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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1996/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17291/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3CRZ2004102025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'Atto di Recupero N. TK3CRZ200410/2025 notificato a mezzo pec il 24 settembre 2025, con il quale per il periodo d'imposta 2019 l'Ufficio agiva per il recupero di crediti d'imposta per € 319.244,91 relativi all'anno 2018, compensati nell'anno di imposta 2019, oltre sanzioni ed accessori.
Il recupero faceva seguito alle verifiche disposte dalla Agenzia delle Entrate per i periodi d'imposta 2019,
2020 e 2021, con particolare riferimento alla genesi e alla spettanza formale e sostanziale dei crediti di imposta (investimenti nel mezzogiorno, acquisto beni strumentali), di cui la società aveva beneficiato.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di aver regolarmente indicato i crediti di cui è causa nelle dichiarazioni di tutti i periodi di imposta nei quali erano sorti, utilizzati in compensazione e spettanti in ragione degli investimenti effettivamente effettuati.
Parte ricorrente eccepisce inoltre di aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate una comunicazione, in data
12.05.25, nella quale si dava atto che non si erano riscontrate violazioni
L'Agenzia Entrate si costituiva tardivamente in giudizio.
All'Udienza di trattazione della istanza cautelare la Corte riteneva la causa assumibile in decisione anche nel merito ai sensi dell'articolo 47ter del D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate si opponeva chiedendo la pronuncia solo sulla istanza di sospensione.
motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, effettuata il 09.01.26, tre giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art. 32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consente all'Ufficio di svolgere esclusivamente “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporta la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Ulteriore premessa riguarda la facoltà concessa al Giudice dall'articolo 47ter del D.Lgs 546/92 di trattenere la causa in decisione anche nel merito.
Nella fattispecie la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e l'assenza di repliche da parte resistente, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs. 546/92.
La norma, infatti, consente al giudicante di decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda la parte resistente decaduta dal proporre eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
Premesso ciò la Corte ritiene fondati i motivi di doglianza di parte ricorrente ed il ricorso meritevole di essere accolto.
Dirimente, sul punto, appare la stessa condotta dell'Agenzia delle Entrate che, a conclusione della attività istruttoria avviata nei confronti della società ricorrente con comunicazione n. I00668 del 2024 dell'Ufficio
Controlli, evidenziava, in data 12.05.2025, l'assenza di violazioni ponendosi in palese contrasto con l'avviso di recupero emesso il 24.09.25 solo a distanza di qualche mese e senza aver intrapreso nuove attività istruttorie o nuove iniziative di controllo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio alle spese del giudizio nella misura di euro 7.000,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso del CUT.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il relatore Il Presidente
AN Centi ID LI
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
CENTI FERNANDO, Relatore
ZITELLI MARA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17291/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3CRZ2004102025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'Atto di Recupero N. TK3CRZ200410/2025 notificato a mezzo pec il 24 settembre 2025, con il quale per il periodo d'imposta 2019 l'Ufficio agiva per il recupero di crediti d'imposta per € 319.244,91 relativi all'anno 2018, compensati nell'anno di imposta 2019, oltre sanzioni ed accessori.
Il recupero faceva seguito alle verifiche disposte dalla Agenzia delle Entrate per i periodi d'imposta 2019,
2020 e 2021, con particolare riferimento alla genesi e alla spettanza formale e sostanziale dei crediti di imposta (investimenti nel mezzogiorno, acquisto beni strumentali), di cui la società aveva beneficiato.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo di aver regolarmente indicato i crediti di cui è causa nelle dichiarazioni di tutti i periodi di imposta nei quali erano sorti, utilizzati in compensazione e spettanti in ragione degli investimenti effettivamente effettuati.
Parte ricorrente eccepisce inoltre di aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate una comunicazione, in data
12.05.25, nella quale si dava atto che non si erano riscontrate violazioni
L'Agenzia Entrate si costituiva tardivamente in giudizio.
All'Udienza di trattazione della istanza cautelare la Corte riteneva la causa assumibile in decisione anche nel merito ai sensi dell'articolo 47ter del D.Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate si opponeva chiedendo la pronuncia solo sulla istanza di sospensione.
motivi della decisione
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, effettuata il 09.01.26, tre giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art. 32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consente all'Ufficio di svolgere esclusivamente “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporta la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Ulteriore premessa riguarda la facoltà concessa al Giudice dall'articolo 47ter del D.Lgs 546/92 di trattenere la causa in decisione anche nel merito.
Nella fattispecie la natura della controversia e delle questioni dedotte in giudizio, in rapporto con i motivi di impugnazione e l'assenza di repliche da parte resistente, consente l'applicazione al presente giudizio di quanto disposto dall'articolo 47 ter del D.Lgs. 546/92.
La norma, infatti, consente al giudicante di decidere con sentenza già in sede di esame dell'istanza cautelare di sospensione ricorrendone i requisiti così come previsto dal terzo comma ai sensi del quale la pronuncia può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”
Nel caso di specie, trattandosi di materia ben delineata che non necessita di analisi particolarmente approfondita atteso che le ragioni del ricorrente appaiono esplicitate chiaramente nei motivi di impugnazione ed altrettanto per quanto riguarda la parte resistente decaduta dal proporre eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, la Corte trattiene la causa in decisione provvedendo direttamente a definire la controversia nel merito.
Premesso ciò la Corte ritiene fondati i motivi di doglianza di parte ricorrente ed il ricorso meritevole di essere accolto.
Dirimente, sul punto, appare la stessa condotta dell'Agenzia delle Entrate che, a conclusione della attività istruttoria avviata nei confronti della società ricorrente con comunicazione n. I00668 del 2024 dell'Ufficio
Controlli, evidenziava, in data 12.05.2025, l'assenza di violazioni ponendosi in palese contrasto con l'avviso di recupero emesso il 24.09.25 solo a distanza di qualche mese e senza aver intrapreso nuove attività istruttorie o nuove iniziative di controllo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio alle spese del giudizio nella misura di euro 7.000,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso del CUT.
Così deciso in Roma il 12.01.2026
Il relatore Il Presidente
AN Centi ID LI