poter assicurare Controparte_1
l'organizzazione del viaggio promesso per varie ragioni: al riguardo, tuttavia, non sussiste prova che l'inadempimento fosse per causa a sé non imputabile, essendo in atti soltanto una generica allegazione circa un sopravvenuto svantaggio del cambio monetario, priva di riferimenti specifici, rientrando tale maggiore onerosità sopravvenuta nella normale alea economica del contratto.
La domanda risarcitoria è infondata, non essendo stato allegato e provato uno specifico pregiudizio, né il superamento di una soglia minima di tollerabilità e irripetibilità dell'esperienza.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...]
nei confronti di , disattese o assorbite Parte_1 Controparte_1 tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- In parziale accoglimento, DICHIARA la risoluzione per inadempimento di parte convenuta dei contratti di cui in parte motiva.
2- CO la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di restituzione del prezzo, di € 10.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione fino al soddisfo.
2 di 3 3- CO parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.397,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice
LI CC
3 di 3